L.R.
15 novembre 1973, n. 40 (1).
Società
regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Contributi
della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 novembre 1973, n. 39.
(2)
Per il rifinanziamento della presente legge vedi la L.R. 19 maggio 1975, n. 30
e la L.R. 27 gennaio 1978, n. 4.
Art.
1
In
conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 26 febbraio
1973, n. 14, la Regione contribuisce al finanziamento dei programmi di attività
della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria
che siano coerenti con l'art. 3 della richiamata legge, con lo Statuto della
Regione e con la programmazione regionale.
A
tal fine è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.950 milioni così
ripartita:
lire
950 milioni per l'anno 1973;
lire
1.000 milioni per l'anno 1974.
Art.
2
(3).
(3)
Articolo abrogato dall'art. 5, L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.
Art.
3
La
Società e tenuta a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario il
rendiconto relativo alle operazioni effettuate.
Un
capitolo delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei
revisori previste dall'art. 6 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14,
dovrà contenere l'illustrazione delle attività svolte in attuazione dei
programmi di cui agli articoli precedenti.
Art.
4
Per
l'attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a contrarre
- alle migliori condizioni del mercato finanziario e a un tasso non superiore
al 9 per cento - con le Banche e con gli Istituti a ciò abilitati, un mutuo di
nette lire 1.950 milioni da ammortizzare in venticinque anni.
Le
somme ricavate dal mutuo saranno iscritte nel bilancio degli esercizi 1973 e
1974, nella parte entrata, al cap. 90 «Mutui» e corrispondentemente, nella
parte uscita, al cap. 459, di nuova istituzione, denominato «Contributi della
Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società regionale
per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria».
L'onere
annuale derivante alla Regione per il pagamento delle rate di ammortamento del
mutuo - da vincolare specificamente a favore dell'Istituto mutuante - e
calcolato in lire 198.522.200 e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al
1998 con imputazione al cap. 471.
All'onere
medesimo si farà fronte per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi
ordinari di bilancio (4).
(4)
Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 23 gennaio 1975, n. 8.
Art.
5
La
Giunta regionale è autorizzata a richiedere al proprio tesoriere la prestazione
di garanzie fidejussorie nei confronti dell'Istituto mutuante per il puntuale
ed esatto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.
L'onere
derivante alla Regione - calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul
valore capitale residuo del mutuo - è stabilito in lire 5.850.000 per l'anno
1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui
bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 472 denominato
«Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi».
Alla
spesa si farà fronte mediante prelievo della somma di lire 5.850.000 dallo
stanziamento del cap. 312 «Fondo di riserva per le spese impreviste», del
bilancio relativo all'esercizio 1974 (5).
(5)
Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 21 maggio 1974, n. 35. Successivamente la
suddetta L.R. n. 35 del 1974 è stata abrogata dall'art. 3, L.R. 14 gennaio
1976, n. 4.