L.R. 9 agosto 1973, n. 33 (1).

Stato giuridico, trattamento economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 agosto 1973, n. 27.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO I

Principi generali sull'organizzazione del lavoro

 

Art. 1

Organizzazione e metodo di lavoro.

 

[Il lavoro dei dipendenti regionali è organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale la qualificazione professionale, la responsabilizzazione e la rotazione del personale; esso è svolto in maniera da assicurare sia il collegamento tra gli Uffici della Regione, sia tra essi, le strutture esterne e la intera comunità regionale, anche al fine di contribuire alla crescita dell'ambiente culturale.

La Regione promuove inoltre la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione dei dipendenti, ne valorizza la produzione scientifica e culturale, accorda permessi speciali per motivi di studio e di ricerca] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Gruppi di lavoro.

 

[Per l'elaborazione di singoli progetti possono essere istituiti gruppi di lavoro.

Gli amministratori, sentiti i responsabili dei settori, determinano gli oggetti della ricerca, i progetti e la composizione del gruppo.

Del gruppo di lavoro fa parte almeno un dipendente addetto alle materie che confluiscono nel progetto e possono farne parte dipendenti appartenenti a qualsiasi qualifica e consulenti esterni.

Il gruppo è, di regola, coordinato da un dipendente della Regione, designato dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, a seconda delle rispettive competenze] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Svolgimento dell'attività degli uffici.

 

[Ciascun dipendente è assegnato agli uffici regionali con riguardo alle mansioni proprie della sua qualifica. Al proprio livello di qualificazione e responsabilità, collabora, mediante autonome ricerche,

all'elaborazione delle scelte.

L'impostazione dell'attività e la verifica della funzionalità degli uffici sono attuate in riunioni collegiali periodiche di tutti gli addetti] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO II

Stato giuridico del personale

 

Capo I - Articolazione dell'organico regionale

 

Art. 4

Ruolo unico. Determinazione delle qualifiche e delle rispettive mansioni.

 

 

[È istituito il ruolo organico unico del personale regionale, articolato in sei qualifiche funzionali:

1ª qualifica - addetto alle pulizie, custode;

2ª qualifica - operatore, commesso;

3ª qualifica - collaboratore tecnico, collaboratore amministrativo;

4ª qualifica - istruttore;

5ª qualifica - ricercatore, responsabile di materia;

6ª qualifica - responsabile di settore.

Le mansioni di ciascuna qualifica funzionale sono le seguenti:

a) - L' addetto alle pulizie svolge mansioni di ordine e pulizia negli uffici e compiti di carattere manuale, per i quali non è richiesta una particolare qualificazione.

Il custode provvede all' apertura e chiusura degli uffici e alla loro custodia, e svolge compiti di carattere manuale, per i quali non è richiesta una particolare qualificazione.

b) - L' operatore svolge mansioni di carattere manuale a livello qualificato.

Il commesso regola l' accesso del pubblico, provvede alla dislocazione dei fascicoli, documenti, corrispondenza o altro materiale d' ufficio, espleta le commissioni rientranti nei compiti di magazziniere, provvedendo alla conservazione e manutenzione dei materiali giacenti nei magazzini.

c) - Il collaboratore tecnico svolge mansioni di carattere manuale a livello specializzato.

Il collaboratore amministrativo svolge mansioni di dattilografia, stenografia, archivio, protocollo, registrazione e simili.

d) - L' istruttore svolge mansioni di carattere tecnico, amministrativo, contabile, inerenti al procedimento di istruttoria, formazione, esecuzione di atti in applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi; svolge anche mansioni di ricerca e documentazione, nell' ambito di una materia.

e) - Il ricercatore ed il responsabile di materia svolgono mansioni di ricerca ed elaborazione, con diretta responsabilità della attività inerente ad una materia o ad un servizio.

f) - Il responsabile di settore organizza, sotto l' aspetto tecnico e amministrativo, l' attività di un settore, comprendente più materie o servizi, ai sensi della legge sull' ordinamento degli uffici regionali] (6).

 

(6) Articolo abrogato dall'art. 1, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Coordinamento di più settori.

 

 

 (7).

 

(7) Articolo abrogato dall'art. 10, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Assistenti.

 

[Il Presidente ed i Vice presidenti del Consiglio regionale, il Presidente ed il Vice presidente della Giunta regionale ed i singoli Assessori si avvalgono, ognuno, di un assistente.

L'assistente può essere scelto fra i dipendenti della Regione di livello funzionale retributivo non superiore al settimo, oppure, in posizione di comando disposta dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici; in quest'ultima ipotesi non può diventare dipendente regionale se non a seguito di pubblico concorso (8).

 

 (9)] (10).

 

(8) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 20 maggio 1980, n. 47.

(9) Comma abrogato dall'art. 1, L.R. 20 maggio 1980, n. 47.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Dotazione organica.

 

[La dotazione organica complessiva del personale regionale e la ripartizione dei posti per ciascun livello funzionale sono stabilite nella legge sull'ordinamento degli uffici regionali] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo II - Costituzione del rapporto d'impiego

 

Art. 8

Modalità di costituzione del rapporto di impiego.

 

 

 (12).

 

(12) Articolo prima modificato dall'art. 1, L.R. 17 aprile 1978, n. 19 e poi abrogato dall'art. 11, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

Conferimento di posti disponibili agli idonei.

 

 

 (13).

 

(13) Articolo prima sostituito dall'art. 2, L.R. 17 aprile 1978, n. 19 e poi abrogato dall'art. 12, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

Assunzioni obbligatorie, riserve di posto, precedenze e preferenze.

 

[Si applicano le norme vigenti sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posto, sulle precedenze e preferenze.

Per la copertura dei posti del primo, secondo e terzo livello funzionale riservati a soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria secondo la ripartizione per categoria stabilita nell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede mediante procedimenti selettivi riservati alle singole categorie protette, secondo modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione di cui al terzo comma dell'art. 8.

Per il conferimento dei posti disponibili ai soggetti indicati nel comma precedente si applicano le norme di cui all'art. 9 della presente legge e quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (14)] (15).

 

(14) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 17 aprile 1978, n. 19.

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 11

Requisiti di ammissione.

 

 

 (16).

 

(16) Articolo prima sostituito dall'art. 4, L.R. 17 aprile 1978, n. 19 e poi abrogato dall'art. 13, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 12

Ammissione ed esclusione dal concorso.

 

[L'ammissione e l'esclusione dal concorso sono disposte dalla Giunta regionale.

L'esclusione dal concorso è disposta con atto motivato soltanto per difetto dei requisiti prescritti, da notificare agli interessati a mezzo di messo comunale oppure con lettera raccomandata entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento.

Nel caso di presentazione da parte del candidato di domanda o documentazione irregolare, il Presidente della Giunta regionale invita l'interessato a regolarizzarla nel termine massimo di quindici giorni dalla data

di ricevimento dell'invito (17)] (18).

 

(17) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 17 aprile 1978, n. 19.

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 13

Titolo di studio.

 

[I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi regionali sono quelli indicati nella tabella C) allegata alla legge regionale 23 maggio 1975 n. 34, relativa all'ordinamento degli uffici regionali (19)] (20).

 

(19) Articolo così modificato dall'art. 6, L.R. 17 aprile 1978, n. 19.

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 14

Concorso per titoli ed esami.

 

[Il concorso è per titoli ed esami.

Gli esami consistono in prove scritte, esercitazioni pratiche, prove attitudinali, prove orali o colloqui, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al terzo comma del precedente articolo 8.

Per i concorsi ai posti di primo e secondo livello funzionale la valutazione comparativa dei candidati si effettua a parità di merito dopo la prova attitudinale ed il colloquio anche sulla base di titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento del candidato nonché allo stato di occupazione del nucleo familiare.

Il Regolamento di esecuzione di cui al terzo comma dell'art. 8 stabilisce i punteggi da attribuire alle singole prove e ai titoli, nonché i criteri per la determinazione del voto finale (21).

Per la copertura dei posti dei predetti livelli funzionali riservati ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria, come previsto nel secondo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 33/1973, sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 19/1978, la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata anche per i soli titoli indicati al comma precedente (22)] (23).

 

(21) Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 17 aprile 1978, n. 19.

(22) Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 17 maggio 1980, n. 45.

(23) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 15

Comunicazione dei risultati delle singole prove.

 

[I risultati delle singole prove vengono resi noti dalle Commissioni a conclusione di ciascuna prova] (24).

 

(24) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 16

Commissioni di esame.

 

 

 (25).

 

(25) Articolo abrogato dall'art. 15, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 17

Graduatoria.

 

[Espletate le prove del concorso, la Commissione di esame forma la graduatoria dei concorrenti con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito in ogni prova.

La Giunta, accertata la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, fissando un termine per produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e dei titoli preferenziali previsti dalla legge.

La Giunta dichiara altresì i candidati che hanno conseguito l'idoneità.

La graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione (26).

Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative (27)] (28).

 

(26) Gli attuali ultimi due commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 8, L.R. 17 aprile 1978, n. 19.

(27) Gli attuali ultimi due commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 8, L.R. 17 aprile 1978, n. 19.

(28) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 18

Nomina in prova.

 

[La nomina in prova dei vincitori dei concorsi di cui agli articoli precedenti è disposta dalla Giunta e comunicata all'interessato.

Il vincitore deve prendere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, salvo giustificato motivo.

La nomina decorre agli effetti giuridici dalla data di nomina del vincitore e, agli effetti economici, dal giorno in cui lo stesso ha assunto servizio.

Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere davanti al Presidente della Giunta o a un suo delegato in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: «Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'Amministrazione regionale e del pubblico bene».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne comporta decadenza dall'impiego] (29).

 

(29) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 19

Accettazione della nomina.

 

[L'entrata in servizio costituisce a tutti gli effetti accettazione della nomina.

Il dipendente che non assume servizio entro il termine stabilito, senza giustificato motivo, decade dalla nomina] (30).

 

(30) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 20

Periodo di prova e nomina in ruolo.

 

[Il periodo di prova ha la durata di tre mesi per i dipendenti del primo e del secondo livello funzionale e di sei mesi per i dipendenti del terzo, del quarto, del quinto e del sesto (31).

La nomina in ruolo o la risoluzione del rapporto di lavoro vengono decise dalla Giunta, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio e il Comitato di controllo per il rispettivo personale nonché, limitatamente alla risoluzione del rapporto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro un mese dalla scadenza del trimestre, con provvedimento motivato.

In mancanza di adozione di qualsiasi provvedimento, la prova si intende superata favorevolmente.

Per il dipendente nominato in ruolo il periodo di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina in ruolo, deve prestare giuramento davanti al Presidente della Giunta regionale e in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della

collettività, dell'Amministrazione regionale e del pubblico bene».

Il rifiuto di prestare giuramento comporta decadenza dall'impiego] (32).

 

(31) Comma così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

(32) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 21

Passaggio a qualifiche superiori a quelle di appartenenza.

 

 

 (33).

 

(33) Articolo abrogato dall'art. 16, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo III - Doveri - Responsabilità

 

Art. 22

Princìpi ispiratori e limiti.

 

[Il dipendente nello svolgimento del suo lavoro deve ispirarsi ai principi dello Statuto, della presente legge e di quella sull'ordinamento degli uffici, curando il proprio aggiornamento professionale e culturale.

Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad eseguirlo, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente deve eseguirlo, tranne che l'atto richiesto sia vietato dalla legge penale] (34).

 

(34) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 23

Segreto d'ufficio.

 

[Il dipendente, nell'espletamento dei compiti attribuitigli, è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio, nei limiti e secondo i principi stabiliti dall'art. 28, terzo comma, dello Statuto regionale] (35).

 

(35) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 24

Orario di lavoro.

 

 

 (36).

 

(36) Articolo prima modificato dalla L.R. 31 ottobre 1978, n. 59 e dalla L.R. 11 gennaio 1979, n. 3 e poi abrogato dall'art. 17, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 25

Residenza.

 

[Il dipendente è tenuto a fissare la propria residenza nel territorio della Regione, dando tempestiva comunicazione anche delle eventuali variazioni.

Per l'accesso agli uffici, il dipendente non ha diritto ad alcuna indennità] (37).

 

(37) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 26

Incompatibilità e cumulo di impieghi.

 

[Il dipendente regionale non può esercitare alcun commercio, industria e professione, né può assumere incarichi, comunque retribuiti, da privati o da Enti pubblici, né ricoprire cariche in società costituite con fine di lucro.

Nei casi stabiliti dalla legge o quando sia autorizzato dall'Amministrazione regionale, il dipendente può assumere cariche negli Enti e nelle Società a cui la Regione partecipa, senza percepire alcun compenso.

Il dipendente è tenuto a partecipare a Commissioni o Collegi che rientrino nell'attività istituzionale della Regione, senza percepire compensi.

Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dall'Amministrazione regionale a partecipare a commissioni e a consigli d'amministrazione e a collegi di revisori di conti, ad assolvere incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni, anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri Enti, sono versate dagli enti medesimi alla Tesoreria della Regione. Sono riconosciuti ai dipendenti regionali interessati, in quanto dovuti, l'indennità di missione e il compenso per prestazioni straordinarie] (38).

 

(38) Articolo prima modificato dall'art. 19, L.R. 15 giugno 1979, n. 26 e poi abrogato dall'art. 1 e dalla Tab. A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 27

Responsabilità.

 

[La responsabilità del dipendente regionale verso l'Amministrazione e verso i terzi è regolata dalle norme contenute nel capo II del titolo II del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibili] (39).

 

(39) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo IV - Disciplina

 

Sezione I - Sanzioni disciplinari

 

Art. 28

Tipi di sanzioni

 

[Il dipendente che viola i suoi doveri nell'espletamento del servizio è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: richiamo, sospensione della qualifica con privazione dello stipendio, destituzione] (40).

 

(40) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 29

Richiamo.

 

[Il richiamo viene inflitto per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata] (41).

 

(41) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 30

Sospensione della qualifica.

 

[La sospensione della qualifica è inflitta per grave e recidiva negligenza in servizio, per contegno gravemente scorretto verso il pubblico e gli Amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, per violazione del segreto d'ufficio, e consiste nell'allontanamento dal servizio, con la conseguente privazione dello stipendio, da uno a sei mesi.

Il periodo di sospensione viene dedotto da computo dell'anzianità.

Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia] (42).

 

(42) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 31

Destituzione.

 

[La destituzione viene inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste dai precedenti articoli, per violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio della Regione, di altri Enti pubblici e privati o di privati.

La destituzione opera di diritto nei casi previsti dall'art. 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3] (43).

 

(43) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 32

Riabilitazione e reintegrazione del dipendente - Rinvio.

 

[Alla riabilitazione e alla reintegrazione in servizio dei dipendente si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 87, 88, 90 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3] (44).

 

(44) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Sezione II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

 

Art. 33

Rinvio.

 

[Alla sospensione cautelare e alla sospensione per effetto di condanna penale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 91, 92, 96, 98 e 99 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

La sospensione è disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio e del Comitato di controllo per il rispettivo personale] (45).

 

(45) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Sezione III - Procedimento disciplinare

 

Art. 34

Responsabilità diretta nei confronti degli Amministratori. Garanzia del procedimento.

 

[Per la violazione dei suoi doveri, il dipendente risponde direttamente nei confronti dei soggetti previsti alle lett. a), b), c) e d) del successivo art. 35] (46).

 

(46) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 35

Rilevazione delle infrazioni.

 

[Il responsabile di settore, il quale abbia notizia di un fatto, commesso da un dipendente regionale addetto al settore di competenza, che possa dar luogo alla applicazione di una sanzione disciplinare, dispone d'ufficio gli opportuni accertamenti, informandone per scritto il dipendente interessato.

Non appena effettuati gli accertamenti di cui al comma precedente e qualora riscontri la fondatezza del fatto, il responsabile di settore trasmette gli atti, con una relazione sul fatto stesso e sugli accertamenti svolti:

a) al Presidente della Giunta regionale, quando si tratti di personale addetto alla Presidenza della Giunta od alla Giunta;

b) all'Assessore dal quale dipende, quando si tratti di personale addetto ai Dipartimenti, istituiti a norma della legge sull'ordinamento degli uffici;

c) all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, quando si tratti di personale addetto al Consiglio;

d) al Presidente del Comitato di controllo o delle sezioni decentrate, quando si tratti di personale addetto all'organo di controllo.

Il dipendente interessato ha diritto di chiedere l'allegazione agli atti di una propria memoria scritta.

I soggetti di cui alle lett. a), b), c) e d) esaminati gli atti, quando non ritengano di disporre l'archiviazione o di infliggere al dipendente la sanzione del richiamo, trasmettono gli atti stessi alla Commissione di cui al successivo art. 37.

Per i responsabili di settore, le operazioni di cui ai commi precedenti sono svolte dai soggetti indicati alle lett. a), b), c) e d) del comma secondo del presente articolo.

Il Presidente della Giunta può delegare un Assessore al compimento delle operazioni suddette] (47).

 

(47) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 36

Procedimento per l'irrogazione del richiamo.

 

[Il richiamo è inflitto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, quando si tratti di personale dipendente dalla Presidenza della Giunta o dalla Giunta;

b) dall'Assessore competente, quando si tratti di personale addetto ai Dipartimenti, istituiti a norma della legge sull'ordinamento degli uffici;

c) dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, quando si tratti di personale assegnato al Consiglio;

d) dal Presidente del Comitato di controllo o delle sezioni decentrate, quando si tratti di personale ad essi assegnato.

Il procedimento si svolge con le norme e le modalità previste dagli artt. 101 e 102 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibili] (48).

 

(48) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 37

Commissione per i provvedimenti disciplinari.

 

[Ogni quadriennio la Giunta regionale nomina una Commissione per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari diversi dal richiamo, costituita da:

a) un componente effettivo, ed un supplente, designato dalla Giunta stessa, con funzioni di presidente;

b) tre componenti effettivi e tre supplenti designati, con voto limitato a due, dal Consiglio regionale;

c) tre componenti effettivi e tre supplenti designati, per ogni qualifica funzionale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra il personale della Regione (49).

I componenti di cui alla lettera b) devono essere scelti fra esperti di discipline giuridico-amministrative estranei al Consiglio regionale e al personale regionale e non possono essere riconfermati.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari diversi dal richiamo, spetta, rispettivamente, per ogni riunione cui partecipano, una indennità pari a quella corrisposta al presidente ed ai membri del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali (50).

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tutti i componenti assegnati; nell'ipotesi di assenza o impedimento di membri effettivi, questi sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente regionale appositamente designato dalla Giunta] (51).

 

(49) Comma così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

(50) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 14 aprile 1987, n. 21.

(51) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 38

Nomina dell'istruttore.

 

[Il presidente della Commissione, ricevuti gli atti, provvede ad affidare l'istruttoria ad un membro della Commissione stessa, dandone tempestiva notizia all'interessato.

I componenti la Commissione, l'istruttore e i componenti tecnici possono essere ricusati nelle ipotesi stabilite e con le formalità previste rispettivamente dagli artt. 108 e 109 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

I poteri ed i compiti dell'istruttore sono quelli stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3] (52).

 

(52) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 39

Operazioni preliminari alla trattazione orale.

 

[Conclusa l'istruttoria nel termine di cui all'art. 110 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l'istruttore trasmette il fascicolo del procedimento al presidente della Commissione per la fissazione della data della seduta per la trattazione orale.

Il presidente provvede tempestivamente, dandone comunicazione all'interessato.

Fra la data della comunicazione di cui al secondo comma e la data della seduta di cui al primo comma, devono intercorrere non meno di quaranta giorni liberi, salvo che il dipendente non chieda al presidente della Commissione l'anticipazione della trattazione orale.

Il dipendente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia, fino a dieci giorni dalla data fissata per la trattazione orale, nonché di far pervenire alla segreteria della Commissione eventuali scritti o memorie difensive fino a cinque giorni prima della data stessa.

La trattazione orale si svolge con le modalità di cui agli artt. 112 - commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto - e 115 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

L'istruttore del procedimento funge da relatore] (53).

 

(53) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 40

Diritto di difesa.

 

[Il dipendente, durante tutte le fasi del procedimento successivo alla contestazione degli addebiti, ha diritto di farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici estranei alla Amministrazione, ovvero delegare la propria difesa alla associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Il difensore ed i consulenti tecnici di parte hanno diritto di assistere a tutte le indagini.

A tale fine l'istruttore o il consulente tecnico di ufficio comunica al dipendente o al suo difensore, con almeno due giorni di anticipo, l'ora e il giorno fissato per l'assunzione delle prove.

Delle operazioni compiute l'istruttore redige processo verbale, dando atto delle richieste formulate dai difensori.

Il dipendente prosciolto ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per provvedere alla propria difesa] (54).

 

(54) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 41

Supplemento di indagini.

 

[La Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia gli atti all'istruttore, fissandogli un termine non superiore a novanta giorni per provvedere.

La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qua caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso al dipendente o al difensore, che possono assistervi e svolgere le loro deduzioni] (55).

 

(55) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 42

Deliberazione della Commissione e determinazioni della Giunta regionale.

 

[La Commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone alla Giunta regionale il provvedimento da adottare.

La deliberazione motivata è estesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario; la medesima è trasmessa, unitamente agli atti del procedimento ed alla copia del verbale della trattazione orale, entro dieci giorni, alla Giunta.

La Giunta con provvedimento motivato dichiara prosciolto il dipendente da ogni addebito, oppure infligge la sanzione in conformità alla deliberazione della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in maniera più favorevole al dipendente] (56).

 

(56) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 43

Comunicazione all'interessato.

 

[Il provvedimento di cui all'articolo precedente deve essere comunicato al dipendente entro dieci giorni dalla data della sua adozione.

Tutte le comunicazioni al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare sono effettuate con le formalità stabilite all'art. 104 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3] (57).

 

(57) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 44

Estinzione del procedimento disciplinare.

 

[Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli precedenti per il compimento delle singole due fasi, ovvero decorsi trenta giorni dall'ultimo atto senza che nessun atto ulteriore sia compiuto.

Per quanto non espressamente disposto nella presente legge si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3] (58).

 

(58) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 45

Rinvio.

 

[La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale, i rapporti tra giudizio disciplinare e giudicato amministrativo, nonché la riapertura del procedimento disciplinare, sono regolati dagli artt. 117, 119, 121 e 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto applicabili e intendendosi sostituita al Ministro la Giunta regionale] (59).

 

(59) Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo V - Diritti

 

Sezione I - Mansioni

 

Art. 46

Qualifica - Rotazione.

 

[Il dipendente ha diritto ad esercitare le mansioni inerenti alla sua qualifica e non può esserne privato tranne che nei casi previsti dalla legge.

All'interno della stessa qualifica potranno essere periodicamente attuate, anche su domanda del dipendente, forme di rotazione del personale, in considerazione di esigenze particolari specificatamente individuate, al fine di consentire, un costante rinnovamento e la collocazione del dipendente nel ruolo a lui congeniale] (60).

 

(60) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 47

Mutamento di mansioni per esigenze organizzative.

 

 

 (61).

 

(61) Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 48

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica.

 

[Al dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, la Giunta, al di fuori del caso previsto dall'art. 47, attribuisce mansioni diverse compatibili con la sua idoneità, proprie dello stesso livello funzionale, ovvero, a domanda, mansioni proprie di un livello funzionale inferiore, con conservazione del trattamento economico del livello funzionale cui apparteneva (62).

L'accertamento della permanente inidoneità fisica a qualcuna o a tutte le mansioni del livello funzionale di appartenenza è effettuato, a richiesta della Giunta, con le modalità di cui al successivo articolo 59.

Per il personale assegnato al Consiglio e al Comitato di controllo, la Giunta provvede su proposta dell'Ufficio di presidenza dello stesso o del Comitato] (63).

 

(62) Comma così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

(63) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 49

Sostituzioni temporanee.

 

[Nei casi di assenze dei dipendenti regionali, per fruizione di congedi straordinari, aspettative o malattie, per periodi superiori a trenta giorni, ove non sia possibile assicurare la sostituzione con personale dello stesso livello retributivo, la Giunta, l'Ufficio di presidenza del Consiglio e il Comitato di controllo, per il rispettivo personale, possono incaricare altri dipendenti appartenenti al livello retributivo funzionale immediatamente inferiore.

In questo caso, il dipendente incaricato della sostituzione ha diritto a percepire la differenza tra i trattamenti economici iniziali dei due livelli retributivi funzionali.

Ogni periodo di sostituzione non può comunque superare i due mesi.

In caso di vacanza di posti, si può procedere, in attesa dell'espletamento dei concorsi, al conferimento a dipendenti regionali di attribuzioni corrispondenti al livello retributivo-funzionale immediatamente superiore rispetto a quello al quale è assegnato, con le modalità di cui al comma precedente, per un periodo inferiore a tre mesi e per una sola volta.

Il conferimento dà diritto alla differenza di trattamento economico di cui al secondo comma e non costituisce titolo valutabile nel concorso per la copertura del posto resosi vacante] (64).

 

(64) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 50

Assolvimento temporaneo di mansioni diverse.

 

[Il dipendente regionale, per esigenze di carattere organizzativo, può essere chiamato a svolgere temporaneamente, anche in altra sede di lavoro, mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza, purché professionalmente omogenee e rientranti nel medesimo livello retributivo funzionale] (65).

 

(65) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 51

Trasferimento.

 

 

 (66).

 

(66) Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 52

Comando presso altre Amministrazioni.

 

 

 (67).

 

(67) Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Sezione II - Congedi, aspettative e permessi

 

Art. 53

Riposo settimanale.

 

[Il dipendente ha diritto ad un periodo di riposo settimanale, che di regola deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi dalla vigente legislazione.

Ove sia richiesto al dipendente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio e nell'impossibilità di operare rotazioni di personale idoneo, di prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi, entro i successivi otto giorni dal lavoro, in altro giorno feriale concordato con

l'Amministrazione] (68).

 

(68) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 54

Congedo ordinario.

 

 

 (69).

 

(69) Articolo abrogato dall'art. 20, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 55

Congedo straordinario - Rinvio.

 

 

 (70).

 

(70) Articolo abrogato dall'art. 21, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 56

Permessi.

 

 

 (71).

 

(71) Articolo abrogato dall'art. 23, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 57

Rinvio.

 

[Alle aspettative si applicano le disposizioni di cui agli artt. 66, 67, 68 e 69 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

L'aspettativa è concessa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio e del Comitato di controllo per il relativo personale] (72).

 

(72) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 58

Aspettativa per motivi di studio.

 

[Entro limiti numerici tali da non compromettere il buon andamento dell'Amministrazione, possono essere concesse aspettative per motivi di studio, di durata non superiore ad un anno, non prorogabili e revocabili in qualsiasi momento per motivate ragioni di servizio.

L'aspettativa è concessa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio e del Comitato di controllo per il relativo personale.

Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno durante l'aspettativa; il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo non è computato ai fini della progressione economica nel livello funzionale, del calcolo dell'anzianità per i concorsi di cui all'art. 8, del trattamento di quiescenza e previdenza, salvo quanto stabilito dai commi successivi (73).

Al dipendente può essere concessa, per riconosciuto interesse dell'Amministrazione, una borsa di studio di ammontare massimo pari al trattamento economico in godimento; in tal caso il periodo trascorso in aspettativa è considerato servizio prestato a tutti gli effetti.

Al dipendente che abbia goduto di un periodo di aspettativa ai sensi del presente articolo non può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa per motivi di studio prima che siano trascorsi cinque anni] (74).

 

(73) Comma così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

(74) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 59

Aspettativa per motivi di salute.

 

 

 (75).

 

(75) Articolo abrogato dall'art. 24, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 60

Cumulo di aspettative.

 

 

 (76).

 

(76) Articolo abrogato dall'art. 25, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 61

Assenze.

 

 

 (77).

 

(77) Articolo abrogato dall'art. 24, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 62

Lavoratori studenti.

 

[I dipendenti che frequentino corsi regolari di studio presso istituti di istruzione di ogni ordine e grado o di qualificazione professionale abilitati al rilascio di titoli di studio legali, o corsi pubblici o privati di recupero, nonché dipendenti che frequentino corsi di qualificazione o riqualificazione professionale istituiti, convenzionati o comunque riconosciuti dalla Regione, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono tenuti a prestazioni di lavoro fuori dell'orario ordinario, né durante i riposi settimanali.

I dipendenti che debbano sostenere esami scolastici o concorsi fruiscono, a richiesta, di permessi retribuiti per i giorni degli esami e per quelli eventualmente necessari a recarsi nel luogo di svolgimento dell'esame.

I dipendenti sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e al secondo comma] (78).

 

(78) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Sezione III - Diritti sindacali e politici

 

Art. 63

Diritti sindacali - Rinvio.

 

[Le libertà personali e sindacali e l'attività sindacale dei dipendenti sono regolate: agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, primo comma, 17, 21, 28, 29 della legge 20 maggio 1970, n. 300; dagli artt. 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 della stessa legge, con gli adattamenti risultanti dalla presente legge; dalle altre norme della legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto applicabili] (79).

 

(79) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 64

Assemblea.

 

 

 (80).

 

(80) Articolo prima modificato dall'art. 26, L.R. 15 giugno 1979, n. 26 e poi abrogato dall'art. 9, L.R. 17 luglio 1989, n. 22. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 65

Permessi sindacali.

 

 

 (81).

 

(81) Articolo abrogato dall'art. 27, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 66

Contributi sindacali.

 

 

 (82).

 

(82) Articolo abrogato dall'art. 28, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 67

Locali delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione.

 

 

 (83).

 

(83) Articolo abrogato dall'art. 29, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 68

Tutela personale dei rappresentanti sindacali.

 

[Il mutamento di mansioni di cui all'art. 48, il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio di cui all'art. 51 ed il comando di cui all'art. 52, da attuare nei confronti dei rappresentanti sindacali, possono essere disposti solo previa intesa con l'organizzazione sindacale cui gli stessi appartengono] (84).

 

(84) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 69

Aspettativa per funzioni pubbliche.

 

 

 (85).

 

(85) Articolo abrogato dall'art. 30, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Sezione IV - Trattamento economico

 

Art. 70

Rinvio.

 

[Il dipendente regionale ha diritto al trattamento di cui al Titolo III della presente legge] (86).

 

(86) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo VI - Cessazione del rapporto di lavoro

 

Art. 71

Casi di cessazione del rapporto.

 

[La cessazione del rapporto di lavoro, oltre che per destituzione ai sensi dell'art. 31, può aversi:

a) per dimissioni;

b) per decadenza;

c) per dispensa;

d) per collocamento a riposo] (87).

 

(87) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 72

Dimissioni.

 

[Il dipendente può in qualsiasi momento dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta all'Amministrazione regionale almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

La Giunta provvede, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio e del Comitato di controllo per il relativo personale.

Se entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni l'Amministrazione regionale non abbia provveduto a comunicare al dipendente l'accettazione o il rifiuto, esse si intendono accettate.

Si applicano, quanto alle dimissioni della dipendente coniugata, le norme di cui all'art. 126 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3] (88).

 

(88) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 73

Decadenza dall'impiego.

 

[Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego qualora:

a) perda la cittadinanza italiana od il godimento dei diritti civili e politici;

b) non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo superiore a quindici giorni senza giustificato motivo;

c) non accetti il trasferimento o il comando o le nuove mansioni eventualmente assegnategli ai sensi degli artt. 47 e 48;

d) ricorrano le ipotesi di cui all'art. 26;

e) l'impiego sia stato conseguito con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La decadenza dall'impiego non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza] (89).

 

(89) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 74

Dispensa dal servizio.

 

[La dispensa dal servizio è disposta per motivi di salute, salvo che il dipendente non sia diversamente utilizzato ai sensi degli artt. 47 e 51 della presente legge.

Le condizioni di salute del dipendente proposto per la dispensa sono accertate con le modalità di cui all'art. 59.

La dispensa dal servizio può essere disposta solo dopo che il dipendente abbia esaurito il periodo di aspettativa di cui all'art. 59, fatta salva per il dipendente stesso la possibilità di chiedere l'anticipazione del provvedimento] (90).

 

(90) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 75

Collocamento a riposo.

 

[Il collocamento a riposo è disciplinato dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

[Al personale che dovrà cessare dal servizio per limiti di età e che a tale data non avrà maturato il diritto ad alcun trattamento minimo di pensione è concesso, a domanda, il mantenimento in servizio sino ad ottenere il completamento dei servizi necessari alla maturazione di tale trattamento minimo] (91).

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata almeno un anno prima del compimento del limite di età previsto dall'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (92).

Al fine dell'accertamento del diritto al trattamento unico di pensione farà fede la certificazione fornita dagli istituti previdenziali competenti: CPDEL, INPS (93).

Il mantenimento in servizio di cui al primo comma non potrà essere comunque superiore a cinque anni (94)] (95).

 

(91) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 25 gennaio 1989, n. 8 e poi abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 31 luglio 1998, n. 25.

(92) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 25 gennaio 1989, n. 8.

(93) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 25 gennaio 1989, n. 8.

(94) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 25 gennaio 1989, n. 8.

(95) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 76

Riammissione in servizio.

 

 [Il dipendente cessato dal servizio per dimissione o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lett. b), c) e d) dell'art. 73 può essere riammesso in servizio, a domanda, compatibilmente con le disponibilità dei posti vacanti annualmente in organico, in limiti non superiori al dieci per cento degli stessi.

Può essere riammessa in servizio, con le modalità di cui al comma precedente, la dipendente dichiarata decaduta a causa della perdita della cittadinanza italiana verificatasi a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, che abbia poi riacquistato la cittadinanza per effetto dell'annullamento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il dipendente riammesso in servizio è collocato nello stesso livello funzionale a cui apparteneva, con la stessa anzianità posseduta al momento della cessazione del rapporto (96)] (97).

 

(96) Comma così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

(97) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO III

Trattamento economico, di assistenza, previdenza e quiescienza

 

Art. 77

Trattamento economico complessivo.

 

 

 (98).

 

(98) Articolo abrogato dall'art. 31, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 78

Stipendio.

 

 

 (99).

 

(99) Articolo abrogato dall'art. 32, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 79

Progressione economica nell'ambito di ciascuna qualifica funzionale.

 

 

 (100).

 

(100) Articolo abrogato dall'art. 33, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 80

Riconoscimento economico di precedenti attività lavorative.

 

[Ai dipendenti di pubbliche Amministrazioni che accedano al ruolo regionale per pubblico concorso è conservato il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza (101)] (102).

 

(101) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 maggio 1987, n. 28. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.

(102) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 81

Determinazione del valore orario e giornaliero.

 

[Il valore orario della retribuzione è determinato in base al seguente rapporto: stipendio annuo in godimento più scatti e classi stipendiali, diviso per il numero delle ore di servizio settimanali moltiplicate per cinquantadue.

Il valore giornaliero della retribuzione si ottiene moltiplicando il valore orario per la media delle ore di servizio giornaliero dei giorni lavorativi della settimana] (103).

 

(103) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 82

Trattamento per missioni e trasferimenti.

 

 

 (104).

 

(104) Articolo abrogato dall'art. 35, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 83

Indennità di funzione.

 

 

 (105).

 

(105) Articolo abrogato dall'art. 36, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 84

Trattamento economico in caso di passaggio a livello funzionale superiore.

 

[Il dipendente regionale che, a seguito di concorso, venga inquadrato in un livello funzionale superiore, percepirà lo stipendio iniziale relativo a tale livello maggiorato dell'importo corrispondente agli aumenti periodici già maturati nel precedente livello funzionale.

Tale importo sarà trasformato, arrotondandolo per difetto, in aumenti periodici del nuovo livello.

L'anzianità non utilizzata nel livello di provenienza sarà valutata nella nuova ai fini del conseguimento dei successivi aumenti periodici (106)] (107).

 

(106) Articolo così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

(107) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 85

Previdenza - Assistenza - Quiescenza.

 

 [Il personale regionale è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa pensioni per i dipendenti degli Enti locali (C.P.D.E.L.) e, ai fini del trattamento di assistenza e previdenza, all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto del rapporto di quiescenza, di previdenza e di assistenza, si applicano le disposizioni vigenti per i rispettivi istituti] (108).

 

(108) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 86

Benefici per gli ex combattenti ed assimilati.

 

[Gli ex combattenti ed assimilati, dipendenti della Regione, usufruiscono dei benefici di cui alla L. 24 maggio 1970, n. 336 e alla L. 9 ottobre 1971, n. 824 e successive modificazioni ed integrazioni] (109).

 

(109) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO IV

Norme transitorie e finali (110)

 

Art. 87

Estensione del diritto all'inquadramento.

 

[A tutto il personale comunque in servizio presso gli uffici della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 9 marzo 1973, n. 16, con esclusione della presentazione della domanda da parte del personale trasferito.

L'inquadramento del personale di cui alle disposizioni del comma precedente è disposto anche in soprannumero.

I contratti del personale, già scaduti, alla data di entrata in vigore della presente legge o che scadranno dopo tale data, sono prorogati fino all'inquadramento nel ruolo regionale] (111).

 

(110) L'art. 21, L.R. 23 maggio 1975, n. 34, ha prorogato l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente titolo IV fino alla data di deliberazione della suddetta legge.

(111) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 88

Criteri di inquadramento.

 

 [Il personale trasferito dallo Stato alla Regione, a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e il personale già appartenente all'ENALC, INIASA, INAPLI, è inquadrato d'ufficio nel ruolo, sulla base dell'allegata tabella «D», con effetto dall'inizio del servizio e con le mansioni che verranno determinate dalla Commissione paritetica per l'inquadramento, di cui al successivo art. 90, avuto riguardo al tipo di mansioni svolte presso l'Ente di provenienza e presso la Regione.

Il personale dello Stato, degli Enti locali o degli altri Enti pubblici, in posizione di comando o distacco presso la Regione, oppure il cui comando o distacco sia stato richiesto dalla Giunta regionale antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo a domanda, secondo i criteri e le modalità di cui alle disposizioni del comma precedente, con effetto dalla data di inizio del servizio.

Il personale, non compreso nelle categorie di cui alle disposizioni dei commi precedenti, e comunque in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo, a domanda, con effetto dall'inizio del servizio presso la Regione e con le modalità indicate al primo comma del presente articolo, in uno dei livelli funzionali regionali, in base al tipo delle mansioni assegnate ed effettivamente svolte.

Nel caso di personale appartenente a carriere o livelli atipiche o, comunque, con sviluppo parametrico atipico, l'inquadramento nel livello funzionale verrà determinato caso per caso, sulla base delle mansioni proprie della carriera o livello raggiunto nell'Amministrazione di provenienza.

L'inquadramento è attuato nel rispetto di tutti i diritti acquisiti, ivi compresi quelli derivanti da promozioni conferite con provvedimenti formali adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di inquadramento, di cui alle disposizioni dei commi secondo e terzo del presente articolo, deve essere presentata, indirizzandola al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (112)] (113).

 

(112) Articolo così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

(113) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 89

Idoneità a qualifica superiore a quella di inquadramento.

 

 [I dipendenti inquadrati nel ruolo regionale in base alle disposizioni del precedente art. 88 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto presso l'Amministrazione regionale, per almeno sei mesi continuativi mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento, assegnata loro dai competenti organi regionali od accertate dalla Commissione paritetica per l'inquadramento, di cui al successivo art. 90, possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

La relativa domanda, corredata da idonea documentazione comprovante l'assegnazione o lo svolgimento delle mansioni superiori, dovrà essere presentata nel termine e con le modalità di cui alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'inquadramento nella nuova qualifica è disposto con il provvedimento di cui al successivo art. 95.

Al personale inquadrato nella qualifica superiore, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, l'anzianità è riconosciuta in misura ridotta, in base ai criteri risultanti dal combinato disposto degli artt. 84 e 92 della presente legge] (114).

 

(114) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 90

Commissione paritetica per l'inquadramento.

 

[Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina una Commissione paritetica per le operazioni di cui agli artt. 88 e 89 della presente legge, da portare a compimento nel termine di cinque mesi dalla nomina della Commissione.

La Commissione è composta dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, che la presiede, da due consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale con voto limitato, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza, e da tre membri designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative] (115).

 

(115) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 91

Stipendio e progressione economica del personale di cui all'art. 88.

 

[Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del precedente art. 88 il termine di due anni previsto dall'art. 78, comma secondo, è ridotto a un anno.

Agli stessi dipendenti, oltre gli scatti biennali di cui al precedente art. 79, lett. b), sono attribuite, per il servizio prestato con merito, tre classi di stipendio nel modo e nella misura che segue:

a) personale della prima, quarta, quinta e sesta qualifica:

22,50 per cento al terzo anno;

20 per cento al nono anno;

7,50 per cento al quindicesimo anno;

b) personale della seconda qualifica:

32,50 per cento al terzo anno;

22 per cento al nono anno;

12 per cento al quindicesimo anno;

c) personale della terza qualifica:

28 per cento al terzo anno;

21,50 per cento al nono anno;

9,50 per cento al quindicesimo anno] (116).

 

(116) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 92

Riconoscimento dell'anzianità di servizio.

 

 [Esclusivamente in sede di primo inquadramento ed ai soli effetti economici, il servizio prestato presso l'Ente di provenienza è riconosciuto nel modo che segue:

a) servizio di ruolo prestato dal personale già dipendente dallo Stato (compresi i segretari comunali):

- 100 per cento per il servizio prestato nella qualifica massima della carriera di provenienza;

- 95 per cento per il servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore;

- 90 per cento per il servizio prestato in altre qualifiche o in carriere inferiori;

b) servizio prestato dal personale già dipendente dagli Enti locali, dall'INAPLI ed altri Enti pubblici:

- 95 per cento per il servizio prestato nella qualifica o carriera corrispondente quella di inquadramento;

- 75 per cento per il servizio prestato in qualifica o carriere inferiori;

c) servizio prestato dal personale già dipendente dall'ENALC o dall'INIASA:

- 92,50 per cento del servizio effettivamente prestato presso tali Enti;

d) servizio comunque prestato (non di ruolo ed altro):

- 75 per cento per il servizio prestato nella carriera o qualifica corrispondente a quella di inquadramento;

- 70 per cento per il servizio prestato in carriere o qualifiche inferiori.

Il servizio prestato presso Enti pubblici, diversi da quelli di diretta provenienza, in qualifica o carriera corrispondente a quella di inquadramento, è riconosciuto nella misura del 50 per cento.

Il servizio prestato presso la Regione è riconosciuto integralmente nella qualifica di inquadramento dalla data di effettivo inizio dell'attività] (117).

 

(117) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 93

Omnicomprensività del trattamento economico.

 

[Il trattamento economico di cui alla presente legge è omnicomprensivo di qualsiasi altro compenso e indennità eventualmente percepita presso l'Amministrazione di provenienza.

I dipendenti regionali non possono usufruire di beni, servizi e qualsiasi prestazione in natura a carico dell'Amministrazione regionale] (118).

 

(118) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 94

Assegno ad personam.

 

 [Il personale trasferito o comandato che goda, a norma delle vigenti disposizioni, di un trattamento economico superiore a quello iniziale della qualifica di inquadramento nel ruolo regionale, maggiorato degli scatti e delle classi di stipendio conseguenti all'applicazione delle norme di cui all'articolo

precedente, mantiene la differenza come assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica, fatti salvi gli aumenti biennali calcolati sulla base del trattamento economico pensionabile, in godimento all'atto del trasferimento (119)] (120).

 

(119) Articolo così modificato dall'art. 1, L.R. 10 aprile 1978, n. 17. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge nonché la L.R. 7 dicembre 1978, n. 67.

(120) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 95

Provvedimento di inquadramento.

 

[L'inquadramento è disposto con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle risultanze comunicate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 90 della presente legge.

Il provvedimento è comunicato l'Ufficio di presidenza del Consiglio ed al Comitato di controllo per il rispettivo personale, nonché personalmente al dipendente.

In tale provvedimento dovranno essere specificatamente e separatamente indicati:

- il livello funzionale di inquadramento;

- lo stipendio mensile ed annuo, lordo e netto;

- l'anzianità riconosciuta nel ruolo regionale;

- le specifiche mansioni attribuite provvisoriamente (121).

L'attribuzione delle specifiche mansioni definitive, nonché l'assegnazione del dipendente agli Uffici regionali, saranno attuate in base alla legge sull'ordinamento degli uffici.

Avverso il provvedimento di inquadramento è ammessa opposizione da parte del dipendente interessato, da presentarsi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente della Giunta, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Entro sessanta giorni la Giunta, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio e del Comitato di controllo per il rispettivo personale, decide sulla opposizione] (122).

 

(121) Comma così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

(122) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 96

Trattamento di quiescenza.

 

 [Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli artt. 87, 88 e 89 della presente legge, la Regione riconosce l'anzianità e i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza, compresi quelli riscattati o riscattabili.

Durante il periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio e quella di effettiva corresponsione del trattamento pensionistico, viene corrisposto, su domanda del dipendente o degli eredi, un assegno mensile, senza interessi, a titolo di acconto, nella misura non eccedente i 9/10 dell'ammontare della pensione spettante in base alle norme relative alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali.

La posizione di ciascun dipendente, agli effetti del trattamento di quiescenza, non potrà comunque risultare più sfavorevole in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

A tal fine, per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo provvisorio regionale a norma della presente legge, la Regione assume l'onere della differenza tra l'indennità di fine servizio che sarebbe stata loro corrisposta dall'ENPAS in caso di collocamento a riposo con il trattamento economico acquisito nello Stato al momento dell'inquadramento, e quello che sarà loro corrisposto dall'INADEL sulla base delle norme della presente legge] (123).

 

(123) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 97

Decorrenza del trattamento economico.

 

[L'applicazione del trattamento economico previsto nel titolo III della presente legge decorre dal 1° aprile 1972 per il personale in servizio presso la Regione a tale data e dal giorno di entrata in servizio per quello successivamente assunto.

Dalle suddette date sono operati i conguagli delle singole posizioni, tenendo conto degli acconti forfettari percepiti in base all'atto consiliare 27 settembre 1972, n. 470] (124).

 

(124) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 98

Sede di prima residenza del personale.

 

[La sede di prima residenza del personale inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti deve intendersi quella che il personale aveva al momento della messa a disposizione od assegnazione alla Regione dell'Umbria] (125).

 

(125) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 99

Finanziamento.

 

[Gli oneri derivanti alla Regione dalla applicazione della presente legge, previste in lire 3.052.000.000 in c.t. per l'anno 1972 e in lire 4.068.800.000 per l'anno 1973, faranno carico rispettivamente al bilancio esercizio 1972 e al bilancio esercizio 1973 e saranno imputati per pari importo al cap. 20 dei predetti bilanci.

 

 (126)] (127).

 

(126) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1972, approvato con L.R. 7 dicembre 1971, n. 1, e al bilancio di previsione per il 1973, approvato con L.R. 30 marzo 1973, n. 19.

(127) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 100

Riesame.

 

[Le norme della presente legge relative allo stato giuridico e al trattamento economico, alla assistenza e quiescenza del personale regionale, saranno sottoposte a riesame alla scadenza del primo anno di applicazione e, successivamente, ogni tre anni, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (128).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 - comma secondo - della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (129).

 

(128) Vedi, anche, la L.R. 25 febbraio 1988, n. 4.

(129) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella A (130) (131)

Titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali

 

[Ilivello funzionale:compimento dell'obbligo scolastico IIlivello funzionale:compimento dell'obbligo scolastico IIIlivello funzionale:licenza della scuola media dell'obbligo e scuola qualificazione professionale se richiesta IVlivello funzionale:licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta Vlivello funzionale:diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale se richiesto VIlivello funzionale:diploma di laurea VIIlivello funzionale:diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dall'ordinamento regionaleVIIIlivello funzionale:diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richiesta dall'ordinamento regionale.]

 

(130) Tabella così sostituita dall'art. 14, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

(131) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella B (132)

 

(132) Tabella abrogata dall'art. 32, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella C (133)

 

(133) Tabella abrogata dall'art. 32, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella D (134)

 

1. - Custode - addetto pulizie - posizioni equiparate ed equiparabili;

2. - Personale della carriera ausiliaria, operaio comune, operaio qualificato, posizioni equiparate ed equiparabili;

3. - Personale della carriera esecutiva - agente tecnico - agente capo - operaio specializzato - capo operaio - centralinista - autista - istruttore gruppo C; posizioni equiparate ed equiparabili;

4. - Personale della carriera di concetto - istruttore gruppo B - insegnanti B; posizioni equiparate ed equiparabili;

5 - Personale della carriera direttiva: consigliere - direttore di sezione - direttore di divisione aggiunto - capo sezione - insegnante A;

6. - Dirigente superiore - dirigente generale - capo ripartizione.

 

 

 

(134) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.