L.R. 26 gennaio 1974, n. 7 (1).

Stralcio al programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281 e alla legge 7 agosto 1973, n. 512. Interventi straordinari ed integrativi a favore della proprietà singola o associata in Umbria (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 gennaio 1974, n. 4.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO I

Istituzione di un Fondo regionale per la concessione di mutui e prestiti a favore della proprietà coltivatrice singola o associata

 

Art. 1

 

[Le disposizioni di cui alla presente legge sono dirette ad attuare interventi di carattere straordinario volti a favorire la formazione della proprietà diretto-coltivatrice e lo sviluppo della cooperazione agricola] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui agli artt. 1 e 2 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e alla legge 14 agosto 1971, n. 817, è istituito un Fondo regionale dal quale saranno tratte le anticipazioni occorrenti agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fondo regionale verrà utilizzato per la concessione dei mutui e dei prestiti a favore dei soggetti aventi diritto di cui al successivo art. 3 che non abbiano beneficiato di analoghe provvidenze.

Tale Fondo può essere utilizzato in casi di eccezionale e comprovata urgenza anche per la concessione di anticipazioni a soggetti che abbiano in corso la pratica per la concessione di mutui ai fini di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e abbiano riportato i pareri favorevoli prescritti dagli uffici preposti alla applicazione della legge] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[I destinatari delle provvidenze di cui al precedente articolo sono i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti, gli affittuari ed i proprietari coltivatori diretti, nonché gli altri lavoratori manuali della terra singoli o associati in cooperativa.

In conformità di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice, deve essere data preferenza secondo l'ordine di priorità di seguito stabilito:

1) alle operazioni di acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle proposte da coltivatori insediati sul fondo, sempreché gli acquirenti siano coltivatori singoli o associati;

2) alle operazioni di acquisto proposte da cooperative agricole;

3) alle operazioni di acquisto proposte dal proprietario coltivatore di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, singoli o associati, aventi titolo al diritto di prelazione o di riscatto previsti dagli artt. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, con le modalità, condizioni e limiti di cui alle citate norme;

4) alle operazioni proposte dai proprietari coltivatori di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, singoli o associati, sempreché dimostrino i requisiti previsti dagli artt. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, ed il fondo oggetto dell'acquisto sia idoneo ad ampliare l'azienda in ordine alla formazione di proprietà diretto-coltivatrice sotto il profilo tecnico ed economico;

5) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestano finalità di ricomposizione fondiaria;

6) alle operazioni di acquisto effettuate o da effettuare da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attività lavorativa nel settore agricolo nell'ultimo decennio] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[Il Fondo regionale gestito dalla Giunta regionale, la quale provvede alla scelta degli Istituti di credito che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[Gli Istituti di credito di cui al precedente articolo, i quali intendono concorrere alle assegnazioni di anticipazioni sul Fondo regionale per gli impieghi previsti dalla presente legge, debbono farne domanda nel mese di settembre di ogni anno.

Nella prima applicazione della legge il termine per le predette domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Giunta regionale e gli Istituti autorizzati al credito agrario verranno disciplinate:

a) la concessione delle anticipazioni agli Istituti di credito, nonché la loro utilizzazione;

b) la misura del compenso di spettanza degli Istituti prescelti a copertura delle spese di amministrazione, degli oneri fiscali, contrattuali, ecc.;

c) le forme di garanzia a favore degli Istituti di credito prescelti, ivi compresa la previsione dell'eventuale trattenuta prevista dall'art. 36, comma nono, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454]

(8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO II

Modalità per la concessione dei mutui e dei prestiti

 

Art. 7

 

[Le domande per la concessione dei mutui per l'acquisto dei fondi rustici, da inviarsi all'Ente di sviluppo nell'Umbria, devono essere corredate delle notizie e dei documenti indicati dagli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 15 novembre 1965, n. 1390.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità delle domande ed esprime il proprio parere motivato sulla congruità del prezzo di acquisto] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

 

[Le domande di mutuo, corredate dei documenti ad esse relative e delle risultanze della istruttoria tecnico-economica svolta dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, vengono trasmesse a cura di quest'ultimo all'Ente di sviluppo nell'Umbria] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

 

[L'Ente di sviluppo dell'Umbria predispone la graduatoria delle domande trasmesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura con parere motivato e tenendo conto dell'ordine di preferenze previsto dall'art. 3.

Sulla base della predetta graduatoria il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di concessione dei mutui e dei prestiti sino a concorrenza delle disponibilità finanziarie.

I decreti di concessione vengono trasmessi agli Istituti di credito convenzionati per l'erogazione delle relative provvidenze.

Le anticipazioni di cui al precedente art. 2 saranno accordate su richiesta degli Istituti per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate, singolarmente specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO III

Provvidenze straordinarie di carattere temporaneo a favore delle cooperative e delle singole aziende

 

Art. 10

 

[Ai soggetti di cui all'art. 3 verrà concesso, previo parere motivato dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, e limitatamente al primo anno dell'acquisto del terreno seminativo o pascolativo acquistando, un contributo di lire 30.000 (trentamila) per ogni ettaro.

Le cooperative o i consorzi di cooperative e le singole aziende che si associno al fine di utilizzare personale tecnico, possono usufruire di un contributo nel pagamento degli assegni fissi, per un massimo di due unità, commisurato secondo le seguenti percentuali sulla base degli assegni medesimi:

a) per i primi tre anni di gestione nella misura dell'80 per cento sulla retribuzione annua di lire 1.500.000;

b) per i successivi due anni nella misura del 50 per cento.

I contributi vengono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere favorevole dell'Ente di sviluppo nell'Umbria.

Per la concessione delle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo, compete all'Ente di sviluppo nell'Umbria la verifica della idoneità del titolo di studio e la specifica qualificazione professionale in relazione alle mansioni richieste dall'attività aziendale] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie

 

Art. 11

 

[Le somme provenienti dal pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per capitale e interessi, saranno dagli Istituti di credito versate nelle casse della tesoreria regionale, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione di cui all'art. 6.

Dette somme sono destinate ad essere reimpiegate, ad incremento degli stanziamenti di bilancio, per la concessione di ulteriori mutui e prestiti limitatamente a quelle corrispondenti alle rate aventi scadenze a tutto il 31 dicembre 1975.

Gli Istituti di credito faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari e prestatari le corrispondenti annualità] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 12

 

[Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, è autorizzata, per il triennio 1973-1975, la spesa annua di lire 430 milioni, con imputazione al cap. 353 di nuova istituzione, denominato «Anticipazioni della Regione per mutui e prestiti di cui alla presente legge».

Per la concessione delle provvidenze previste al precedente art. 10 sono autorizzate le seguenti spese:

a) per i contributi di cui al primo comma lire 20 milioni annue dal 1973 al 1975;

b) per i contributi di cui al secondo comma lire 50 milioni annue dal 1973 al 1975 e lire 30 milioni annue per il 1976 e 1977.

Gli oneri predetti faranno carico, per i corrispondenti importi, ai bilanci degli esercizi dal 1973 al 1977 e imputati, rispettivamente, al cap. 354, di nuova istituzione, denominato «Contributi una tantum a favore dei beneficiari dei mutui di cui all'art. 10 della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 7» e al cap. 355, di nuova istituzione, denominato «Contributi alle cooperative, consorzi di cooperative ed alle aziende associate per il pagamento degli assegni al personale tecnico (legge regionale n. 7/1974)».

Agli altri oneri derivanti alla Regione per l'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1973 e per quelli successivi, si farà fronte con la quota del Fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 512] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 13

 

[È istituito nella parte entrate del bilancio regionale, per l'esercizio 1974 e successivi, il cap. 65 - tit. III - cat. V, denominato «Rimborso delle anticipazioni per i mutui e prestiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 7/1974», al quale saranno iscritte le somme che gli Istituti di credito verseranno ai sensi del precedente art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a incrementare, con proprio decreto, gli stanziamenti al cap. 353 della parte uscite del bilancio, in corrispondenza degli accertamenti di entrate verificatesi sul predetto cap. 65] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

Art. 14

 

[Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, al D.P.R. 15 novembre 1965, n. 1390 e alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e successive modificazioni ed integrazioni] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 15

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (17).

 

 

 

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.