L.R.
11 marzo 1974, n. 17 (1).
Comunità
montana zona omogenea «F». Approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1974, n. 9, edizione straordinaria.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera e), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.
Articolo
unico
[È
approvato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23,
lo Statuto della Comunità montana «Valle del Nera e del monte San Pancrazio» -
Zona omogenea «F», con sede in Terni, nel testo allegato alla presente legge.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
STATUTO
(4)
Art.
1
Costituzione
e sede della Comunità montana.
[Tra
i Comuni di Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni,
Otricoli, Polino, Stroncone e Terni, i cui territori, classificati «montani» in
applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e
dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ricadono nella zona
omogenea «F», delimitata con l'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972,
n. 23, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita
la Comunità montana della Valle del Nera e del monte San Pancrazio, ente di
diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102 del 1971.
La
Comunità ha sede in Terni] (5).
(4)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera
e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
2
Norme
che regolano la Comunità.
[La
Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle altre
leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta
legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, e da eventuali leggi
successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna,
nonché dalle norme del presente Statuto] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
3
Scopi
della Comunità.
[La
Comunità, organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:
a)
formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate,
il piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della zona, al fine di
concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e
sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nazionale,
nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano
regionale di sviluppo, nell'ambito del quale il piano zonale stesso dovrà
essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa
del suolo e alla protezione della natura;
b)
predisporre, coordinare e attuare programmi di intervento intesi a dotare il
territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di
bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei civili a consentire
migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato
sviluppo
economico;
c)
individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una
economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla
valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;
d)
fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le
funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti
necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti
dall'ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del
territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso
conseguenti;
e)
favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della
zona;
f)
redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche
stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, di cui si
dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di
fabbricazione e dei piani generali di bonifica.
Per
conseguire i suoi scopi la Comunità montana ricerca le più ampie forme di
collaborazione con i Comuni associati, con la Provincia, con le altre Comunità,
con i Comuni non appartenenti alla Comunità e promuove, la partecipazione della
popolazione della zona, delle forze politiche e sindacali, delle associazioni
di categoria, degli enti e delle categorie della zona] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
4
Attuazione
dei fini istituzionali.
[Nell'espletamento
dei propri fini istituzionali la Comunità montana:
a)
può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli
stessi delegata a svolgerle;
b)
può, per l'attuazione di tutti gli interventi che riguardano in modo specifico
uno o più Comuni della Comunità, affidare ai Comuni interessati la
realizzazione degli interventi, garantendo loro l'aiuto necessario a questo
fine;
c)
può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità, di volta in
volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche
funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;
d)
può assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana, a norma dell'art. 30
della legge 25 luglio 1952, n. 991;
e)
sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche
inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
f)
promuove l'associazionismo e la cooperazione per lo sviluppo socio-economico
delle popolazioni montane;
g)
può acquistare o prendere in affitto o espropriare, e gestire, terreni compresi
nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli
o riserve naturali ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della citata legge n.
1102 del 1971. L'utilizzazione di tali beni può essere affidata con preferenza
a cooperative od associazioni di lavoratori e produttori agricoli] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
5
Organi
della Comunità.
[Sono
organi della Comunità montana:
-
il Consiglio;
-
la Giunta;
-
il Presidente (9)] (10).
(9)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
6
Il
Consiglio - Composizione.
[Il
Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.
Ciascun
Comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato, da un consigliere di
maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali
anche al di fuori del proprio seno, tra cittadini in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale (11).
Il
delegato del sindaco può essere dallo stesso designato in modo permanente per
la durata della sua carica.
Nel
caso il delegato del sindaco sia eletto a componente la Giunta della Comunità,
lo stesso non potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da
altro rappresentante. Potrà essere sostituito nella Giunta, mediante elezione
del Consiglio, nel caso il sindaco provveda alla designazione di altro
delegato.
In
caso di scioglimento di un Consiglio comunale i tre rappresentanti della
Comunità restano in carica fino alla loro surrogazione da parte del nuovo
Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale] (12).
(11)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
7
Compiti
del Consiglio.
[Il
Consiglio rappresenta la popolazione della Comunità montana della quale
persegue gli interessi ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
(13)] (14).
(13)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art. 7-bis
Regolamento
e commissioni consiliari.
[Il
Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni ha autonomia organizzativa e
funzionale, ed approva il regolamento per il suo funzionamento. Può istituire
nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, il regolamento
determina le loro attribuzioni, la composizione ed il funzionamento (15)] (16).
(15)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
7-ter
Gruppi
consiliari.
[I
Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal
regolamento, dandone comunicazione al Presidente ed al Segretario generale.
Il
regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative
attribuzioni (17)] (18).
(17)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art. 7-quater
Competenze
del Consiglio.
[Compete
al Consiglio, oltre a quanto ad esso espressamente riconosciuto dalla legge,
esclusivamente l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
a)
lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza
assoluta dei suoi componenti;
b)
i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
c)
piano pluriennale e relativi piani stralcio annuali; esame e decisione sui
ricorsi ed osservazioni in merito al piano pluriennale;
d)
elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori;
e)
determinazione del contributo annuo da parte dei Comuni membri;
f)
il bilancio di previsione ed i suoi allegati; il conto consuntivo; i piani
finanziari; programmi di opere pubbliche;
g)
nomina del comitato tecnico consultivo;
h)
la pianta organica e relative variazioni;
i)
le convenzioni con altre Comunità montane, i Comuni, la Provincia, o altri
enti, la costituzione e la modificazione di forme associative;
l)
la costituzione di aziende speciali, la partecipazione dell'ente a società di
capitali, l'affidamento o l'assunzione di attività o servizi mediante
convenzione;
m)
la contrazione di mutui;
n)
gli acquisiti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e
le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del
Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della Giunta, del Segretario generale o di altri funzionari;
o)
istituzione di un periodico per la divulgazione ed il dibattito inerente le
tematiche di interesse della Comunità montana;
p)
modalità di esercizio delle funzioni delegate dagli altri enti alla Comunità
montana;
q)
la nomina del revisore dei conti;
r)
la nomina, la revoca e la designazione di rappresentanti della Comunità montana
presso enti, istituzioni, aziende e società.
Le
deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono
essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Comunità montana,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica
del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza (19)] (20).
(19)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
8
Validità
delle sedute del Consiglio.
[Il
Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi
componenti in carica.
In
seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei
componenti.
Il
Consiglio, se non diversamente ed espressamente previsto dalla legge, delibera
a maggioranza assoluta dei presenti salvo quanto previsto per la elezione del
Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, e per l'approvazione dello
Statuto e integrazioni e modifiche del medesimo (21)] (22).
(21)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(22)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
9
Sedute
ordinarie e straordinarie - Convocazione.
[Il
Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all'anno:
-
entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale
(23);
-
entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;
-
entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'anno successivo.
Il
Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta
esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un
terzo dei consiglieri.
Le
sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per
legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito. Esse hanno luogo,
di norma, nella sede della Comunità. In ogni caso viene dato adeguato pubblico
preavviso nei Comuni della Comunità.
Le
convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione
della Giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima
di quello fissato per al riunione.
In
caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.
L'avviso
di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno della seduta.
La
seconda convocazione potrà aver luogo non prima di tre giorni dalla prima e
potrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione] (24).
(23)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(24)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
10
Procedimento
di discussione delle sedute del Consiglio.
[Il
Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o per suo giustificato
impedimento, la Presidenza spetta al Vice Presidente.
Dopo
l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre
consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che
segrete.
Gli
scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui
accertano il risultato delle votazioni.
Il
Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del
giorno] (25).
(25)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
11
Durata
in carica del Consiglio.
[Il
Consiglio dura in carica quattro anni e in ogni caso decade in occasione della
rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità
(26).
I
membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il `cessare, per
qualsiasi motivo, del loro mandato.
I
consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del
Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è
pronunciata dal Consiglio decorso il termine di dieci giorni dalla
notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza comunicata
anche al Comune di appartenenza.
I
consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali
sono stati nominati. Restano comunque in carica fino alla nomina dei
successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.
Il
Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei
propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento] (27).
(26)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(27)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
12
La
Giunta - composizione.
[La
Giunta della Comunità e composta:
dal
Presidente, dal Vice-Presidente e da numero 4 assessori.
L'elezione
avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un
terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente la lista dei
candidati alla carica di Presidente, Vice-Presidente e di Assessore, a seguito
di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di
Presidente. Possono essere eletti assessori cittadini non facenti parte del
Consiglio, nel numero massimo di tre, purché in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
L'elezione
deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal completamento delle nomine dei
rappresentanti dei Comuni membri o, in caso di dimissioni, dalla data di
presentazione delle stesse.
L'elezione
avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. A
tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte
sedute, entro il termine di cui al comma 3.
La
convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta è
disposta dal Consigliere più anziano d'età, che presiede l'adunanze di cui al
presente articolo.
La
prima convocazione è disposta entro 10 giorni dal completamento delle nomine di
cui al comma 3.
Le
dimissioni del Presidente o di oltre la metà degli assessori comportano la
decadenza della Giunta (28)] (29).
(28)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio
1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(29)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
13
Compiti
della Giunta.
[La
Giunta è l'organo esecutivo della Comunità montana.
Adotta
tutti gli atti, che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto o dai
regolamenti, al Consiglio, al Segretario, al Direttore tecnico o ai
responsabili di servizio, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli
atti fondamentali approvati dal Consiglio.
In
particolare:
-
assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
-
predispone lo schema di bilancio preventivo, del conto consuntivo e la
relazione sullo stato di attuazione del piano pluriennale;
-
approva i progetti relativi ai programmi ed ai piani approvati dal Consiglio;
-
elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da
sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
-
propone al Consiglio i regolamenti.
Adotta
altresì gli atti ad essa espressamente riservati dalla legge e dai regolamenti
dell'ente.
Riferisce
annualmente al Consiglio sulla propria attività (30)] (31).
(30)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
14
Riunioni
della Giunta.
[La
Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che stabilisce l'ordine del
giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le
modalità di convocazione ed il funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa
(32)] (33).
(32)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(33)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
15
Durata
in carica della Giunta.
[Il
Presidente, il Vice Presidente e i componenti la Giunta restano in carica per
la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della
Comunità e possono essere rieletti.
La
decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da
membro della Giunta. L'assenza a tre sedute consecutive della Giunta comporta
la decadenza secondo le procedure previste al precedente art. 11.
Il
voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le
dimissioni (34).
Il
Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana (35).
La
mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può
essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la
proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della
Comunità e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 12,
comma 2 (36).
La
mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci
giorni dalla sua presentazione (37).
L'approvazione
della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto
(38).
Alla
sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal
Consiglio su proposta del Presidente, o cessati dall'ufficio per altra causa,
provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Presidente (39).
La
decadenza della Giunta ha effetto dalla elezione della nuova Giunta (40)] (41).
(34)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(35)
l testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(36)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(37)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(38)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(39)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo
- sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74,
resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio
1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(40)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(41)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo
2000,
n. 19.
Art.
16
Il
Presidente - Attribuzioni.
[Il
Presidente:
-
rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio, nei
casi in cui la rappresentanza non sia attribuita dal regolamento al Segretario
generale, al Direttore tecnico ed ai responsabili di servizio, e vigila su
tutto l'andamento di essa;
-
firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza e gli altri documenti
inerenti l'attività della Comunità, per quanto di competenza;
-
coordina l'attività dei singoli assessori;
-
può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività
amministrativa dei singoli assessori
per
sottoporli all'esame della Giunta;
-
impartisce direttive al Segretario generale in ordine agli indirizzi funzionali
e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e
servizi;
-
promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio;
-
può concludere, sentita la Giunta, accordi con i soggetti interessati al fine
di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
-
emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la
legge, genericamente, assegna alla competenza della Comunità montana;
-
adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal
regolamento alle attribuzioni della Giunta, degli altri organi della Comunità
montana e del Segretario generale;
-
risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e alle istanze di sindacato
ispettivo presentate dai consiglieri;
-
acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti
anche riservati;
-
promuove direttamente o avvalendosi del Segretario generale, indagini e
verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità montana;
-
compie gli atti conservativi dei diritti della Comunità montana;
-
collabora con il Revisore dei conti della Comunità montana nello svolgimento
delle sue funzioni;
-
propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione del
Consiglio e della Giunta e li presiede;
-
ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad
uno o più assessori e/o a consiglieri;
-
delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle
attribuzioni delegate ad assessori al Segretario generale;
-
riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio (42)] (43).
(42)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in seguito
alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre 1994, n.
55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di controllo -
sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n. 74, resa
esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio 1995. In
particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali commi
dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al quarto, 23,
quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(43)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
17
Collegio
dei revisori dei conti.
[ (44)] (45).
(44)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(45)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
18
Segretario
della Comunità.
[Il
Segretario generale della Comunità montana è nominato dalla giunta ai sensi
dell'art. 20 del presente Statuto (46).
Il
segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali
sottoscrivendoli con il Presidente.
Tiene
i registri di contabilità della Comunità montana.
Sovraintende
a tutte le funzioni amministrative della Comunità] (47).
(46)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(47)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art. 18-bis
Vice
segretario.
[Il
Vice segretario è individuato dalla Giunta in un responsabile di struttura di massima
dimensione dell'ente, di qualifica immediatamente inferiore a quella del
Segretario generale e con anzianità di servizio di almeno 9 anni, per la
copertura del cui posto è previsto titolo di studio in materia giuridico
amministrativa.
Il
Vice Segretario coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue
funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi
motivo (48)] (49).
(48)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(49)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
19
Direttore
tecnico.
[Il
direttore tecnico della Comunità è nominato dalla Giunta, ai sensi del
successivo art. 20 e dirige l'ufficio tecnico della Comunità medesima (50)]
(51).
(50)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(51)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
20
Personale
della Comunità.
[Con
appositi regolamenti è disciplinata la dotazione organica del personale e
l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e
responsabilità (52).
Il
regolamento disciplina l'attribuzione al Segretario generale, al Direttore
tecnico, ai responsabili di servizio, di competenze gestionali, con le connesse
responsabilità, per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente
e stabilisce le modalità della attività di coordinamento tra il Segretario
generale
dell'ente
e gli stessi (53).
Nella
attribuzione delle competenze al Segretario generale, al Direttore tecnico ed a
i responsabili di servizio, il regolamento si uniforma al principio per cui i
poteri d indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la
gestione amministrativa è affidata agli organi burocratici (54).
Spettano
al Segretario generale, al Direttore tecnico e ai responsabili di servizi tutti
i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di
governo dell'ente (55).
La
Comunità può affidare incarichi di consulenza e progettazione a professionisti esterni
per programmi e progetti specifici (56)] (57).
(52)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio
1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(53)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994, n.
74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5 gennaio
1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(54)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(55)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(56)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 30 agosto 1982, n. 43.
(57)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
21
Comitato
tecnico consultivo.
Rapporti
con gli altri enti operanti nel territorio.
[Partecipazione
alla Comunità. Il Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire i necessari
coordinamenti e collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di
sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e del piano di sviluppo
urbanistico, di cui agli artt. 5, secondo e quinto comma, e 7 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno
parte i rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità quali
l'Amministrazione provinciale, l'Ente di sviluppo, gli altri enti che il
Consiglio riterrà opportuni ed idonei, le associazioni di categoria
rappresentative, portatrici delle istanze sociali, economiche e sindacali,
operanti nel territorio della Comunità, nonché tecnici ed esperti.
I
rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare alle
sedute del Consiglio della Comunità, dedicate all'esame e alla approvazione del
piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali nonché del piano di
sviluppo urbanistico. La partecipazione di detti rappresentanti avviene senza
diritto di voto.
La
collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene
attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima,
anche mediante quanto previsto al terzo e quarto comma dell'art. 20 della legge
regionale 6 settembre 1972, n. 23, ed alla lettera c) dell'art. 4 del presente
Statuto.
Il
Consiglio della Comunità disciplina con apposito regolamento la partecipazione
nel Comitato tecnico consultivo dei rappresentanti degli enti suddetti nonché
delle associazioni e degli altri eventuali enti portatori delle istanze
sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità
medesima] (58).
(58)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
22
Piano
pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi stralcio annuali.
[Entro
un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per
lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, in base alle
indicazioni del piano regionale; partendo da un esame conoscitivo della realtà
della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a
livello comunale o intercomunale o dei piani degli altri enti operanti nel
territorio, con i quali viene stabilito il coordinamento previsto all'art. 21
del presente Statuto, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei
vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale
scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti
a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli
incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle
disposizioni regionali e nazionali, favorendo le cooperative o associazioni di
lavoratori, produttori agricoli che abbiano finalità sociali e caratteristiche
democratiche.
Il
Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte ad attuare la
partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano,
sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio all'esame dei
Consigli comunali della Comunità, alle forze politiche, sindacali,
professionali ed economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa
popolare per la proposta di programmi ed interventi attinenti al piano di
sviluppo della Comunità.
Il
piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della
Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data
informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici
di larga diffusione nella zona, sul periodico della Comunità e tramite
qualsiasi ulteriore strumento di informazione, per consentire eventuali ricorsi
che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei
Comuni.
Il
Consiglio della Comunità, esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente
rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione,
che dovrà provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale
termine il piano si intende approvato.
Il
Consiglio della Comunità inoltre, approva e trasmette alla Regione entro il 30
settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale, ai fini
del suo finanziamento da parte della Regione stessa.
Il
Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello
stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme
previste dalla legge.
Il
Consiglio inoltre, entro i termini previsti per l'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di
attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo proponendo le
eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.
Il
piano generale di sviluppo e i piani di intervento vengono attuati e coordinati
dalla Comunità la quale può avvalersi anche della delega di cui all'art. 4
lettera c) del presente Statuto.
La
Comunità montana si attiene inoltre alle norme regionali relative alla
preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, previste all'art. 4
lettera c) della legge n. 1102 del 1971] (59).
(59)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
23
Verbali
e deliberazioni.
[I
verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun
Comune facente parte della Comunità montana.
I
verbali debbono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a
quella cui si riferiscono.
Le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate all'albo
pretorio della Comunità, non oltre sette giorni dalla data della loro adozione.
Le deliberazioni stesse saranno inviate, ai Comuni membri con l'invito ad
esporle nei rispettivi albi pretori.
Le
deliberazioni della Comunità montana sono soggette al controllo di legittimità
previsto dalle vigenti disposizioni di legge statale e regionale per Comuni e
Province (60).
Le
determinazioni, anche interlocutorie, adottate dal Comitato di controllo in
ordine alle deliberazioni stesse, nonché i provvedimenti non soggetti a
controllo, debbono essere pubblicate nell'albo pretorio della Comunità.
I
Comuni membri della Comunità e gli altri enti operanti nel territorio che fanno
.parte del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 21 del presente Statuto
sono invitati ad inviare in visione alla Comunità montana copia delle
deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la
Comunità
medesima
al fine del coordinamento e dell'aggiornamento delle iniziative in sede di
Comunità] (61).
(60)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(61)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art. 24
Tesoriere.
[Il
servizio di tesoreria è affidato con delibera del Consiglio ad un Istituto di
credito.
La
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono effettuate
esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati.
I
rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione] (62).
(62)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
25
Finanziamento
della Comunità.
[Alle
spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i
fondi costituiti da:
a)
assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla
Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi
istituzionali;
b)
dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità nella misura fissata dal
Consiglio;
c)
da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi] (63).
(63)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
26
Demanio
e patrimonio.
[La
Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge
3 dicembre 1971, n. 1102+ (64).
(64)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
27
Indennità
e rimborso spese ai componenti gli organi della Comunità.
[Ai
Consiglieri, al Presidente, al Vice Presidente ed agli Assessori, spettano le
indennità ed i rimborsi spese previsti dalle vigenti disposizioni di legge
(65)] (66).
(65)
Il testo attuale dello Statuto è quello risultante dalle modifiche ed
integrazioni pubblicate nel B.U. 13 settembre 1995, n. 46, S.O. n. 2, in
seguito alle deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 14 settembre
1994, n. 55, divenuta esecutiva con decisione del Comitato regionale di
controllo - sezione di Terni - n. 3848 del 17 ottobre 1994 e 1° dicembre 1994,
n. 74, resa esecutiva dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con dec. n. 80 del 5
gennaio 1995. In particolare tali deliberazioni hanno:
-
sostituito gli artt. 5, 7, 8, terzo comma, 9, punti 1 e 3 del primo comma, 11,
primo comma, 12, 13, 14, 15, commi terzo, quarto e quinto (con gli attuali
commi dal terzo al nono), 16, 18, primo comma, 19, 20, commi dal primo al
quarto, 23, quarto comma e 27;
-
aggiunto gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, 18-bis;
-
abrogato l'art. 17.
(66)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
28
Integrazioni
e modifiche allo Statuto.
[Le
integrazioni e modifiche al presente Statuto devono riportare il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il
caso di modifiche fissate per legge, nel qual caso è sufficiente la maggioranza
assoluta dei presenti.
Anche
per le modifiche sostanziali dello Statuto deve seguire il momento della
partecipazione prevista nello spirito dell'art. 5 della legge regionale 6
settembre 1972, n. 23] (67).
(67)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
29
Estinzione
della Comunità.
[La
Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la
ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la
zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (68).
(68)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
30
Norma
transitoria.
[Entro
sette giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il
Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, del Vice
Presidente e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori]
(69).
(69)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera e), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.