L.R.
16 marzo 1973, n. 18 (1).
Attuazione
del quarto comma dell'art. 16 dello Statuto regionale. Norme per la formazione,
l'aggiornamento e l'attuazione del Piano regionale di sviluppo (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 marzo 1973, n. 9.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28
febbraio 2000, n. 13.
TITOLO
I
Formazione
del Piano regionale di sviluppo
Art.
1
Piano
regionale di sviluppo.
[Il
Piano regionale di sviluppo stabilisce gli obiettivi dello sviluppo regionale
ed indica le azioni programmatiche per la loro realizzazione.
Il
Piano regionale di sviluppo è anche momento di concorso alla determinazione
degli obiettivi del piano economico nazionale stabilendo gli indirizzi per la
partecipazione della Regione alla formazione ed alla attuazione del piano
medesimo] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
2
Iniziative
per la proposta del Piano.
[Il
Piano regionale di sviluppo è proposto dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
3
Norme
per la proposta della Giunta regionale.
[Ai
fini dell'elaborazione della propria proposta la Giunta regionale provvede alla
raccolta dei dati occorrenti presso gli enti locali, le organizzazioni
sindacali, gli uffici dello Stato, gli istituti di credito e le aziende
private.
Le
aziende regionali e gli enti amministrativi dipendenti dalla Regione comunicano
alla Giunta regionale i propri programmi e forniscono ogni altra informazione
utile ai fini della programmazione regionale.
La
proposta della Giunta regionale dovrà fornire indicazioni sulla compatibilità
fra gli obiettivi in essa enunciati ed i programmi autonomamente elaborati
dagli enti locali territoriali.
Per
assicurare il necessario collegamento fra gli obiettivi dello sviluppo
economico e sociale e le linee dell'assetto territoriale, la Giunta procede
contestualmente all'elaborazione della proposta di cui al presente articolo e
di quella concernente il Piano urbanistico regionale.
Ai
fini della elaborazione della proposta di programma la Giunta regionale può
costituire gruppi di lavoro] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
4
Norme
per la formazione consiliare del Piano.
[La
proposta della Giunta regionale è trasmessa al Consiglio regionale che, nel
rispetto delle norme della L.R. 10 luglio 1972, n. 4, legge regionale sulla
partecipazione provvede agli adempimenti relativi ] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
5
Contenuti
del Piano.
[Il
Piano contiene:
a)
un quadro generale di riferimento anche come strumento di informazione per gli
organi nazionali della programmazione e di contrattazione nei rapporti tra gli
organi centrali dello Stato e la Regione concernente lo stato di sviluppo
economico e sociale e le conseguenti ipotesi di assetto territoriale;
b)
l'indicazione di azioni programmatiche generali anche relative a singoli
settori o a gruppi di settori o di materie e delle risorse occorrenti alla loro
realizzazione;
c)
una spesa previsionale corrispondente agli obiettivi, quantificati laddove
possibile, per il periodo di durata del Piano contenente la indicazione delle
risorse disponibili e la loro ripartizione di massima tra le diverse azioni programmatiche]
(7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
6
Strumenti
tecnici per la formazione del Piano.
[Ai
fini dell'elaborazione della proposta della Giunta e della formazione
consiliare del Piano, la Giunta ed il Consiglio si avvalgono degli Uffici
regionali e del CRURES] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
TITOLO
II
Adozione,
attuazione, aggiornamento e revisione del Piano
Art.
7
Adozione
del Piano regionale di sviluppo.
[Il
Piano è adottato dal Consiglio regionale con la forma previsti per gli atti di
indirizzo politico] .
Art.
8
Durata
del Piano regionale di sviluppo.
[Il
Piano regionale di sviluppo ha durata pluriennale fissata dal Consiglio
regionale] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
9
Programmi
pluriennali.
[Il
Piano regionale di sviluppo è attuato mediante programmi pluriennali di
attività e di spese relative a settori organici di materie; tali programmi sono
predisposti dalla Giunta regionale e sono approvati dal Consiglio regionale con
le modalità di cui all'art. 7.
Gli
stanziamenti di bilancio necessari per l'attuazione dei programmi di cui al
comma precedente sono autorizzati con legge] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
10
Attuazione
annuale del Piano.
[I
programmi pluriennali di cui all'articolo precedente sono attuati ed aggiornati
attraverso il bilancio previsionale annuale della Regione] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
11
Revisione
globale del Piano.
[Alla
revisione globale del Piano regionale di sviluppo si provvede con le stesse
forme previste per la sua formazione ed adozione] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.