L.R.
22 ottobre 1973, n. 35 (1).
Concessione
indennità di missione al personale comandato presso la Regione dell'Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 ottobre 1973, n. 35, edizione straordinaria.
Art.
1
Al
personale comandato, ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
a prestare servizio presso gli uffici della Regione dell'Umbria, è corrisposta,
con decorrenza 1° marzo 1973 e fino alla data di inquadramento nel ruolo
organico della Regione, la indennità di missione prevista dalla legge 15 aprile
1961, n. 291.
Art.
2
All'onere
di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte
con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 5 per L. 7.000.000 e 23 per L.
23.000.000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per
l'esercizio 1973.
Art.
3
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione
ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.