L.R.
25 maggio 1973, n. 25 (1).
Interventi
assistenziali in favore degli allievi degli istituti professionali di Stato o
scuole coordinate, degli istituti tecnici statali o sezioni distaccate e delle
altre scuole secondarie superiori ed artistiche statali o loro sezioni
distaccate, ubicati nell'area regionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 maggio 1973, n. 17.
Art.
1
In
attesa della disciplina organica delle funzioni amministrative trasferite dallo
Stato alle Regioni a statuto ordinario con il decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, viene destinata, per l'anno scolastico
1972-1973, la somma di L. 250.000.000, per i seguenti interventi assistenziali
in favore degli allievi degli istituti tecnici statali o sezioni staccate, nonché
delle altre scuole secondarie superiori ed artistiche statali o loro sezioni
staccate, ubicati nell'area regionale:
a)
concessione di assegni di studio, di importo unitario non superiore a L.
30.000, ad allievi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche,
che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore;
b)
assegnazione di posti gratuiti ad allievi iscritti ad istituti professionali di
Stato o ad istituti tecnici statali cui sono annessi i convitti di Todi (ITSA),
Spoleto (IPSA), Città di Castello (IPSA), nonché assegnazione di posti gratuiti
in istituti debitamente autorizzati, che in rapporto di convenzione, convittino
allievi, purché, in entrambi i casi, ricorrano le condizioni di cui alla
lettera a);
c)
organizzazione di servizi di mensa ove questa si renda necessaria in relazione
alla attività didattica, svolta dai singoli istituti o scuole.
Art.
2
La
somma di cui al primo comma dell'art. 1 viene ripartita fra i comuni della
Regione interessati:
a)
L. 125.000.000, destinate alla concessione di assegni di studio, a tutti i
comuni sede degli istituti o scuole contemplati dalla presente legge, o loro
scuole coordinate o sezioni staccate, in base alla popolazione scolastica
iscritta a detti istituti o scuole. I comuni, nel cui territorio abbiano sede
oltre che istituti professionali di Stato o loro scuole coordinate anche altri
istituti o scuole statali di istruzione secondaria superiore o artistica o loro
sezioni staccate, provvedono su segnalazione degli organi rappresentativi della
scuola o, in mancanza, del consiglio dei professori, alla erogazione della
somma loro assegnata destinandone non meno del 60% e non più dell'80% ad
allievi di istituti professionali di Stato, restando però ad essi salva la
possibilità di una diversa distribuzione ove dalla applicazione di dette
percentuali derivasse la non completa utilizzazione della somma stessa;
b)
L. 45.000.000 (2), destinate alla assegnazione di posti gratuiti in convitti o
istituti, ai comuni sede di convitti annessi ad istituti professionali di Stato
o ad istituti tecnici statali, in base ai posti letto esistenti ed
effettivamente concessi in detti convitti, o in base agli alunni che
usufruiscono dei posti gratuiti in istituti debitamente autorizzati;
c)
L. 80.000.000, destinate alla organizzazione dei servizi di mensa, ai comuni
sede degli istituti e scuole o scuole coordinate o sezioni staccate, di cui
alla presente legge, che abbiano la necessità di organizzare detti servizi in
relazione alla attività didattica svolta, in base alla popolazione scolastica
iscritta in detti istituti o scuole e alla popolazione scolastica residente
fuori dell'area urbana.
(2)
Per l'aumento dell'importo vedi la L.R. 20 dicembre 1973, n. 46.
Art.
3
I
comuni hanno facoltà di integrare i finanziamenti della Regione di cui alla
presente legge.
Art.
4
La
Giunta regionale provvede al riparto di cui all'art. 2 sulla base delle
comunicazioni prodotte dai provveditori agli studi o, ove occorra, avvalendosi
per la raccolta dei dati degli uffici delle amministrazioni comunali.
Art.
5
Il
godimento delle provvidenze di cui alla presente legge non è cumulabile con
quello di altre borse, assegni, premi, sussidi comunque concessi da
amministrazioni ed enti pubblici o privati.
In
tali casi l'alunno può optare per il godimento dell'una o dell'altra
provvidenza.
Art.
6
Le
somme non utilizzate nel corrente anno scolastico possono essere utilizzate dai
comuni per gli stessi fini, nel corso del successivo anno scolastico.
Art.
7
La
spesa complessiva di L. 250.000.000 occorrente per gli interventi di cui alla
presente legge sarà imputata per lire 32.650.000 al cap. 232 del bilancio per
l'esercizio 1972 e per lire 217.350.000 al cap. 232 del bilancio per
l'esercizio 1973.
(3).
(3)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1972, approvato con L.R. 7 dicembre 1971, n. 1, e al bilancio di
previsione per il 1973, approvato con L.R. 30 marzo 1973, n. 19.