L.R. 21 maggio 1973, n. 23 (1).

Protrazione della durata dell'esercizio 1972 a tutto il 31 dicembre 1973.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 maggio 1973, n. 17.

 

 

Art. 1

 

È protratta al 31 dicembre 1973 la durata dell'esercizio 1972 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso, e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie.

In conseguenza sono protratti i termini per il compimento di tutte le operazioni correlate alla gestione di detto bilancio.

 

 

Art. 2

 

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione dell'Umbria.