L.R.
25 maggio 1973, n. 26 (1).
Norme
per l'assistenza agli alunni frequentanti le scuole materne statali e le scuole
dell'obbligo della Regione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 maggio 1973, n. 17.
Art.
1
In
attesa della disciplina organica delle funzioni amministrative trasferite dallo
Stato alle Regioni a statuto ordinario con il decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, viene destinata, per l'anno scolastico
1972-1973, la somma di L. 200 milioni per contribuire alla organizzazione,
nell'area regionale, del servizio di refezione e di assistenza generica nelle
scuole materne statali e nelle scuole dell'obbligo con particolare riferimento
alle scuole integrate sia elementari che medie, nonché al funzionamento dei due
collegi-scuola esistenti in Norcia e in Magione, frazione Torricella.
Art.
2
La
somma di cui all'art. 1 viene così ripartita fra i comuni della Regione:
a)
L. 40.000.000 ai due comuni di Norcia e Magione, nella misura rispettivamente
di L. 28.500.000 e di L. 11.500.000 per il funzionamento dei due collegi-scuola
esistenti nei rispettivi territori;
b)
il 20% della residua disponibilità in base alla popolazione scolastica iscritta
alle scuole statali elementari e scuole medie esistenti nel territorio di
ciascun comune, per assistenza generica attuabile dai comuni direttamente o
tramite altre strutture amministrative esistenti;
c)
il rimanente 80% in proporzione al numero delle sezioni di scuola materna
statale e delle classi di scuola integrata a tempo pieno per il funzionamento
di refezioni scolastiche attuabili dai comuni direttamente o tramite altre
strutture amministrative esistenti.
Art.
3
È
data facoltà ai comuni di integrare i finanziamenti di cui alla presente legge.
Art.
4
La
Giunta regionale provvede al riparto di cui all'art. 2 sulla base delle
comunicazioni prodotte dai provveditorati agli studi direttamente o, ove
occorra, avvalendosi degli uffici delle amministrazioni comunali.
Art.
5
Ai
soli effetti del riparto dei contributi ai comuni di cui al punto b) dell'art.
2 gli iscritti alle scuole elementari statali dei territori montani,
determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e
dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nelle classi che hanno meno di
15 iscritti, si considerano essere almeno in numero di 15 per ogni classe.
Art.
6
La
spesa occorrente per gli interventi di cui alla presente legge viene finanziata
con imputazione al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1972 per L. 40.860.300
e con imputazione al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1973, per L.
159.139.700, che viene impinguato mediante prelevamento di pari importo dal
cap. 313 «Fondo per far fronte a provvedimenti legislativi in corso».
(2).
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1972, approvato con L.R. 7 dicembre 1971, n. 1.