L.R. 12 novembre 1973, n. 38 (1).

Finanziamento dell'ente di sviluppo nell'Umbria.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 novembre 1973, n. 39.

 

 

Art. 1

 

In attesa della definizione organica degli interventi in materia di agricoltura, è autorizzata, per il biennio 1973-1974, la concessione di un contributo annuo di lire 1.000 milioni a favore dell'ente di sviluppo nell'Umbria al fine di consentire all'ente medesimo lo svolgimento delle sue funzioni e attività secondo lo svolgimento delle sue funzioni e attività secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253.

 

 

Art. 2

 

Per l'attuazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre - alle migliori condizioni del mercato finanziario e a un tasso non superiore al 9 per cento - con le banche e con gli istituti, operanti anche all'estero, a ciò abilitati, un mutuo di nette lire 2.000 milioni da ammortizzare in venticinque annualità.

 

 

Art. 3

 

Le somme ricavate dal mutuo saranno iscritte nel bilancio degli esercizi 1973 e 1974 nella parte entrata al cap. 90 «Mutui» mentre la spesa corrispondente sarà imputata al cap. 351 «Finanziamento dell'ente di sviluppo», parte uscita dello stesso bilancio.

Le rate per l'ammortamento del mutuo - da vincolare specificamente a favore dell'istituto mutuante - faranno carico ai bilanci regionali per gli esercizi dal 1974 al 1998 per l'importo massimo annuo di L. 203.640.000 e con imputazione al cap. 471 del bilancio dell'esercizio 1974 e successivi.

Al relativo onere sarà fatto fronte per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio (2).

 

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 23 gennaio 1975, n. 8.

 

 

Art. 4

 

La Giunta regionale è autorizzata a richiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell'istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.

L'onere derivante alla Regione, calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo, è stabilito in L. 6.000.000 per l'anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 472, di nuova

istituzione, denominato: «Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi». Alla spesa si farà fronte mediante prelievo della somma di L. 6.000.000 dallo stanziamento del cap. 312 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del bilancio relativo all'esercizio 1974 (3).

 

 

 

(3) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 21 maggio 1974, n. 34. Successivamente la suddetta L.R. n. 34 del 1974 è stata abrogata dall'art. 3, L.R. 14 gennaio 1976, n. 3.