L.R.
30 luglio 1973, n. 32 (1).
Determinazione
del contributo annuo ordinario della Regione al CRURES, istituito con legge
regionale 8 marzo 1972, n. 2 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 luglio 1973, n. 25.
(2)
Per la rideterminazione del contributo di cui alla presente legge, vedi la L.R.
29 ottobre 1979, n. 58.
Articolo
unico
Il
contributo ordinario annuo della Regione al CRURES, in base allo Statuto
annesso alla L.R. 8 marzo 1972, n. 2, previsto dall'art. 5 della stessa legge
in lire 30.000.000 per l'anno 1972, è determinato dal 1973 in lire 120.000.000.
All'onere
relativo si farà fronte per l'anno 1973 con imputazione al cap. 45 del bilancio
per l'esercizio 1973 e, per gli esercizi futuri, con imputazione sul
corrispondente capitolo di bilancio.
Il
Consiglio regionale è autorizzato a concedere locali destinati alla propria
sede in uso gratuito al C.R.U.R.E.S.. La spesa relativa all'illuminazione, il
riscaldamento e la pulizia può essere posta a carico del bilancio del Consiglio
regionale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza (3).
(3)
Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 24 aprile 1978, n. 22.