L.R.
14 giugno 1973, n. 27 (1).
Stralcio
programma regionale di sviluppo. Interventi finanziari a favore degli impianti
zootecnici.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 giugno 1973, n. 20.
Art.
1
Opere
ammesse al finanziamento.
A
stralcio del Programma regionale di sviluppo e ai fini dell'incentivazione
della zootecnia la Regione contribuisce, nella misura e nei modi stabiliti
dalla presente legge, al finanziamento delle seguenti iniziative interessanti
il settore:
a)
costruzione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati e acquisto di
attrezzature fisse e mobili occorrenti per l'allevamento del bestiame, comprese
le infrastrutture necessarie per la migliore funzionalità degli impianti;
b)
costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti e attrezzature fisse e
mobili, occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione
delle produzioni animali;
c)
impianto e miglioramento di prati e prati-pascolo comprese le opere di
recinzione, nonché quelle per la raccolta dell'acqua necessaria al bestiame.
Nel
rispetto delle direttive emanate in proposito dalla Comunità economica europea,
gli interventi avranno particolare riguardo agli allevamenti di razza bovina da
carne.
Art.
2
Destinatari
dei finanziamenti.
Destinatari
dei finanziamenti sono nell'ordine:
a)
le cooperative agricolo-zootecniche iscritte nel registro delle società e nello
schedario generale della cooperazione in possesso dei requisiti mutualistici di
cui al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e, in particolare, quelle
costituite da coltivatori diretti, braccianti e mezzadri;
b)
le aziende agricole degli Enti pubblici;
c)
le aziende agricole singole e, in particolare, quelle diretto-coltivatrici.
Art.
3
Entità
dell'impegno finanziario.
Alle
iniziative di cui al precedente art. 1 la Regione concorre mediante contributi
in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa
riconosciuta ammissibile.
L'impegno
finanziario complessivo è stabilito in lire 600 milioni.
Art.
4
Modalità
per la concessione dei contributi.
Le
domande per la concessione dei contributi, indirizzate al Presidente della
Giunta regionale, debbono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, corredate dai seguenti documenti:
a)
un progetto di massima contenente la descrizione delle caratteristiche
dell'opera e della sua ubicazione quando trattasi di esecuzione di opere;
b)
una relazione illustrativa delle caratteristiche delle attrezzature fisse o
mobili occorrenti per l'allevamento del bestiame quando trattasi di acquisti;
c)
un preventivo di spesa;
d)
un piano finanziario.
Le
domande vengono trasmesse dal Presidente della Giunta regionale al Presidente
della Commissione interprovinciale per gli interventi finanziari a favore degli
impianti zootecnici prevista dall'articolo successivo.
Art.
5
Commissione
interprovinciale per gli interventi finanziari a favore degli impianti
zootecnici.
La
Commissione interprovinciale per gli interventi finanziari a favore degli
impianti zootecnici, nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, è composta da undici membri rappresentativi delle forze sociali
operanti nel settore agricolo, designati, con voto limitato, in numero di sei
dal Consiglio provinciale di Perugia e in numero di cinque dal Consiglio provinciale
di Terni.
La
Commissione elegge a maggioranza il presidente tra i propri componenti.
Le
decisioni della Commissione vengono adottate con la presenza della maggioranza
dei componenti e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il
presidente provvede alla convocazione della Commissione entro dieci giorni dal
ricevimento delle domande trasmesse a norma dell'ultimo comma dell'articolo
precedente.
La
Commissione ha sede presso l'Amministrazione provinciale di Perugia.
Art.
6
Formazione
della graduatoria - Criteri.
La
Commissione forma la graduatoria delle domande tenendo conto dell'ordine di
preferenza tra i destinatari previsto dal precedente art. 2, nonché
dell'importanza dell'iniziativa per la sua favorevole incidenza sull'economia
della zona, fissando per ciascuna domanda l'entità del contributo.
Art.
7
Erogazione
dei contributi.
Sulla
base della graduatoria, di cui all'articolo precedente, il Presidente della
Giunta regionale emana i decreti di concessione dei contributi fino a
concorrenza delle disponibilità finanziarie.
L'erogazione
dei contributi ha luogo:
a)
quando trattasi di esecuzione di opere o lavori, in base agli stati di
avanzamento e agli atti di collaudo;
b)
quando trattasi di acquisti, in base alle relative fatture.
Nell'ipotesi
di cui alla lett. a), in caso di comprovata necessità può essere disposta
l'erogazione anticipata di una quota non superiore al 50 per cento
dell'ammontare complessivo del contributo concesso.
Art.
8
Vigilanza
e collaudo.
Gli
uffici agricoli regionali provvedono alla vigilanza sui lavori e
sull'effettuazione degli acquisti, nonché al collaudo delle opere assicurandosi
che i contributi siano regolarmente impiegati secondo la prevista destinazione.
Art.
9
Imputazione
della spesa.
Agli
oneri finanziari, previsti in 600 milioni di lire, si fa fronte con i fondi del
capitolo di nuova istituzione n. 361 del bilancio preventivo per l'anno
finanziario 1972 denominato «Provvidenze a favore degli impianti zootecnici».
È
autorizzata la riduzione del corrispondente importo del cap. 460 del bilancio
previsto per l'anno finanziario 1972 «Fondo per far fronte a oneri derivanti da
provvedimenti legislativi in corso».