L.R.
9 agosto 1973, n. 33 (1).
Stato
giuridico, trattamento economico ed inquadramento in ruolo del personale della
Regione (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 agosto 1973, n. 27.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
TITOLO
I
Principi
generali sull'organizzazione del lavoro
Art.
1
Organizzazione
e metodo di lavoro.
[Il
lavoro dei dipendenti regionali è organizzato in modo da valorizzare il momento
collegiale la qualificazione professionale, la responsabilizzazione e la
rotazione del personale; esso è svolto in maniera da assicurare sia il
collegamento tra gli Uffici della Regione, sia tra essi, le strutture esterne e
la intera comunità regionale, anche al fine di contribuire alla crescita
dell'ambiente culturale.
La
Regione promuove inoltre la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione
dei dipendenti, ne valorizza la produzione scientifica e culturale, accorda
permessi speciali per motivi di studio e di ricerca] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Gruppi
di lavoro.
[Per
l'elaborazione di singoli progetti possono essere istituiti gruppi di lavoro.
Gli
amministratori, sentiti i responsabili dei settori, determinano gli oggetti
della ricerca, i progetti e la composizione del gruppo.
Del
gruppo di lavoro fa parte almeno un dipendente addetto alle materie che
confluiscono nel progetto e possono farne parte dipendenti appartenenti a
qualsiasi qualifica e consulenti esterni.
Il
gruppo è, di regola, coordinato da un dipendente della Regione, designato dalla
Giunta regionale o dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, a seconda delle
rispettive competenze] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Svolgimento
dell'attività degli uffici.
[Ciascun
dipendente è assegnato agli uffici regionali con riguardo alle mansioni proprie
della sua qualifica. Al proprio livello di qualificazione e responsabilità,
collabora, mediante autonome ricerche,
all'elaborazione
delle scelte.
L'impostazione
dell'attività e la verifica della funzionalità degli uffici sono attuate in
riunioni collegiali periodiche di tutti gli addetti] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
TITOLO
II
Stato
giuridico del personale
Capo
I - Articolazione dell'organico regionale
Art.
4
Ruolo
unico. Determinazione delle qualifiche e delle rispettive mansioni.
[È
istituito il ruolo organico unico del personale regionale, articolato in sei
qualifiche funzionali:
1ª
qualifica - addetto alle pulizie, custode;
2ª
qualifica - operatore, commesso;
3ª
qualifica - collaboratore tecnico, collaboratore amministrativo;
4ª
qualifica - istruttore;
5ª
qualifica - ricercatore, responsabile di materia;
6ª
qualifica - responsabile di settore.
Le
mansioni di ciascuna qualifica funzionale sono le seguenti:
a)
- L' addetto alle pulizie svolge mansioni di ordine e pulizia negli uffici e
compiti di carattere manuale, per i quali non è richiesta una particolare
qualificazione.
Il
custode provvede all' apertura e chiusura degli uffici e alla loro custodia, e
svolge compiti di carattere manuale, per i quali non è richiesta una
particolare qualificazione.
b)
- L' operatore svolge mansioni di carattere manuale a livello qualificato.
Il
commesso regola l' accesso del pubblico, provvede alla dislocazione dei
fascicoli, documenti, corrispondenza o altro materiale d' ufficio, espleta le
commissioni rientranti nei compiti di magazziniere, provvedendo alla
conservazione e manutenzione dei materiali giacenti nei magazzini.
c)
- Il collaboratore tecnico svolge mansioni di carattere manuale a livello specializzato.
Il
collaboratore amministrativo svolge mansioni di dattilografia, stenografia,
archivio, protocollo, registrazione e simili.
d)
- L' istruttore svolge mansioni di carattere tecnico, amministrativo,
contabile, inerenti al procedimento di istruttoria, formazione, esecuzione di
atti in applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi;
svolge anche mansioni di ricerca e documentazione, nell' ambito di una materia.
e)
- Il ricercatore ed il responsabile di materia svolgono mansioni di ricerca ed
elaborazione, con diretta responsabilità della attività inerente ad una materia
o ad un servizio.
f)
- Il responsabile di settore organizza, sotto l' aspetto tecnico e
amministrativo, l' attività di un settore, comprendente più materie o servizi,
ai sensi della legge sull' ordinamento degli uffici regionali] (6).
(6)
Articolo abrogato dall'art. 1, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Coordinamento
di più settori.
(7).
(7)
Articolo abrogato dall'art. 10, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Assistenti.
[Il
Presidente ed i Vice presidenti del Consiglio regionale, il Presidente ed il
Vice presidente della Giunta regionale ed i singoli Assessori si avvalgono,
ognuno, di un assistente.
L'assistente
può essere scelto fra i dipendenti della Regione di livello funzionale
retributivo non superiore al settimo, oppure, in posizione di comando disposta
dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, fra i
dipendenti dello Stato o di Enti pubblici; in quest'ultima ipotesi non può
diventare dipendente regionale se non a seguito di pubblico concorso (8).
(9)] (10).
(8)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 20 maggio 1980, n. 47.
(9)
Comma abrogato dall'art. 1, L.R. 20 maggio 1980, n. 47.
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
Dotazione
organica.
[La
dotazione organica complessiva del personale regionale e la ripartizione dei
posti per ciascun livello funzionale sono stabilite nella legge sull'ordinamento
degli uffici regionali] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
II - Costituzione del rapporto d'impiego
Art.
8
Modalità
di costituzione del rapporto di impiego.
(12).
(12)
Articolo prima modificato dall'art. 1, L.R. 17 aprile 1978, n. 19 e poi
abrogato dall'art. 11, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo
della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
9
Conferimento
di posti disponibili agli idonei.
(13).
(13)
Articolo prima sostituito dall'art. 2, L.R. 17 aprile 1978, n. 19 e poi
abrogato dall'art. 12, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo
della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
10
Assunzioni
obbligatorie, riserve di posto, precedenze e preferenze.
[Si
applicano le norme vigenti sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di
posto, sulle precedenze e preferenze.
Per
la copertura dei posti del primo, secondo e terzo livello funzionale riservati
a soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria secondo la ripartizione
per categoria stabilita nell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede
mediante procedimenti selettivi riservati alle singole categorie protette,
secondo modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione di cui al terzo comma
dell'art. 8.
Per
il conferimento dei posti disponibili ai soggetti indicati nel comma precedente
si applicano le norme di cui all'art. 9 della presente legge e quelle di cui
all'ultimo comma dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (14)] (15).
(14)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 17 aprile 1978, n. 19.
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
11
Requisiti
di ammissione.
(16).
(16)
Articolo prima sostituito dall'art. 4, L.R. 17 aprile 1978, n. 19 e poi
abrogato dall'art. 13, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero testo
della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
12
Ammissione
ed esclusione dal concorso.
[L'ammissione
e l'esclusione dal concorso sono disposte dalla Giunta regionale.
L'esclusione
dal concorso è disposta con atto motivato soltanto per difetto dei requisiti
prescritti, da notificare agli interessati a mezzo di messo comunale oppure con
lettera raccomandata entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento.
Nel
caso di presentazione da parte del candidato di domanda o documentazione
irregolare, il Presidente della Giunta regionale invita l'interessato a
regolarizzarla nel termine massimo di quindici giorni dalla data
di
ricevimento dell'invito (17)] (18).
(17)
Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 17 aprile 1978, n. 19.
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
13
Titolo
di studio.
[I
titoli di studio per l'ammissione ai concorsi regionali sono quelli indicati
nella tabella C) allegata alla legge regionale 23 maggio 1975 n. 34, relativa
all'ordinamento degli uffici regionali (19)] (20).
(19)
Articolo così modificato dall'art. 6, L.R. 17 aprile 1978, n. 19.
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
14
Concorso
per titoli ed esami.
[Il
concorso è per titoli ed esami.
Gli
esami consistono in prove scritte, esercitazioni pratiche, prove attitudinali,
prove orali o colloqui, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al
terzo comma del precedente articolo 8.
Per
i concorsi ai posti di primo e secondo livello funzionale la valutazione
comparativa dei candidati si effettua a parità di merito dopo la prova
attitudinale ed il colloquio anche sulla base di titoli relativi al carico
familiare, allo stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle
liste di collocamento del candidato nonché allo stato di occupazione del nucleo
familiare.
Il
Regolamento di esecuzione di cui al terzo comma dell'art. 8 stabilisce i
punteggi da attribuire alle singole prove e ai titoli, nonché i criteri per la
determinazione del voto finale (21).
Per
la copertura dei posti dei predetti livelli funzionali riservati ai soggetti
aventi diritto ad assunzione obbligatoria, come previsto nel secondo comma
dell'art. 10 della legge regionale n. 33/1973, sostituito dall'art. 3 della
legge regionale n. 19/1978, la valutazione comparativa dei candidati può essere
effettuata anche per i soli titoli indicati al comma precedente (22)] (23).
(21)
Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 17 aprile 1978, n. 19.
(22)
Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 17 maggio 1980, n. 45.
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
15
Comunicazione
dei risultati delle singole prove.
[I
risultati delle singole prove vengono resi noti dalle Commissioni a conclusione
di ciascuna prova] (24).
(24)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
16
Commissioni
di esame.
(25).
(25)
Articolo abrogato dall'art. 15, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
17
Graduatoria.
[Espletate
le prove del concorso, la Commissione di esame forma la graduatoria dei
concorrenti con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito in ogni
prova.
La
Giunta, accertata la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e
dichiara i vincitori del concorso, fissando un termine per produrre la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e dei titoli
preferenziali previsti dalla legge.
La
Giunta dichiara altresì i candidati che hanno conseguito l'idoneità.
La
graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione (26).
Dalla
data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative (27)] (28).
(26)
Gli attuali ultimi due commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per
effetto di quanto disposto dall'art. 8, L.R. 17 aprile 1978, n. 19.
(27)
Gli attuali ultimi due commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per
effetto di quanto disposto dall'art. 8, L.R. 17 aprile 1978, n. 19.
(28)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
18
Nomina
in prova.
[La
nomina in prova dei vincitori dei concorsi di cui agli articoli precedenti è
disposta dalla Giunta e comunicata all'interessato.
Il
vincitore deve prendere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione, salvo giustificato motivo.
La
nomina decorre agli effetti giuridici dalla data di nomina del vincitore e,
agli effetti economici, dal giorno in cui lo stesso ha assunto servizio.
Il
dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere davanti al
Presidente della Giunta o a un suo delegato in presenza di due testimoni, solenne
promessa secondo la seguente formula: «Prometto di essere fedele alla
Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della
collettività, dell'Amministrazione regionale e del pubblico bene».
Il
rifiuto di prestare la promessa solenne comporta decadenza dall'impiego] (29).
(29)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
19
Accettazione
della nomina.
[L'entrata
in servizio costituisce a tutti gli effetti accettazione della nomina.
Il
dipendente che non assume servizio entro il termine stabilito, senza
giustificato motivo, decade dalla nomina] (30).
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
20
Periodo
di prova e nomina in ruolo.
[Il
periodo di prova ha la durata di tre mesi per i dipendenti del primo e del
secondo livello funzionale e di sei mesi per i dipendenti del terzo, del
quarto, del quinto e del sesto (31).
La
nomina in ruolo o la risoluzione del rapporto di lavoro vengono decise dalla
Giunta, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio e il Comitato di
controllo per il rispettivo personale nonché, limitatamente alla risoluzione
del rapporto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro
un mese dalla scadenza del trimestre, con provvedimento motivato.
In
mancanza di adozione di qualsiasi provvedimento, la prova si intende superata
favorevolmente.
Per
il dipendente nominato in ruolo il periodo di prova è computato come servizio
di ruolo a tutti gli effetti.
Il
dipendente, all'atto del conseguimento della nomina in ruolo, deve prestare
giuramento davanti al Presidente della Giunta regionale e in presenza di due
testimoni, secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica
italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della
collettività,
dell'Amministrazione regionale e del pubblico bene».
Il
rifiuto di prestare giuramento comporta decadenza dall'impiego] (32).
(31)
Comma così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
21
Passaggio
a qualifiche superiori a quelle di appartenenza.
(33).
(33)
Articolo abrogato dall'art. 16, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
III - Doveri - Responsabilità
Art.
22
Princìpi
ispiratori e limiti.
[Il
dipendente nello svolgimento del suo lavoro deve ispirarsi ai principi dello
Statuto, della presente legge e di quella sull'ordinamento degli uffici,
curando il proprio aggiornamento professionale e culturale.
Il
dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad
eseguirlo, dichiarandone le ragioni.
Se
l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente deve eseguirlo, tranne che
l'atto richiesto sia vietato dalla legge penale] (34).
(34)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
23
Segreto
d'ufficio.
[Il
dipendente, nell'espletamento dei compiti attribuitigli, è tenuto
all'osservanza del segreto d'ufficio, nei limiti e secondo i principi stabiliti
dall'art. 28, terzo comma, dello Statuto regionale] (35).
(35)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
24
Orario
di lavoro.
(36).
(36)
Articolo prima modificato dalla L.R. 31 ottobre 1978, n. 59 e dalla L.R. 11
gennaio 1979, n. 3 e poi abrogato dall'art. 17, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.
Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2,
comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
25
Residenza.
[Il
dipendente è tenuto a fissare la propria residenza nel territorio della
Regione, dando tempestiva comunicazione anche delle eventuali variazioni.
Per
l'accesso agli uffici, il dipendente non ha diritto ad alcuna indennità] (37).
(37)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
26
Incompatibilità
e cumulo di impieghi.
[Il
dipendente regionale non può esercitare alcun commercio, industria e
professione, né può assumere incarichi, comunque retribuiti, da privati o da
Enti pubblici, né ricoprire cariche in società costituite con fine di lucro.
Nei
casi stabiliti dalla legge o quando sia autorizzato dall'Amministrazione
regionale, il dipendente può assumere cariche negli Enti e nelle Società a cui
la Regione partecipa, senza percepire alcun compenso.
Il
dipendente è tenuto a partecipare a Commissioni o Collegi che rientrino
nell'attività istituzionale della Regione, senza percepire compensi.
Gli
importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai
dipendenti designati dall'Amministrazione regionale a partecipare a commissioni
e a consigli d'amministrazione e a collegi di revisori di conti, ad assolvere
incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni, anche diverse da
quelle normali, nell'interesse di altri Enti, sono versate dagli enti medesimi
alla Tesoreria della Regione. Sono riconosciuti ai dipendenti regionali
interessati, in quanto dovuti, l'indennità di missione e il compenso per
prestazioni straordinarie] (38).
(38)
Articolo prima modificato dall'art. 19, L.R. 15 giugno 1979, n. 26 e poi
abrogato dall'art. 1 e dalla Tab. A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
27
Responsabilità.
[La
responsabilità del dipendente regionale verso l'Amministrazione e verso i terzi
è regolata dalle norme contenute nel capo II del titolo II del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibili] (39).
(39)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
IV - Disciplina
Sezione
I - Sanzioni disciplinari
Art.
28
Tipi
di sanzioni
[Il
dipendente che viola i suoi doveri nell'espletamento del servizio è soggetto
alle seguenti sanzioni disciplinari: richiamo, sospensione della qualifica con
privazione dello stipendio, destituzione] (40).
(40)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
29
Richiamo.
[Il
richiamo viene inflitto per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione
di biasimo scritta e motivata] (41).
(41)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
30
Sospensione
della qualifica.
[La
sospensione della qualifica è inflitta per grave e recidiva negligenza in
servizio, per contegno gravemente scorretto verso il pubblico e gli
Amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, per violazione del segreto
d'ufficio, e consiste nell'allontanamento dal servizio, con la conseguente privazione
dello stipendio, da uno a sei mesi.
Il
periodo di sospensione viene dedotto da computo dell'anzianità.
Al
dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore
alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia] (42).
(42)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
31
Destituzione.
[La
destituzione viene inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste dai
precedenti articoli, per violazione dolosa dei doveri di ufficio con
pregiudizio della Regione, di altri Enti pubblici e privati o di privati.
La
destituzione opera di diritto nei casi previsti dall'art. 85 del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3] (43).
(43)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
32
Riabilitazione
e reintegrazione del dipendente - Rinvio.
[Alla
riabilitazione e alla reintegrazione in servizio dei dipendente si applicano,
in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 87, 88, 90 del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3] (44).
(44)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Sezione
II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
Art.
33
Rinvio.
[Alla
sospensione cautelare e alla sospensione per effetto di condanna penale si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 91, 92, 96, 98
e 99 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
La
sospensione è disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di
presidenza del Consiglio e del Comitato di controllo per il rispettivo
personale] (45).
(45)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Sezione
III - Procedimento disciplinare
Art.
34
Responsabilità
diretta nei confronti degli Amministratori. Garanzia del procedimento.
[Per
la violazione dei suoi doveri, il dipendente risponde direttamente nei
confronti dei soggetti previsti alle lett. a), b), c) e d) del successivo art.
35] (46).
(46)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
35
Rilevazione
delle infrazioni.
[Il
responsabile di settore, il quale abbia notizia di un fatto, commesso da un
dipendente regionale addetto al settore di competenza, che possa dar luogo alla
applicazione di una sanzione disciplinare, dispone d'ufficio gli opportuni
accertamenti, informandone per scritto il dipendente interessato.
Non
appena effettuati gli accertamenti di cui al comma precedente e qualora
riscontri la fondatezza del fatto, il responsabile di settore trasmette gli
atti, con una relazione sul fatto stesso e sugli accertamenti svolti:
a)
al Presidente della Giunta regionale, quando si tratti di personale addetto
alla Presidenza della Giunta od alla Giunta;
b)
all'Assessore dal quale dipende, quando si tratti di personale addetto ai
Dipartimenti, istituiti a norma della legge sull'ordinamento degli uffici;
c)
all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, quando si tratti di
personale addetto al Consiglio;
d)
al Presidente del Comitato di controllo o delle sezioni decentrate, quando si
tratti di personale addetto all'organo di controllo.
Il
dipendente interessato ha diritto di chiedere l'allegazione agli atti di una
propria memoria scritta.
I
soggetti di cui alle lett. a), b), c) e d) esaminati gli atti, quando non
ritengano di disporre l'archiviazione o di infliggere al dipendente la sanzione
del richiamo, trasmettono gli atti stessi alla Commissione di cui al successivo
art. 37.
Per
i responsabili di settore, le operazioni di cui ai commi precedenti sono svolte
dai soggetti indicati alle lett. a), b), c) e d) del comma secondo del presente
articolo.
Il
Presidente della Giunta può delegare un Assessore al compimento delle
operazioni suddette] (47).
(47)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
36
Procedimento
per l'irrogazione del richiamo.
[Il
richiamo è inflitto:
a)
dal Presidente della Giunta regionale, quando si tratti di personale dipendente
dalla Presidenza della Giunta o dalla Giunta;
b)
dall'Assessore competente, quando si tratti di personale addetto ai
Dipartimenti, istituiti a norma della legge sull'ordinamento degli uffici;
c)
dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, quando si tratti di
personale assegnato al Consiglio;
d)
dal Presidente del Comitato di controllo o delle sezioni decentrate, quando si
tratti di personale ad essi assegnato.
Il
procedimento si svolge con le norme e le modalità previste dagli artt. 101 e
102 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibili] (48).
(48)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
37
Commissione
per i provvedimenti disciplinari.
[Ogni
quadriennio la Giunta regionale nomina una Commissione per l'irrogazione dei
provvedimenti disciplinari diversi dal richiamo, costituita da:
a)
un componente effettivo, ed un supplente, designato dalla Giunta stessa, con
funzioni di presidente;
b)
tre componenti effettivi e tre supplenti designati, con voto limitato a due,
dal Consiglio regionale;
c)
tre componenti effettivi e tre supplenti designati, per ogni qualifica
funzionale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra il
personale della Regione (49).
I
componenti di cui alla lettera b) devono essere scelti fra esperti di
discipline giuridico-amministrative estranei al Consiglio regionale e al
personale regionale e non possono essere riconfermati.
Al
presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione per l'irrogazione
dei provvedimenti disciplinari diversi dal richiamo, spetta, rispettivamente,
per ogni riunione cui partecipano, una indennità pari a quella corrisposta al
presidente ed ai membri del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali
(50).
Per
la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tutti i componenti
assegnati; nell'ipotesi di assenza o impedimento di membri effettivi, questi
sono sostituiti dai rispettivi supplenti.
Le
proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei
componenti.
Le
funzioni di segretario sono espletate da un dipendente regionale appositamente
designato dalla Giunta] (51).
(49)
Comma così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.
(50)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 14 aprile 1987, n. 21.
(51)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
38
Nomina
dell'istruttore.
[Il
presidente della Commissione, ricevuti gli atti, provvede ad affidare
l'istruttoria ad un membro della Commissione stessa, dandone tempestiva notizia
all'interessato.
I
componenti la Commissione, l'istruttore e i componenti tecnici possono essere
ricusati nelle ipotesi stabilite e con le formalità previste rispettivamente
dagli artt. 108 e 109 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
I
poteri ed i compiti dell'istruttore sono quelli stabiliti dagli artt. 109 e 110
del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3] (52).
(52)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
39
Operazioni
preliminari alla trattazione orale.
[Conclusa
l'istruttoria nel termine di cui all'art. 110 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
l'istruttore trasmette il fascicolo del procedimento al presidente della
Commissione per la fissazione della data della seduta per la trattazione orale.
Il
presidente provvede tempestivamente, dandone comunicazione all'interessato.
Fra
la data della comunicazione di cui al secondo comma e la data della seduta di
cui al primo comma, devono intercorrere non meno di quaranta giorni liberi,
salvo che il dipendente non chieda al presidente della Commissione
l'anticipazione della trattazione orale.
Il
dipendente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di
estrarne copia, fino a dieci giorni dalla data fissata per la trattazione
orale, nonché di far pervenire alla segreteria della Commissione eventuali
scritti o memorie difensive fino a cinque giorni prima della data stessa.
La
trattazione orale si svolge con le modalità di cui agli artt. 112 - commi
primo, secondo, quarto, quinto, sesto - e 115 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
L'istruttore
del procedimento funge da relatore] (53).
(53)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
40
Diritto
di difesa.
[Il
dipendente, durante tutte le fasi del procedimento successivo alla
contestazione degli addebiti, ha diritto di farsi assistere da un difensore e
da consulenti tecnici estranei alla Amministrazione, ovvero delegare la propria
difesa alla associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Il
difensore ed i consulenti tecnici di parte hanno diritto di assistere a tutte
le indagini.
A
tale fine l'istruttore o il consulente tecnico di ufficio comunica al
dipendente o al suo difensore, con almeno due giorni di anticipo, l'ora e il
giorno fissato per l'assunzione delle prove.
Delle
operazioni compiute l'istruttore redige processo verbale, dando atto delle
richieste formulate dai difensori.
Il
dipendente prosciolto ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute
per provvedere alla propria difesa] (54).
(54)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
41
Supplemento
di indagini.
[La
Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia gli atti
all'istruttore, fissandogli un termine non superiore a novanta giorni per
provvedere.
La
Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qua
caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso al dipendente o al
difensore, che possono assistervi e svolgere le loro deduzioni] (55).
(55)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
42
Deliberazione
della Commissione e determinazioni della Giunta regionale.
[La
Commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo
dichiara nella deliberazione.
Se
ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone alla
Giunta regionale il provvedimento da adottare.
La
deliberazione motivata è estesa dal relatore o da altro componente la
Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario; la
medesima è trasmessa, unitamente agli atti del procedimento ed alla copia del
verbale della trattazione orale, entro dieci giorni, alla Giunta.
La
Giunta con provvedimento motivato dichiara prosciolto il dipendente da ogni
addebito, oppure infligge la sanzione in conformità alla deliberazione della
Commissione, salvo che non ritenga di disporre in maniera più favorevole al
dipendente] (56).
(56)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
43
Comunicazione
all'interessato.
[Il
provvedimento di cui all'articolo precedente deve essere comunicato al dipendente
entro dieci giorni dalla data della sua adozione.
Tutte
le comunicazioni al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare sono
effettuate con le formalità stabilite all'art. 104 del D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3] (57).
(57)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
44
Estinzione
del procedimento disciplinare.
[Il
procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi i termini stabiliti
dagli articoli precedenti per il compimento delle singole due fasi, ovvero
decorsi trenta giorni dall'ultimo atto senza che nessun atto ulteriore sia
compiuto.
Per
quanto non espressamente disposto nella presente legge si applicano i commi
secondo, terzo e quarto dell'art. 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3] (58).
(58)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
45
Rinvio.
[La
sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale, i
rapporti tra giudizio disciplinare e giudicato amministrativo, nonché la
riapertura del procedimento disciplinare, sono regolati dagli artt. 117, 119,
121 e 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto applicabili e
intendendosi sostituita al Ministro la Giunta regionale] (59).
(59)
Gli articoli da 24 a 45 della presente legge sono stati abrogati dalle norme
contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
V - Diritti
Sezione
I - Mansioni
Art.
46
Qualifica
- Rotazione.
[Il
dipendente ha diritto ad esercitare le mansioni inerenti alla sua qualifica e non
può esserne privato tranne che nei casi previsti dalla legge.
All'interno
della stessa qualifica potranno essere periodicamente attuate, anche su domanda
del dipendente, forme di rotazione del personale, in considerazione di esigenze
particolari specificatamente individuate, al fine di consentire, un costante
rinnovamento e la collocazione del dipendente nel ruolo a lui congeniale] (60).
(60)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
47
Mutamento
di mansioni per esigenze organizzative.
(61).
(61)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
48
Mutamento
di mansioni per inidoneità fisica.
[Al
dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento
delle mansioni attribuitegli, la Giunta, al di fuori del caso previsto
dall'art. 47, attribuisce mansioni diverse compatibili con la sua idoneità,
proprie dello stesso livello funzionale, ovvero, a domanda, mansioni proprie di
un livello funzionale inferiore, con conservazione del trattamento economico
del livello funzionale cui apparteneva (62).
L'accertamento
della permanente inidoneità fisica a qualcuna o a tutte le mansioni del livello
funzionale di appartenenza è effettuato, a richiesta della Giunta, con le
modalità di cui al successivo articolo 59.
Per
il personale assegnato al Consiglio e al Comitato di controllo, la Giunta
provvede su proposta dell'Ufficio di presidenza dello stesso o del Comitato]
(63).
(62)
Comma così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.
(63)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett.
b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
49
Sostituzioni
temporanee.
[Nei
casi di assenze dei dipendenti regionali, per fruizione di congedi
straordinari, aspettative o malattie, per periodi superiori a trenta giorni,
ove non sia possibile assicurare la sostituzione con personale dello stesso
livello retributivo, la Giunta, l'Ufficio di presidenza del Consiglio e il
Comitato di controllo, per il rispettivo personale, possono incaricare altri
dipendenti appartenenti al livello retributivo funzionale immediatamente
inferiore.
In
questo caso, il dipendente incaricato della sostituzione ha diritto a percepire
la differenza tra i trattamenti economici iniziali dei due livelli retributivi
funzionali.
Ogni
periodo di sostituzione non può comunque superare i due mesi.
In
caso di vacanza di posti, si può procedere, in attesa dell'espletamento dei
concorsi, al conferimento a dipendenti regionali di attribuzioni corrispondenti
al livello retributivo-funzionale immediatamente superiore rispetto a quello al
quale è assegnato, con le modalità di cui al comma precedente, per un periodo
inferiore a tre mesi e per una sola volta.
Il
conferimento dà diritto alla differenza di trattamento economico di cui al
secondo comma e non costituisce titolo valutabile nel concorso per la copertura
del posto resosi vacante] (64).
(64)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
50
Assolvimento
temporaneo di mansioni diverse.
[Il
dipendente regionale, per esigenze di carattere organizzativo, può essere
chiamato a svolgere temporaneamente, anche in altra sede di lavoro, mansioni
diverse da quelle della qualifica di appartenenza, purché professionalmente
omogenee e rientranti nel medesimo livello retributivo funzionale] (65).
(65)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
51
Trasferimento.
(66).
(66)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
52
Comando
presso altre Amministrazioni.
(67).
(67)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Sezione
II - Congedi, aspettative e permessi
Art.
53
Riposo
settimanale.
[Il
dipendente ha diritto ad un periodo di riposo settimanale, che di regola deve
coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni
riconosciuti festivi dalla vigente legislazione.
Ove
sia richiesto al dipendente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di
servizio e nell'impossibilità di operare rotazioni di personale idoneo, di
prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di
astenersi, entro i successivi otto giorni dal lavoro, in altro giorno feriale
concordato con
l'Amministrazione]
(68).
(68)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
54
Congedo
ordinario.
(69).
(69)
Articolo abrogato dall'art. 20, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
55
Congedo
straordinario - Rinvio.
(70).
(70)
Articolo abrogato dall'art. 21, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
56
Permessi.
(71).
(71)
Articolo abrogato dall'art. 23, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
57
Rinvio.
[Alle
aspettative si applicano le disposizioni di cui agli artt. 66, 67, 68 e 69 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
L'aspettativa
è concessa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio e del Comitato di controllo per il relativo personale] (72).
(72)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
58
Aspettativa
per motivi di studio.
[Entro
limiti numerici tali da non compromettere il buon andamento
dell'Amministrazione, possono essere concesse aspettative per motivi di studio,
di durata non superiore ad un anno, non prorogabili e revocabili in qualsiasi
momento per motivate ragioni di servizio.
L'aspettativa
è concessa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio e del Comitato di controllo per il relativo personale.
Il
dipendente non ha diritto ad alcun assegno durante l'aspettativa; il tempo
trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo non è computato ai fini
della progressione economica nel livello funzionale, del calcolo dell'anzianità
per i concorsi di cui all'art. 8, del trattamento di quiescenza e previdenza,
salvo quanto stabilito dai commi successivi (73).
Al
dipendente può essere concessa, per riconosciuto interesse
dell'Amministrazione, una borsa di studio di ammontare massimo pari al
trattamento economico in godimento; in tal caso il periodo trascorso in
aspettativa è considerato servizio prestato a tutti gli effetti.
Al
dipendente che abbia goduto di un periodo di aspettativa ai sensi del presente
articolo non può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa per motivi
di studio prima che siano trascorsi cinque anni] (74).
(73)
Comma così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.
(74)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
59
Aspettativa
per motivi di salute.
(75).
(75)
Articolo abrogato dall'art. 24, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
60
Cumulo
di aspettative.
(76).
(76)
Articolo abrogato dall'art. 25, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
61
Assenze.
(77).
(77)
Articolo abrogato dall'art. 24, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
62
Lavoratori
studenti.
[I
dipendenti che frequentino corsi regolari di studio presso istituti di
istruzione di ogni ordine e grado o di qualificazione professionale abilitati
al rilascio di titoli di studio legali, o corsi pubblici o privati di recupero,
nonché dipendenti che frequentino corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale istituiti, convenzionati o comunque riconosciuti dalla Regione,
hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono tenuti a prestazioni di lavoro fuori
dell'orario ordinario, né durante i riposi settimanali.
I
dipendenti che debbano sostenere esami scolastici o concorsi fruiscono, a
richiesta, di permessi retribuiti per i giorni degli esami e per quelli
eventualmente necessari a recarsi nel luogo di svolgimento dell'esame.
I
dipendenti sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio
dei diritti di cui al primo e al secondo comma] (78).
(78)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Sezione
III - Diritti sindacali e politici
Art.
63
Diritti
sindacali - Rinvio.
[Le
libertà personali e sindacali e l'attività sindacale dei dipendenti sono
regolate: agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, primo
comma, 17, 21, 28, 29 della legge 20 maggio 1970, n. 300; dagli artt. 13, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 della stessa legge, con gli adattamenti risultanti
dalla presente legge; dalle altre norme della legge 20 maggio 1970, n. 300, in
quanto applicabili] (79).
(79)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
64
Assemblea.
(80).
(80)
Articolo prima modificato dall'art. 26, L.R. 15 giugno 1979, n. 26 e poi
abrogato dall'art. 9, L.R. 17 luglio 1989, n. 22. Peraltro, l'intero testo
della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
65
Permessi
sindacali.
(81).
(81)
Articolo abrogato dall'art. 27, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
66
Contributi
sindacali.
(82).
(82)
Articolo abrogato dall'art. 28, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
67
Locali
delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione.
(83).
(83)
Articolo abrogato dall'art. 29, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
68
Tutela
personale dei rappresentanti sindacali.
[Il
mutamento di mansioni di cui all'art. 48, il passaggio ad altra sede o ad altro
ufficio di cui all'art. 51 ed il comando di cui all'art. 52, da attuare nei
confronti dei rappresentanti sindacali, possono essere disposti solo previa
intesa con l'organizzazione sindacale cui gli stessi appartengono] (84).
(84)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
69
Aspettativa
per funzioni pubbliche.
(85).
(85)
Articolo abrogato dall'art. 30, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Sezione
IV - Trattamento economico
Art.
70
Rinvio.
[Il
dipendente regionale ha diritto al trattamento di cui al Titolo III della
presente legge] (86).
(86)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
VI - Cessazione del rapporto di lavoro
Art.
71
Casi
di cessazione del rapporto.
[La
cessazione del rapporto di lavoro, oltre che per destituzione ai sensi
dell'art. 31, può aversi:
a)
per dimissioni;
b)
per decadenza;
c)
per dispensa;
d)
per collocamento a riposo] (87).
(87)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
72
Dimissioni.
[Il
dipendente può in qualsiasi momento dimettersi dal servizio.
Le
dimissioni devono essere presentate in forma scritta all'Amministrazione
regionale almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende
lasciare il servizio.
La
Giunta provvede, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio e del
Comitato di controllo per il relativo personale.
Se
entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni l'Amministrazione
regionale non abbia provveduto a comunicare al dipendente l'accettazione o il
rifiuto, esse si intendono accettate.
Si
applicano, quanto alle dimissioni della dipendente coniugata, le norme di cui
all'art. 126 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3] (88).
(88)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
73
Decadenza
dall'impiego.
[Il
dipendente incorre nella decadenza dall'impiego qualora:
a)
perda la cittadinanza italiana od il godimento dei diritti civili e politici;
b)
non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga
assente dal servizio per un periodo superiore a quindici giorni senza giustificato
motivo;
c)
non accetti il trasferimento o il comando o le nuove mansioni eventualmente
assegnategli ai sensi degli artt. 47 e 48;
d)
ricorrano le ipotesi di cui all'art. 26;
e)
l'impiego sia stato conseguito con la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile.
La
decadenza dall'impiego non comporta la perdita del diritto al trattamento di
quiescenza] (89).
(89)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
74
Dispensa
dal servizio.
[La
dispensa dal servizio è disposta per motivi di salute, salvo che il dipendente
non sia diversamente utilizzato ai sensi degli artt. 47 e 51 della presente
legge.
Le
condizioni di salute del dipendente proposto per la dispensa sono accertate con
le modalità di cui all'art. 59.
La
dispensa dal servizio può essere disposta solo dopo che il dipendente abbia
esaurito il periodo di aspettativa di cui all'art. 59, fatta salva per il
dipendente stesso la possibilità di chiedere l'anticipazione del provvedimento]
(90).
(90)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
75
Collocamento
a riposo.
[Il
collocamento a riposo è disciplinato dalle disposizioni vigenti per gli
impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.
[Al
personale che dovrà cessare dal servizio per limiti di età e che a tale data
non avrà maturato il diritto ad alcun trattamento minimo di pensione è
concesso, a domanda, il mantenimento in servizio sino ad ottenere il
completamento dei servizi necessari alla maturazione di tale trattamento
minimo] (91).
La
domanda di cui al comma precedente deve essere presentata almeno un anno prima
del compimento del limite di età previsto dall'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (92).
Al
fine dell'accertamento del diritto al trattamento unico di pensione farà fede
la certificazione fornita dagli istituti previdenziali competenti: CPDEL, INPS
(93).
Il
mantenimento in servizio di cui al primo comma non potrà essere comunque
superiore a cinque anni (94)] (95).
(91)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 25 gennaio 1989, n. 8 e poi abrogato dall'art.
2, comma 2, L.R. 31 luglio 1998, n. 25.
(92)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 25 gennaio 1989, n. 8.
(93)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 25 gennaio 1989, n. 8.
(94)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 25 gennaio 1989, n. 8.
(95)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
76
Riammissione
in servizio.
[Il dipendente cessato dal servizio per
dimissione o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lett. b), c) e
d) dell'art. 73 può essere riammesso in servizio, a domanda, compatibilmente
con le disponibilità dei posti vacanti annualmente in organico, in limiti non
superiori al dieci per cento degli stessi.
Può
essere riammessa in servizio, con le modalità di cui al comma precedente, la
dipendente dichiarata decaduta a causa della perdita della cittadinanza
italiana verificatasi a seguito di matrimonio contratto con cittadino
straniero, che abbia poi riacquistato la cittadinanza per effetto
dell'annullamento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il
dipendente riammesso in servizio è collocato nello stesso livello funzionale a
cui apparteneva, con la stessa anzianità posseduta al momento della cessazione
del rapporto (96)] (97).
(96)
Comma così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.
(97)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
TITOLO
III
Trattamento
economico, di assistenza, previdenza e quiescienza
Art.
77
Trattamento
economico complessivo.
(98).
(98)
Articolo abrogato dall'art. 31, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
78
Stipendio.
(99).
(99)
Articolo abrogato dall'art. 32, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
79
Progressione
economica nell'ambito di ciascuna qualifica funzionale.
(100).
(100)
Articolo abrogato dall'art. 33, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
80
Riconoscimento
economico di precedenti attività lavorative.
[Ai
dipendenti di pubbliche Amministrazioni che accedano al ruolo regionale per
pubblico concorso è conservato il trattamento economico di anzianità
eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza (101)] (102).
(101)
Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 maggio 1987, n. 28.
Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.
(102)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
81
Determinazione
del valore orario e giornaliero.
[Il
valore orario della retribuzione è determinato in base al seguente rapporto:
stipendio annuo in godimento più scatti e classi stipendiali, diviso per il
numero delle ore di servizio settimanali moltiplicate per cinquantadue.
Il
valore giornaliero della retribuzione si ottiene moltiplicando il valore orario
per la media delle ore di servizio giornaliero dei giorni lavorativi della
settimana] (103).
(103)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
82
Trattamento
per missioni e trasferimenti.
(104).
(104)
Articolo abrogato dall'art. 35, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
83
Indennità
di funzione.
(105).
(105)
Articolo abrogato dall'art. 36, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
84
Trattamento
economico in caso di passaggio a livello funzionale superiore.
[Il
dipendente regionale che, a seguito di concorso, venga inquadrato in un livello
funzionale superiore, percepirà lo stipendio iniziale relativo a tale livello
maggiorato dell'importo corrispondente agli aumenti periodici già maturati nel
precedente livello funzionale.
Tale
importo sarà trasformato, arrotondandolo per difetto, in aumenti periodici del
nuovo livello.
L'anzianità
non utilizzata nel livello di provenienza sarà valutata nella nuova ai fini del
conseguimento dei successivi aumenti periodici (106)] (107).
(106)
Articolo così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
(107)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
85
Previdenza
- Assistenza - Quiescenza.
[Il personale regionale è iscritto, ai fini
del trattamento di quiescenza, alla Cassa pensioni per i dipendenti degli Enti
locali (C.P.D.E.L.) e, ai fini del trattamento di assistenza e previdenza,
all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali
(I.N.A.D.E.L.).
Per
le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni
altro aspetto del rapporto di quiescenza, di previdenza e di assistenza, si
applicano le disposizioni vigenti per i rispettivi istituti] (108).
(108)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
86
Benefici
per gli ex combattenti ed assimilati.
[Gli
ex combattenti ed assimilati, dipendenti della Regione, usufruiscono dei
benefici di cui alla L. 24 maggio 1970, n. 336 e alla L. 9 ottobre 1971, n. 824
e successive modificazioni ed integrazioni] (109).
(109)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
TITOLO
IV
Norme
transitorie e finali (110)
Art.
87
Estensione
del diritto all'inquadramento.
[A
tutto il personale comunque in servizio presso gli uffici della Regione alla
data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni
contenute nella legge regionale 9 marzo 1973, n. 16, con esclusione della
presentazione della domanda da parte del personale trasferito.
L'inquadramento
del personale di cui alle disposizioni del comma precedente è disposto anche in
soprannumero.
I
contratti del personale, già scaduti, alla data di entrata in vigore della
presente legge o che scadranno dopo tale data, sono prorogati fino
all'inquadramento nel ruolo regionale] (111).
(110)
L'art. 21, L.R. 23 maggio 1975, n. 34, ha prorogato l'efficacia delle
disposizioni contenute nel presente titolo IV fino alla data di deliberazione
della suddetta legge.
(111)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
88
Criteri
di inquadramento.
[Il personale trasferito dallo Stato alla
Regione, a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e il
personale già appartenente all'ENALC, INIASA, INAPLI, è inquadrato d'ufficio
nel ruolo, sulla base dell'allegata tabella «D», con effetto dall'inizio del
servizio e con le mansioni che verranno determinate dalla Commissione paritetica
per l'inquadramento, di cui al successivo art. 90, avuto riguardo al tipo di
mansioni svolte presso l'Ente di provenienza e presso la Regione.
Il
personale dello Stato, degli Enti locali o degli altri Enti pubblici, in
posizione di comando o distacco presso la Regione, oppure il cui comando o
distacco sia stato richiesto dalla Giunta regionale antecedentemente
all'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo a domanda,
secondo i criteri e le modalità di cui alle disposizioni del comma precedente,
con effetto dalla data di inizio del servizio.
Il
personale, non compreso nelle categorie di cui alle disposizioni dei commi
precedenti, e comunque in servizio presso la Regione alla data di entrata in
vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo, a domanda, con effetto
dall'inizio del servizio presso la Regione e con le modalità indicate al primo
comma del presente articolo, in uno dei livelli funzionali regionali, in base
al tipo delle mansioni assegnate ed effettivamente svolte.
Nel
caso di personale appartenente a carriere o livelli atipiche o, comunque, con
sviluppo parametrico atipico, l'inquadramento nel livello funzionale verrà
determinato caso per caso, sulla base delle mansioni proprie della carriera o
livello raggiunto nell'Amministrazione di provenienza.
L'inquadramento
è attuato nel rispetto di tutti i diritti acquisiti, ivi compresi quelli
derivanti da promozioni conferite con provvedimenti formali adottati fino alla
data di entrata in vigore della presente legge.
La
domanda di inquadramento, di cui alle disposizioni dei commi secondo e terzo
del presente articolo, deve essere presentata, indirizzandola al Presidente
della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge (112)] (113).
(112)
Articolo così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.
(113)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
89
Idoneità
a qualifica superiore a quella di inquadramento.
[I dipendenti inquadrati nel ruolo regionale
in base alle disposizioni del precedente art. 88 che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano svolto presso l'Amministrazione regionale,
per almeno sei mesi continuativi mansioni proprie di una qualifica superiore a
quella di inquadramento, assegnata loro dai competenti organi regionali od
accertate dalla Commissione paritetica per l'inquadramento, di cui al
successivo art. 90, possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica corrispondente
alle mansioni effettivamente svolte.
La
relativa domanda, corredata da idonea documentazione comprovante l'assegnazione
o lo svolgimento delle mansioni superiori, dovrà essere presentata nel termine
e con le modalità di cui alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo
precedente.
L'inquadramento
nella nuova qualifica è disposto con il provvedimento di cui al successivo art.
95.
Al
personale inquadrato nella qualifica superiore, ai sensi delle disposizioni del
presente articolo, l'anzianità è riconosciuta in misura ridotta, in base ai
criteri risultanti dal combinato disposto degli artt. 84 e 92 della presente
legge] (114).
(114)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
90
Commissione
paritetica per l'inquadramento.
[Entro
venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
nomina una Commissione paritetica per le operazioni di cui agli artt. 88 e 89
della presente legge, da portare a compimento nel termine di cinque mesi dalla
nomina della Commissione.
La
Commissione è composta dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, che la
presiede, da due consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale con
voto limitato, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza, e da tre
membri designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative] (115).
(115)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
91
Stipendio
e progressione economica del personale di cui all'art. 88.
[Per
il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del precedente art.
88 il termine di due anni previsto dall'art. 78, comma secondo, è ridotto a un
anno.
Agli
stessi dipendenti, oltre gli scatti biennali di cui al precedente art. 79,
lett. b), sono attribuite, per il servizio prestato con merito, tre classi di
stipendio nel modo e nella misura che segue:
a)
personale della prima, quarta, quinta e sesta qualifica:
22,50
per cento al terzo anno;
20
per cento al nono anno;
7,50
per cento al quindicesimo anno;
b)
personale della seconda qualifica:
32,50
per cento al terzo anno;
22
per cento al nono anno;
12
per cento al quindicesimo anno;
c)
personale della terza qualifica:
28
per cento al terzo anno;
21,50
per cento al nono anno;
9,50
per cento al quindicesimo anno] (116).
(116)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
92
Riconoscimento
dell'anzianità di servizio.
[Esclusivamente in sede di primo
inquadramento ed ai soli effetti economici, il servizio prestato presso l'Ente
di provenienza è riconosciuto nel modo che segue:
a)
servizio di ruolo prestato dal personale già dipendente dallo Stato (compresi i
segretari comunali):
-
100 per cento per il servizio prestato nella qualifica massima della carriera
di provenienza;
-
95 per cento per il servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore;
-
90 per cento per il servizio prestato in altre qualifiche o in carriere
inferiori;
b)
servizio prestato dal personale già dipendente dagli Enti locali, dall'INAPLI
ed altri Enti pubblici:
-
95 per cento per il servizio prestato nella qualifica o carriera corrispondente
quella di inquadramento;
-
75 per cento per il servizio prestato in qualifica o carriere inferiori;
c)
servizio prestato dal personale già dipendente dall'ENALC o dall'INIASA:
-
92,50 per cento del servizio effettivamente prestato presso tali Enti;
d)
servizio comunque prestato (non di ruolo ed altro):
-
75 per cento per il servizio prestato nella carriera o qualifica corrispondente
a quella di inquadramento;
-
70 per cento per il servizio prestato in carriere o qualifiche inferiori.
Il
servizio prestato presso Enti pubblici, diversi da quelli di diretta
provenienza, in qualifica o carriera corrispondente a quella di inquadramento,
è riconosciuto nella misura del 50 per cento.
Il
servizio prestato presso la Regione è riconosciuto integralmente nella
qualifica di inquadramento dalla data di effettivo inizio dell'attività] (117).
(117)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
93
Omnicomprensività
del trattamento economico.
[Il
trattamento economico di cui alla presente legge è omnicomprensivo di qualsiasi
altro compenso e indennità eventualmente percepita presso l'Amministrazione di
provenienza.
I
dipendenti regionali non possono usufruire di beni, servizi e qualsiasi
prestazione in natura a carico dell'Amministrazione regionale] (118).
(118)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
94
Assegno
ad personam.
[Il personale trasferito o comandato che
goda, a norma delle vigenti disposizioni, di un trattamento economico superiore
a quello iniziale della qualifica di inquadramento nel ruolo regionale,
maggiorato degli scatti e delle classi di stipendio conseguenti
all'applicazione delle norme di cui all'articolo
precedente,
mantiene la differenza come assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile
con la progressione economica, fatti salvi gli aumenti biennali calcolati sulla
base del trattamento economico pensionabile, in godimento all'atto del
trasferimento (119)] (120).
(119)
Articolo così modificato dall'art. 1, L.R. 10 aprile 1978, n. 17. Vedi, anche,
l'art. 2 della stessa legge nonché la L.R. 7 dicembre 1978, n. 67.
(120)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
95
Provvedimento
di inquadramento.
[L'inquadramento
è disposto con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle risultanze
comunicate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 90 della presente
legge.
Il
provvedimento è comunicato l'Ufficio di presidenza del Consiglio ed al Comitato
di controllo per il rispettivo personale, nonché personalmente al dipendente.
In
tale provvedimento dovranno essere specificatamente e separatamente indicati:
-
il livello funzionale di inquadramento;
-
lo stipendio mensile ed annuo, lordo e netto;
-
l'anzianità riconosciuta nel ruolo regionale;
-
le specifiche mansioni attribuite provvisoriamente (121).
L'attribuzione
delle specifiche mansioni definitive, nonché l'assegnazione del dipendente agli
Uffici regionali, saranno attuate in base alla legge sull'ordinamento degli
uffici.
Avverso
il provvedimento di inquadramento è ammessa opposizione da parte del dipendente
interessato, da presentarsi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
al Presidente della Giunta, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
primo comma del presente articolo.
Entro
sessanta giorni la Giunta, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio
e del Comitato di controllo per il rispettivo personale, decide sulla
opposizione] (122).
(121)
Comma così modificato dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.
(122)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
96
Trattamento
di quiescenza.
[Al personale inquadrato nei ruoli regionali
a norma degli artt. 87, 88 e 89 della presente legge, la Regione riconosce
l'anzianità e i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza, compresi
quelli riscattati o riscattabili.
Durante
il periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio e quella di
effettiva corresponsione del trattamento pensionistico, viene corrisposto, su
domanda del dipendente o degli eredi, un assegno mensile, senza interessi, a
titolo di acconto, nella misura non eccedente i 9/10 dell'ammontare della
pensione spettante in base alle norme relative alla Cassa di previdenza per i
dipendenti degli Enti locali.
La
posizione di ciascun dipendente, agli effetti del trattamento di quiescenza,
non potrà comunque risultare più sfavorevole in conseguenza dell'applicazione
della presente legge.
A
tal fine, per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo provvisorio regionale a
norma della presente legge, la Regione assume l'onere della differenza tra
l'indennità di fine servizio che sarebbe stata loro corrisposta dall'ENPAS in
caso di collocamento a riposo con il trattamento economico acquisito nello
Stato al momento dell'inquadramento, e quello che sarà loro corrisposto
dall'INADEL sulla base delle norme della presente legge] (123).
(123)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
97
Decorrenza
del trattamento economico.
[L'applicazione
del trattamento economico previsto nel titolo III della presente legge decorre
dal 1° aprile 1972 per il personale in servizio presso la Regione a tale data e
dal giorno di entrata in servizio per quello successivamente assunto.
Dalle
suddette date sono operati i conguagli delle singole posizioni, tenendo conto
degli acconti forfettari percepiti in base all'atto consiliare 27 settembre
1972, n. 470] (124).
(124)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
98
Sede
di prima residenza del personale.
[La
sede di prima residenza del personale inquadrato ai sensi delle disposizioni di
cui agli articoli precedenti deve intendersi quella che il personale aveva al
momento della messa a disposizione od assegnazione alla Regione dell'Umbria]
(125).
(125)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
99
Finanziamento.
[Gli
oneri derivanti alla Regione dalla applicazione della presente legge, previste
in lire 3.052.000.000 in c.t. per l'anno 1972 e in lire 4.068.800.000 per
l'anno 1973, faranno carico rispettivamente al bilancio esercizio 1972 e al
bilancio esercizio 1973 e saranno imputati per pari importo al cap. 20 dei
predetti bilanci.
(126)] (127).
(126)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1972, approvato con L.R. 7 dicembre 1971, n. 1, e al bilancio di
previsione per il 1973, approvato con L.R. 30 marzo 1973, n. 19.
(127)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 100
Riesame.
[Le
norme della presente legge relative allo stato giuridico e al trattamento
economico, alla assistenza e quiescenza del personale regionale, saranno sottoposte
a riesame alla scadenza del primo anno di applicazione e, successivamente, ogni
tre anni, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative (128).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 - comma secondo -
della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione] (129).
(128)
Vedi, anche, la L.R. 25 febbraio 1988, n. 4.
(129)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
A (130) (131)
Titoli
di studio per l'accesso agli impieghi regionali
[Ilivello
funzionale:compimento dell'obbligo scolastico IIlivello funzionale:compimento
dell'obbligo scolastico IIIlivello funzionale:licenza della scuola media
dell'obbligo e scuola qualificazione professionale se richiesta IVlivello
funzionale:licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione
professionale se richiesta Vlivello funzionale:diploma di scuola secondaria
superiore e/o diploma professionale se richiesto VIlivello funzionale:diploma
di laurea VIIlivello funzionale:diploma di laurea e specializzazione e/o
abilitazione professionale ove richiesta dall'ordinamento regionaleVIIIlivello
funzionale:diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richiesta
dall'ordinamento regionale.]
(130)
Tabella così sostituita dall'art. 14, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.
(131)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
B (132)
(132)
Tabella abrogata dall'art. 32, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
C (133)
(133)
Tabella abrogata dall'art. 32, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
D (134)
1.
- Custode - addetto pulizie - posizioni equiparate ed equiparabili;
2.
- Personale della carriera ausiliaria, operaio comune, operaio qualificato,
posizioni equiparate ed equiparabili;
3.
- Personale della carriera esecutiva - agente tecnico - agente capo - operaio
specializzato - capo operaio - centralinista - autista - istruttore gruppo C;
posizioni equiparate ed equiparabili;
4.
- Personale della carriera di concetto - istruttore gruppo B - insegnanti B;
posizioni equiparate ed equiparabili;
5
- Personale della carriera direttiva: consigliere - direttore di sezione -
direttore di divisione aggiunto - capo sezione - insegnante A;
6.
- Dirigente superiore - dirigente generale - capo ripartizione.
(134)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.