L.R. 14 giugno 1973, n. 27 (1).

Stralcio programma regionale di sviluppo. Interventi finanziari a favore degli impianti zootecnici.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 giugno 1973, n. 20.

 

 

Art. 1

Opere ammesse al finanziamento.

 

A stralcio del Programma regionale di sviluppo e ai fini dell'incentivazione della zootecnia la Regione contribuisce, nella misura e nei modi stabiliti dalla presente legge, al finanziamento delle seguenti iniziative interessanti il settore:

a) costruzione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati e acquisto di attrezzature fisse e mobili occorrenti per l'allevamento del bestiame, comprese le infrastrutture necessarie per la migliore funzionalità degli impianti;

b) costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti e attrezzature fisse e mobili, occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali;

c) impianto e miglioramento di prati e prati-pascolo comprese le opere di recinzione, nonché quelle per la raccolta dell'acqua necessaria al bestiame.

Nel rispetto delle direttive emanate in proposito dalla Comunità economica europea, gli interventi avranno particolare riguardo agli allevamenti di razza bovina da carne.

 

 

Art. 2

Destinatari dei finanziamenti.

 

Destinatari dei finanziamenti sono nell'ordine:

a) le cooperative agricolo-zootecniche iscritte nel registro delle società e nello schedario generale della cooperazione in possesso dei requisiti mutualistici di cui al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e, in particolare, quelle costituite da coltivatori diretti, braccianti e mezzadri;

b) le aziende agricole degli Enti pubblici;

c) le aziende agricole singole e, in particolare, quelle diretto-coltivatrici.

 

 

Art. 3

Entità dell'impegno finanziario.

 

Alle iniziative di cui al precedente art. 1 la Regione concorre mediante contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

L'impegno finanziario complessivo è stabilito in lire 600 milioni.

 

 

Art. 4

Modalità per la concessione dei contributi.

 

Le domande per la concessione dei contributi, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, debbono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dai seguenti documenti:

a) un progetto di massima contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera e della sua ubicazione quando trattasi di esecuzione di opere;

b) una relazione illustrativa delle caratteristiche delle attrezzature fisse o mobili occorrenti per l'allevamento del bestiame quando trattasi di acquisti;

c) un preventivo di spesa;

d) un piano finanziario.

Le domande vengono trasmesse dal Presidente della Giunta regionale al Presidente della Commissione interprovinciale per gli interventi finanziari a favore degli impianti zootecnici prevista dall'articolo successivo.

 

 

Art. 5

Commissione interprovinciale per gli interventi finanziari a favore degli impianti zootecnici.

 

La Commissione interprovinciale per gli interventi finanziari a favore degli impianti zootecnici, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da undici membri rappresentativi delle forze sociali operanti nel settore agricolo, designati, con voto limitato, in numero di sei dal Consiglio provinciale di Perugia e in numero di cinque dal Consiglio provinciale di Terni.

La Commissione elegge a maggioranza il presidente tra i propri componenti.

Le decisioni della Commissione vengono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente provvede alla convocazione della Commissione entro dieci giorni dal ricevimento delle domande trasmesse a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

La Commissione ha sede presso l'Amministrazione provinciale di Perugia.

 

 

Art. 6

Formazione della graduatoria - Criteri.

 

La Commissione forma la graduatoria delle domande tenendo conto dell'ordine di preferenza tra i destinatari previsto dal precedente art. 2, nonché dell'importanza dell'iniziativa per la sua favorevole incidenza sull'economia della zona, fissando per ciascuna domanda l'entità del contributo.

 

 

Art. 7

Erogazione dei contributi.

 

Sulla base della graduatoria, di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di concessione dei contributi fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie.

L'erogazione dei contributi ha luogo:

a) quando trattasi di esecuzione di opere o lavori, in base agli stati di avanzamento e agli atti di collaudo;

b) quando trattasi di acquisti, in base alle relative fatture.

Nell'ipotesi di cui alla lett. a), in caso di comprovata necessità può essere disposta l'erogazione anticipata di una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo del contributo concesso.

 

 

Art. 8

Vigilanza e collaudo.

 

Gli uffici agricoli regionali provvedono alla vigilanza sui lavori e sull'effettuazione degli acquisti, nonché al collaudo delle opere assicurandosi che i contributi siano regolarmente impiegati secondo la prevista destinazione.

 

 

Art. 9

Imputazione della spesa.

 

Agli oneri finanziari, previsti in 600 milioni di lire, si fa fronte con i fondi del capitolo di nuova istituzione n. 361 del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1972 denominato «Provvidenze a favore degli impianti zootecnici».

È autorizzata la riduzione del corrispondente importo del cap. 460 del bilancio previsto per l'anno finanziario 1972 «Fondo per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso».