L.R.
21 maggio 1973, n. 23 (1).
Protrazione
della durata dell'esercizio 1972 a tutto il 31 dicembre 1973.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 maggio 1973, n. 17.
Art.
1
È
protratta al 31 dicembre 1973 la durata dell'esercizio 1972 ai fini
dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza
previste nel bilancio stesso, e per apportare al medesimo, entro il termine di
cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie.
In
conseguenza sono protratti i termini per il compimento di tutte le operazioni
correlate alla gestione di detto bilancio.
Art.
2
La
presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel
«Bollettino Ufficiale» della Regione dell'Umbria.