L.R. 30 luglio 1973, n. 32 (1).

Determinazione del contributo annuo ordinario della Regione al CRURES, istituito con legge regionale 8 marzo 1972, n. 2 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 luglio 1973, n. 25.

(2) Per la rideterminazione del contributo di cui alla presente legge, vedi la L.R. 29 ottobre 1979, n. 58.

 

 

Articolo unico

 

Il contributo ordinario annuo della Regione al CRURES, in base allo Statuto annesso alla L.R. 8 marzo 1972, n. 2, previsto dall'art. 5 della stessa legge in lire 30.000.000 per l'anno 1972, è determinato dal 1973 in lire 120.000.000.

All'onere relativo si farà fronte per l'anno 1973 con imputazione al cap. 45 del bilancio per l'esercizio 1973 e, per gli esercizi futuri, con imputazione sul corrispondente capitolo di bilancio.

Il Consiglio regionale è autorizzato a concedere locali destinati alla propria sede in uso gratuito al C.R.U.R.E.S.. La spesa relativa all'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia può essere posta a carico del bilancio del Consiglio regionale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza (3).

 

 

 

(3) Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 24 aprile 1978, n. 22.