L.R. 22 ottobre 1973, n. 35 (1).

Concessione indennità di missione al personale comandato presso la Regione dell'Umbria.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 ottobre 1973, n. 35, edizione straordinaria.

 

 

Art. 1

 

Al personale comandato, ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a prestare servizio presso gli uffici della Regione dell'Umbria, è corrisposta, con decorrenza 1° marzo 1973 e fino alla data di inquadramento nel ruolo organico della Regione, la indennità di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291.

 

 

Art. 2

 

All'onere di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 5 per L. 7.000.000 e 23 per L. 23.000.000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973.

 

 

Art. 3

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.