L.R. 16 marzo 1973, n. 18 (1).

Attuazione del quarto comma dell'art. 16 dello Statuto regionale. Norme per la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano regionale di sviluppo (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 marzo 1973, n. 9.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

TITOLO I

Formazione del Piano regionale di sviluppo

 

Art. 1

Piano regionale di sviluppo.

 

[Il Piano regionale di sviluppo stabilisce gli obiettivi dello sviluppo regionale ed indica le azioni programmatiche per la loro realizzazione.

Il Piano regionale di sviluppo è anche momento di concorso alla determinazione degli obiettivi del piano economico nazionale stabilendo gli indirizzi per la partecipazione della Regione alla formazione ed alla attuazione del piano medesimo] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 2

Iniziative per la proposta del Piano.

 

[Il Piano regionale di sviluppo è proposto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 3

Norme per la proposta della Giunta regionale.

 

[Ai fini dell'elaborazione della propria proposta la Giunta regionale provvede alla raccolta dei dati occorrenti presso gli enti locali, le organizzazioni sindacali, gli uffici dello Stato, gli istituti di credito e le aziende private.

Le aziende regionali e gli enti amministrativi dipendenti dalla Regione comunicano alla Giunta regionale i propri programmi e forniscono ogni altra informazione utile ai fini della programmazione regionale.

La proposta della Giunta regionale dovrà fornire indicazioni sulla compatibilità fra gli obiettivi in essa enunciati ed i programmi autonomamente elaborati dagli enti locali territoriali.

Per assicurare il necessario collegamento fra gli obiettivi dello sviluppo economico e sociale e le linee dell'assetto territoriale, la Giunta procede contestualmente all'elaborazione della proposta di cui al presente articolo e di quella concernente il Piano urbanistico regionale.

Ai fini della elaborazione della proposta di programma la Giunta regionale può costituire gruppi di lavoro] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 4

Norme per la formazione consiliare del Piano.

 

[La proposta della Giunta regionale è trasmessa al Consiglio regionale che, nel rispetto delle norme della L.R. 10 luglio 1972, n. 4, legge regionale sulla partecipazione provvede agli adempimenti relativi ] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 5

Contenuti del Piano.

 

[Il Piano contiene:

a) un quadro generale di riferimento anche come strumento di informazione per gli organi nazionali della programmazione e di contrattazione nei rapporti tra gli organi centrali dello Stato e la Regione concernente lo stato di sviluppo economico e sociale e le conseguenti ipotesi di assetto territoriale;

b) l'indicazione di azioni programmatiche generali anche relative a singoli settori o a gruppi di settori o di materie e delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;

c) una spesa previsionale corrispondente agli obiettivi, quantificati laddove possibile, per il periodo di durata del Piano contenente la indicazione delle risorse disponibili e la loro ripartizione di massima tra le diverse azioni programmatiche] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 6

Strumenti tecnici per la formazione del Piano.

 

[Ai fini dell'elaborazione della proposta della Giunta e della formazione consiliare del Piano, la Giunta ed il Consiglio si avvalgono degli Uffici regionali e del CRURES] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

TITOLO II

Adozione, attuazione, aggiornamento e revisione del Piano

 

Art. 7

Adozione del Piano regionale di sviluppo.

 

[Il Piano è adottato dal Consiglio regionale con la forma previsti per gli atti di indirizzo politico] .

 

 

Art. 8

Durata del Piano regionale di sviluppo.

 

[Il Piano regionale di sviluppo ha durata pluriennale fissata dal Consiglio regionale] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 9

Programmi pluriennali.

 

[Il Piano regionale di sviluppo è attuato mediante programmi pluriennali di attività e di spese relative a settori organici di materie; tali programmi sono predisposti dalla Giunta regionale e sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui all'art. 7.

Gli stanziamenti di bilancio necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente sono autorizzati con legge] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 10

Attuazione annuale del Piano.

 

[I programmi pluriennali di cui all'articolo precedente sono attuati ed aggiornati attraverso il bilancio previsionale annuale della Regione] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 11

Revisione globale del Piano.

 

[Alla revisione globale del Piano regionale di sviluppo si provvede con le stesse forme previste per la sua formazione ed adozione] (12).

 

 

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.