L.R. 25 maggio 1973, n. 26 (1).

Norme per l'assistenza agli alunni frequentanti le scuole materne statali e le scuole dell'obbligo della Regione.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 maggio 1973, n. 17.

 

 

Art. 1

 

In attesa della disciplina organica delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, viene destinata, per l'anno scolastico 1972-1973, la somma di L. 200 milioni per contribuire alla organizzazione, nell'area regionale, del servizio di refezione e di assistenza generica nelle scuole materne statali e nelle scuole dell'obbligo con particolare riferimento alle scuole integrate sia elementari che medie, nonché al funzionamento dei due collegi-scuola esistenti in Norcia e in Magione, frazione Torricella.

 

 

Art. 2

 

La somma di cui all'art. 1 viene così ripartita fra i comuni della Regione:

a) L. 40.000.000 ai due comuni di Norcia e Magione, nella misura rispettivamente di L. 28.500.000 e di L. 11.500.000 per il funzionamento dei due collegi-scuola esistenti nei rispettivi territori;

b) il 20% della residua disponibilità in base alla popolazione scolastica iscritta alle scuole statali elementari e scuole medie esistenti nel territorio di ciascun comune, per assistenza generica attuabile dai comuni direttamente o tramite altre strutture amministrative esistenti;

c) il rimanente 80% in proporzione al numero delle sezioni di scuola materna statale e delle classi di scuola integrata a tempo pieno per il funzionamento di refezioni scolastiche attuabili dai comuni direttamente o tramite altre strutture amministrative esistenti.

 

 

Art. 3

 

È data facoltà ai comuni di integrare i finanziamenti di cui alla presente legge.

 

 

Art. 4

 

La Giunta regionale provvede al riparto di cui all'art. 2 sulla base delle comunicazioni prodotte dai provveditorati agli studi direttamente o, ove occorra, avvalendosi degli uffici delle amministrazioni comunali.

 

 

Art. 5

 

Ai soli effetti del riparto dei contributi ai comuni di cui al punto b) dell'art. 2 gli iscritti alle scuole elementari statali dei territori montani, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nelle classi che hanno meno di 15 iscritti, si considerano essere almeno in numero di 15 per ogni classe.

 

 

Art. 6

 

La spesa occorrente per gli interventi di cui alla presente legge viene finanziata con imputazione al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1972 per L. 40.860.300 e con imputazione al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1973, per L. 159.139.700, che viene impinguato mediante prelevamento di pari importo dal cap. 313 «Fondo per far fronte a provvedimenti legislativi in corso».

 

 (2).

 

 

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1972, approvato con L.R. 7 dicembre 1971, n. 1.