L.R. 28 gennaio 1974, n. 11 (1).

Provvedimenti per la realizzazione di strutture edilizie per la prima e la seconda infanzia (asili-nido e scuole materne).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 gennaio 1974, n. 4.

 

 

Art. 1

 

La Regione dell'Umbria istituisce un fondo speciale con il quale concorre alle spese per la costruzione di asili-nido e scuole materne.

 

 

Art. 2

 

Per la realizzazione delle strutture di cui al precedente art. 1, gestite da Comuni, singoli o associati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, singoli o associati, contributi una tantum in conto capitale fino ad un massimo di lire 4.800.000 e di lire 7.200.000 rispettivamente per ogni asilo-nido e per ogni scuola materna.

Sulla spesa residua ammissibile la Giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi in annualità, per 20 anni, nella misura del 5 per cento.

Il Consiglio regionale adotta il piano di riparto delle spese per un importo totale di lire 2 miliardi.

L'inclusione delle opere nel piano di cui al precedente comma, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza dell'opera, ai sensi e per gli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

 

Art. 3

 

I contributi verranno erogati con preferenza, a quei Comuni, singoli o associati, che si orienteranno alla realizzazione contestuale dell'asilo-nido e della scuola materna.

 

 

Art. 4

 

Il contributo potrà essere erogato anche per finanziare opere richieste e non ammesse a finanziamento ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

 

 

Art. 5

 

Lo stesso contributo di cui al precedente art. 2 può essere concesso a favore di Comuni, singoli o associati, anche sulla spesa per il riattamento di edifici esistenti.

 

 

Art. 6

 

L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge decorre dalla data di stipulazione del contratto di appalto delle singole opere.

La liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge viene effettuata, ad annualità posticipate, entro il 10 gennaio di ogni anno.

I Comuni, singoli o associati, che non realizzino l'opera ammessa a contributo entro due anni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, decadono dai benefici della presente legge.

 

 

Art. 7

 

Il Consiglio regionale detterà, con apposito atto amministrativo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari per la presentazione della richiesta di contributo.

I Comuni singoli o associati, dovranno avanzare la richiesta di contributo alla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 8

 

Per gli asili-nido ammessi al beneficio dei contributi ai sensi della presente legge, i Comuni, singoli o associati, sono soggetti alla normativa regionale in attuazione dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044; per le scuole materne i Comuni, singoli o associati, sono soggetti alla vigente normativa statale.

 

 

Art. 9

 

 

 (2).

 

(2) Articolo abrogato dall'art. 1, L.R. 29 maggio 1980, n. 64.

 

 

Art. 10

 

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo dell'art. 2 è autorizzata la spesa di lire 240 milioni con imputazione al cap. 450, di nuova istituzione, denominato «Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione di asili-nido e di scuole materne» del bilancio dell'esercizio 1974.

All'onere medesimo si farà fronte mediante prelievo della somma di lire 120.000.000 dal cap. 460 del bilancio dell'esercizio 1972 e di lire 120.000.000 dal cap. 460 del bilancio dell'esercizio 1973.

Per la corresponsione dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 2, è autorizzato lo stanziamento in bilancio della somma complessiva di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1993 (3).

Gli oneri predetti saranno imputati al cap. 451, di nuova istituzione, denominato «Fondo regionale per le strutture dell'infanzia, contributi in annualità e garanzie fidejussorie», del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi e ad essi si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

 

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 maggio 1980, n. 64.