L.R. 25 maggio 1973, n. 25 (1).

Interventi assistenziali in favore degli allievi degli istituti professionali di Stato o scuole coordinate, degli istituti tecnici statali o sezioni distaccate e delle altre scuole secondarie superiori ed artistiche statali o loro sezioni distaccate, ubicati nell'area regionale.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 maggio 1973, n. 17.

 

 

Art. 1

 

In attesa della disciplina organica delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, viene destinata, per l'anno scolastico 1972-1973, la somma di L. 250.000.000, per i seguenti interventi assistenziali in favore degli allievi degli istituti tecnici statali o sezioni staccate, nonché delle altre scuole secondarie superiori ed artistiche statali o loro sezioni staccate, ubicati nell'area regionale:

a) concessione di assegni di studio, di importo unitario non superiore a L. 30.000, ad allievi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore;

b) assegnazione di posti gratuiti ad allievi iscritti ad istituti professionali di Stato o ad istituti tecnici statali cui sono annessi i convitti di Todi (ITSA), Spoleto (IPSA), Città di Castello (IPSA), nonché assegnazione di posti gratuiti in istituti debitamente autorizzati, che in rapporto di convenzione, convittino allievi, purché, in entrambi i casi, ricorrano le condizioni di cui alla lettera a);

c) organizzazione di servizi di mensa ove questa si renda necessaria in relazione alla attività didattica, svolta dai singoli istituti o scuole.

 

 

Art. 2

 

La somma di cui al primo comma dell'art. 1 viene ripartita fra i comuni della Regione interessati:

a) L. 125.000.000, destinate alla concessione di assegni di studio, a tutti i comuni sede degli istituti o scuole contemplati dalla presente legge, o loro scuole coordinate o sezioni staccate, in base alla popolazione scolastica iscritta a detti istituti o scuole. I comuni, nel cui territorio abbiano sede oltre che istituti professionali di Stato o loro scuole coordinate anche altri istituti o scuole statali di istruzione secondaria superiore o artistica o loro sezioni staccate, provvedono su segnalazione degli organi rappresentativi della scuola o, in mancanza, del consiglio dei professori, alla erogazione della somma loro assegnata destinandone non meno del 60% e non più dell'80% ad allievi di istituti professionali di Stato, restando però ad essi salva la possibilità di una diversa distribuzione ove dalla applicazione di dette percentuali derivasse la non completa utilizzazione della somma stessa;

b) L. 45.000.000 (2), destinate alla assegnazione di posti gratuiti in convitti o istituti, ai comuni sede di convitti annessi ad istituti professionali di Stato o ad istituti tecnici statali, in base ai posti letto esistenti ed effettivamente concessi in detti convitti, o in base agli alunni che usufruiscono dei posti gratuiti in istituti debitamente autorizzati;

c) L. 80.000.000, destinate alla organizzazione dei servizi di mensa, ai comuni sede degli istituti e scuole o scuole coordinate o sezioni staccate, di cui alla presente legge, che abbiano la necessità di organizzare detti servizi in relazione alla attività didattica svolta, in base alla popolazione scolastica iscritta in detti istituti o scuole e alla popolazione scolastica residente fuori dell'area urbana.

 

(2) Per l'aumento dell'importo vedi la L.R. 20 dicembre 1973, n. 46.

 

 

Art. 3

 

I comuni hanno facoltà di integrare i finanziamenti della Regione di cui alla presente legge.

 

 

Art. 4

 

La Giunta regionale provvede al riparto di cui all'art. 2 sulla base delle comunicazioni prodotte dai provveditori agli studi o, ove occorra, avvalendosi per la raccolta dei dati degli uffici delle amministrazioni comunali.

 

 

Art. 5

 

Il godimento delle provvidenze di cui alla presente legge non è cumulabile con quello di altre borse, assegni, premi, sussidi comunque concessi da amministrazioni ed enti pubblici o privati.

In tali casi l'alunno può optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

 

 

Art. 6

 

Le somme non utilizzate nel corrente anno scolastico possono essere utilizzate dai comuni per gli stessi fini, nel corso del successivo anno scolastico.

 

 

Art. 7

 

La spesa complessiva di L. 250.000.000 occorrente per gli interventi di cui alla presente legge sarà imputata per lire 32.650.000 al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1972 e per lire 217.350.000 al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1973.

 

 (3).

 

 

 

(3) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1972, approvato con L.R. 7 dicembre 1971, n. 1, e al bilancio di previsione per il 1973, approvato con L.R. 30 marzo 1973, n. 19.