L.R. 11 marzo 1974, n. 17 (1).

Comunità montana zona omogenea «F». Approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1974, n. 9, edizione straordinaria.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Articolo unico

 

[È approvato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo Statuto della Comunità montana «Valle del Nera e del monte San Pancrazio» - Zona omogenea «F», con sede in Terni, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

STATUTO (4)

 

Art. 1

Costituzione e sede della Comunità montana.

 

[Tra i Comuni di Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, Stroncone e Terni, i cui territori, classificati «montani» in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ricadono nella zona omogenea «F», delimitata con l'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita la Comunità montana della Valle del Nera e del monte San Pancrazio, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102 del 1971.

La Comunità ha sede in Terni] (5).

 

(4) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 2

Norme che regolano la Comunità.

 

[La Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente Statuto] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 3

Scopi della Comunità.

 

[La Comunità, organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo, nell'ambito del quale il piano zonale stesso dovrà essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura;

b) predisporre, coordinare e attuare programmi di intervento intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei civili a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo

economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;

e) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;

f) redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di bonifica.

Per conseguire i suoi scopi la Comunità montana ricerca le più ampie forme di collaborazione con i Comuni associati, con la Provincia, con le altre Comunità, con i Comuni non appartenenti alla Comunità e promuove, la partecipazione della popolazione della zona, delle forze politiche e sindacali, delle associazioni di categoria, degli enti e delle categorie della zona] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 4

Attuazione dei fini istituzionali.

 

[Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana:

a) può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

b) può, per l'attuazione di tutti gli interventi che riguardano in modo specifico uno o più Comuni della Comunità, affidare ai Comuni interessati la realizzazione degli interventi, garantendo loro l'aiuto necessario a questo fine;

c) può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

d) può assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana, a norma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

e) sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

f) promuove l'associazionismo e la cooperazione per lo sviluppo socio-economico delle popolazioni montane;

g) può acquistare o prendere in affitto o espropriare, e gestire, terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della citata legge n. 1102 del 1971. L'utilizzazione di tali beni può essere affidata con preferenza a cooperative od associazioni di lavoratori e produttori agricoli] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 5

Organi della Comunità.

 

[Sono organi della Comunità montana:

- il Consiglio;

- la Giunta;

- il Presidente (9)] (10).

 

(9) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 6

Il Consiglio - Composizione.

 

[Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

Ciascun Comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali anche al di fuori del proprio seno, tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale (11).

Il delegato del sindaco può essere dallo stesso designato in modo permanente per la durata della sua carica.

Nel caso il delegato del sindaco sia eletto a componente la Giunta della Comunità, lo stesso non potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da altro rappresentante. Potrà essere sostituito nella Giunta, mediante elezione del Consiglio, nel caso il sindaco provveda alla designazione di altro delegato.

In caso di scioglimento di un Consiglio comunale i tre rappresentanti della Comunità restano in carica fino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale] (12).

 

(11) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 7

Compiti del Consiglio.

 

[Il Consiglio rappresenta la popolazione della Comunità montana della quale persegue gli interessi ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (13)] (14).

 

(13) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 7-bis

Regolamento e commissioni consiliari.

 

[Il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni ha autonomia organizzativa e funzionale, ed approva il regolamento per il suo funzionamento. Può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, il regolamento determina le loro attribuzioni, la composizione ed il funzionamento (15)] (16).

 

(15) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 7-ter

Gruppi consiliari.

 

[I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, dandone comunicazione al Presidente ed al Segretario generale.

Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni (17)] (18).

 

(17) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 7-quater

Competenze del Consiglio.

 

[Compete al Consiglio, oltre a quanto ad esso espressamente riconosciuto dalla legge, esclusivamente l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) piano pluriennale e relativi piani stralcio annuali; esame e decisione sui ricorsi ed osservazioni in merito al piano pluriennale;

d) elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori;

e) determinazione del contributo annuo da parte dei Comuni membri;

f) il bilancio di previsione ed i suoi allegati; il conto consuntivo; i piani finanziari; programmi di opere pubbliche;

g) nomina del comitato tecnico consultivo;

h) la pianta organica e relative variazioni;

i) le convenzioni con altre Comunità montane, i Comuni, la Provincia, o altri enti, la costituzione e la modificazione di forme associative;

l) la costituzione di aziende speciali, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento o l'assunzione di attività o servizi mediante convenzione;

m) la contrazione di mutui;

n) gli acquisiti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario generale o di altri funzionari;

o) istituzione di un periodico per la divulgazione ed il dibattito inerente le tematiche di interesse della Comunità montana;

p) modalità di esercizio delle funzioni delegate dagli altri enti alla Comunità montana;

q) la nomina del revisore dei conti;

r) la nomina, la revoca e la designazione di rappresentanti della Comunità montana presso enti, istituzioni, aziende e società.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza (19)] (20).

 

(19) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 8

Validità delle sedute del Consiglio.

 

[Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio, se non diversamente ed espressamente previsto dalla legge, delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo quanto previsto per la elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, e per l'approvazione dello Statuto e integrazioni e modifiche del medesimo (21)] (22).

 

(21) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 9

Sedute ordinarie e straordinarie - Convocazione.

 

[Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all'anno:

- entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale (23);

- entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;

- entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito. Esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità. In ogni caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima di quello fissato per al riunione.

In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La seconda convocazione potrà aver luogo non prima di tre giorni dalla prima e potrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione] (24).

 

(23) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(24) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 10

Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.

 

[Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o per suo giustificato impedimento, la Presidenza spetta al Vice Presidente.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno] (25).

 

(25) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 11

Durata in carica del Consiglio.

 

[Il Consiglio dura in carica quattro anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità (26).

I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il `cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.

I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza comunicata anche al Comune di appartenenza.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati. Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento] (27).

 

(26) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(27) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 12

La Giunta - composizione.

 

[La Giunta della Comunità e composta:

dal Presidente, dal Vice-Presidente e da numero 4 assessori.

L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, Vice-Presidente e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente. Possono essere eletti assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, nel numero massimo di tre, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

L'elezione deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal completamento delle nomine dei rappresentanti dei Comuni membri o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 3.

La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta è disposta dal Consigliere più anziano d'età, che presiede l'adunanze di cui al presente articolo.

La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dal completamento delle nomine di cui al comma 3.

Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta (28)] (29).

 

(28) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(29) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 13

Compiti della Giunta.

 

[La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità montana.

Adotta tutti gli atti, che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, al Consiglio, al Segretario, al Direttore tecnico o ai responsabili di servizio, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.

In particolare:

- assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

- predispone lo schema di bilancio preventivo, del conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del piano pluriennale;

- approva i progetti relativi ai programmi ed ai piani approvati dal Consiglio;

- elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

- propone al Consiglio i regolamenti.

Adotta altresì gli atti ad essa espressamente riservati dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività (30)] (31).

 

(30) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 14

Riunioni della Giunta.

 

[La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione ed il funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa (32)] (33).

 

(32) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(33) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 15

Durata in carica della Giunta.

 

[Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità e possono essere rieletti.

La decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta. L'assenza a tre sedute consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo le procedure previste al precedente art. 11.

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni (34).

Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana (35).

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 2 (36).

La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione (37).

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto (38).

Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Presidente (39).

La decadenza della Giunta ha effetto dalla elezione della nuova Giunta (40)] (41).

 

(34) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(35) l testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(36) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(37) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(38) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(39) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(40) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(41) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo

2000, n. 19.

 

 

Art. 16

Il Presidente - Attribuzioni.

 

[Il Presidente:

- rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio, nei casi in cui la rappresentanza non sia attribuita dal regolamento al Segretario generale, al Direttore tecnico ed ai responsabili di servizio, e vigila su tutto l'andamento di essa;

- firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità, per quanto di competenza;

- coordina l'attività dei singoli assessori;

- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori

per sottoporli all'esame della Giunta;

- impartisce direttive al Segretario generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio;

- può concludere, sentita la Giunta, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

- emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza della Comunità montana;

- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, degli altri organi della Comunità montana e del Segretario generale;

- risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri;

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- promuove direttamente o avvalendosi del Segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità montana;

- compie gli atti conservativi dei diritti della Comunità montana;

- collabora con il Revisore dei conti della Comunità montana nello svolgimento delle sue funzioni;

- propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione del Consiglio e della Giunta e li presiede;

- ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o a consiglieri;

- delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al Segretario generale;

- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio (42)] (43).

 

(42) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(43) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 17

Collegio dei revisori dei conti.

 

[  (44)] (45).

 

(44) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(45) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 18

Segretario della Comunità.

 

[Il Segretario generale della Comunità montana è nominato dalla giunta ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto (46).

Il segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

Tiene i registri di contabilità della Comunità montana.

Sovraintende a tutte le funzioni amministrative della Comunità] (47).

 

(46) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(47) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 18-bis

Vice segretario.

 

[Il Vice segretario è individuato dalla Giunta in un responsabile di struttura di massima dimensione dell'ente, di qualifica immediatamente inferiore a quella del Segretario generale e con anzianità di servizio di almeno 9 anni, per la copertura del cui posto è previsto titolo di studio in materia giuridico amministrativa.

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi motivo (48)] (49).

 

(48) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(49) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 19

Direttore tecnico.

 

[Il direttore tecnico della Comunità è nominato dalla Giunta, ai sensi del successivo art. 20 e dirige l'ufficio tecnico della Comunità medesima (50)] (51).

 

(50) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(51) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 20

Personale della Comunità.

 

[Con appositi regolamenti è disciplinata la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità (52).

Il regolamento disciplina l'attribuzione al Segretario generale, al Direttore tecnico, ai responsabili di servizio, di competenze gestionali, con le connesse responsabilità, per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità della attività di coordinamento tra il Segretario generale

dell'ente e gli stessi (53).

Nella attribuzione delle competenze al Segretario generale, al Direttore tecnico ed a i responsabili di servizio, il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri d indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è affidata agli organi burocratici (54).

Spettano al Segretario generale, al Direttore tecnico e ai responsabili di servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente (55).

La Comunità può affidare incarichi di consulenza e progettazione a professionisti esterni per programmi e progetti specifici (56)] (57).

 

(52) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(53) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(54) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(55) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(56) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 30 agosto 1982, n. 43.

(57) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 21

Comitato tecnico consultivo.

Rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

 

[Partecipazione alla Comunità. Il Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e del piano di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 5, secondo e quinto comma, e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità quali l'Amministrazione provinciale, l'Ente di sviluppo, gli altri enti che il Consiglio riterrà opportuni ed idonei, le associazioni di categoria rappresentative, portatrici delle istanze sociali, economiche e sindacali, operanti nel territorio della Comunità, nonché tecnici ed esperti.

I rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità, dedicate all'esame e alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali nonché del piano di sviluppo urbanistico. La partecipazione di detti rappresentanti avviene senza diritto di voto.

La collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima, anche mediante quanto previsto al terzo e quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, ed alla lettera c) dell'art. 4 del presente Statuto.

Il Consiglio della Comunità disciplina con apposito regolamento la partecipazione nel Comitato tecnico consultivo dei rappresentanti degli enti suddetti nonché delle associazioni e degli altri eventuali enti portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità medesima] (58).

 

(58) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 22

Piano pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi stralcio annuali.

 

[Entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, in base alle indicazioni del piano regionale; partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dei piani degli altri enti operanti nel territorio, con i quali viene stabilito il coordinamento previsto all'art. 21 del presente Statuto, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali, favorendo le cooperative o associazioni di lavoratori, produttori agricoli che abbiano finalità sociali e caratteristiche democratiche.

Il Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano, sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio all'esame dei Consigli comunali della Comunità, alle forze politiche, sindacali, professionali ed economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la proposta di programmi ed interventi attinenti al piano di sviluppo della Comunità.

Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, sul periodico della Comunità e tramite qualsiasi ulteriore strumento di informazione, per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.

Il Consiglio della Comunità, esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

Il Consiglio della Comunità inoltre, approva e trasmette alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale, ai fini del suo finanziamento da parte della Regione stessa.

Il Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Il Consiglio inoltre, entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo proponendo le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.

Il piano generale di sviluppo e i piani di intervento vengono attuati e coordinati dalla Comunità la quale può avvalersi anche della delega di cui all'art. 4 lettera c) del presente Statuto.

La Comunità montana si attiene inoltre alle norme regionali relative alla preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, previste all'art. 4 lettera c) della legge n. 1102 del 1971] (59).

 

(59) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 23

Verbali e deliberazioni.

 

[I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune facente parte della Comunità montana.

I verbali debbono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate all'albo pretorio della Comunità, non oltre sette giorni dalla data della loro adozione. Le deliberazioni stesse saranno inviate, ai Comuni membri con l'invito ad esporle nei rispettivi albi pretori.

Le deliberazioni della Comunità montana sono soggette al controllo di legittimità previsto dalle vigenti disposizioni di legge statale e regionale per Comuni e Province (60).

Le determinazioni, anche interlocutorie, adottate dal Comitato di controllo in ordine alle deliberazioni stesse, nonché i provvedimenti non soggetti a controllo, debbono essere pubblicate nell'albo pretorio della Comunità.

I Comuni membri della Comunità e gli altri enti operanti nel territorio che fanno .parte del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 21 del presente Statuto sono invitati ad inviare in visione alla Comunità montana copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la Comunità

medesima al fine del coordinamento e dell'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità] (61).

 

(60) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(61) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 24

Tesoriere.

 

[Il servizio di tesoreria è affidato con delibera del Consiglio ad un Istituto di credito.

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono effettuate esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati.

I rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione] (62).

 

(62) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 25

Finanziamento della Comunità.

 

[Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità nella misura fissata dal Consiglio;

c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi] (63).

 

(63) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 26

Demanio e patrimonio.

 

[La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102+ (64).

 

(64) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 27

Indennità e rimborso spese ai componenti gli organi della Comunità.

 

[Ai Consiglieri, al Presidente, al Vice Presidente ed agli Assessori, spettano le indennità ed i rimborsi spese previsti dalle vigenti disposizioni di legge (65)] (66).

 

(65) Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:

- sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11, primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23, quarto comma e 27;

 

- aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;

 

- abrogato l'art. 17.

(66) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 28

Integrazioni e modifiche allo Statuto.

 

[Le integrazioni e modifiche al presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel qual caso è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.

Anche per le modifiche sostanziali dello Statuto deve seguire il momento della partecipazione prevista nello spirito dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23] (67).

 

(67) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 29

Estinzione della Comunità.

 

[La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (68).

 

(68) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 30

Norma transitoria.

 

[Entro sette giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori] (69).

 

 

 

(69) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.