L.R.
11 marzo 1974, n. 18 (1).
Comunità
montana zona omogenea «G». Approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1974, n. 9, edizione straordinaria.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.
Articolo
unico
[È
approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23,
lo Statuto della Comunità montana Amerino - Croce di Serra» - Zona omogenea «G»
con sede in Guardea, nel testo allegato alla presente legge.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
STATUTO
(4)
Art.
1
Costituzione
e sede della Comunità montana.
[Tra
i comuni di Alviano, Amelia, Baschi, Guardea, Lugnano in Teverina,
Montecastrilli, Montecchio, Avigliano Umbro i cui territori, classificati
«montani» in applicazione degli artt. 1-14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n.
991 e dell'art. unico della legge 30 luglio 1971, n. 657, ricadenti nella zona
omogenea «G», delimitata con l'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972,
n. 23, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita
la Comunità montana dell'Amerino «Croce di Serra» Ente locale a norma dell'art.
4 della citata legge n. 1102 del 1971 e legge 8 giugno 1990, n. 142.
La
Comunità montana ha sede in Guardea.
Il
territorio della Comunità montana potrà subire modificazioni in base a
specifiche norme di legge (5)] (6).
(4)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(5)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
2
Norme
che regolano la Comunità.
[La
Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle altre
leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta
legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, dalle L. n. 12/1985, L.
n. 4/1990, L. n. 9/1994 e L. n. 142/1990 e da eventuali leggi successive aventi
per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme
del presente Statuto e di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente
approvate (7)] (8).
(7)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
3
Scopi
della Comunità montana.
[La
Comunità montana, organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:
a)
formulare ed aggiornare, sentiti i Comuni, le popolazioni e le comunità locali
interessate e le Associazioni di categoria, il piano pluriennale per lo
sviluppo economico-sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una
politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone
montane ed il resto del territorio nazionale nel quadro delle indicazioni del
programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo, nell'ambito
del quale il piano zonale stesso dovrà essere organicamente inserito e
coordinato, e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione
della natura;
b)
di predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi intesi a dotare
il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di
bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire
migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato
sviluppo economico;
c)
individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di
un'economia montana integrale, le iniziative di natura economica idonee alla
valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;
d)
fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le
funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti
necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti
dall'ambiente montano ed in particolare ad impedire lo spopolamento del
territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso
conseguenti;
e)
favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della
zona;
f)
redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche
stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, di cui si
dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di
fabbricazione e dei piani generali di bonifica;
g)
tutela dell'equilibrio ecologico del territorio mediante il razionale utilizzo
delle risorse naturali, culturali e ambientali (9)] (10).
(9)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
4
Attuazione
dei fini istituzionali.
[Nell'espletamento
dei propri fini istituzionali la Comunità montana:
a)
può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli
stessi delegata a svolgerne;
b)
può delegare ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, e della
Regione di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti
alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza
territoriale,c) può assumere le funzioni di consorzio di B.M. a norma dell'art.
30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualora non esista il Consorzio dei
proprietari;
d)
sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli Enti persone fisiche e giuridiche
inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
e)
può acquistare o prendere in affitto, e gestire o dare in gestione, terreni
compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati,
pascoli, o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102 del
1971;
f)
determina i regolamenti da adottare per disciplinare il funzionamento degli
organi e degli uffici, nonché per lo svolgimento dell'azione amministrativa,
fissa i principi che questi dovranno rispettare, disciplina i procedimenti di
adozione;
g)
i regolamenti sono soggetti al solo controllo di legittimità del Comitato
regionale di controllo (11)] (12).
(11)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
5
Organi
della Comunità montana.
[Sono
organi della Comunità montana:
-
il Consiglio;
-
la Giunta;
-
il Presidente (13)] (14).
(13)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
6
Il
Consiglio - Composizione.
[Il
Consiglio della Comunità montana è costituito dai rappresentanti dei Comuni
membri.
Ciascun
Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato, da un rappresentante di
maggioranza e da uno di minoranza, nominati dai rispettivi Consigli comunali,
anche al di fuori del proprio seno, tra i cittadini in possesso dei requisiti
di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
Il
delegato del Sindaco può essere dallo stesso designato in modo permanente, per
la durata della sua carica.
Nel
caso il delegato del Sindaco sia eletto a componente la Giunta della Comunità
montana, lo stesso non potrà essere sostituito, in caso di assenza o
impedimento da altro rappresentante. Potrà essere sostituito nella Giunta,
mediante elezione del Consiglio, nel caso il Sindaco provveda alla designazione
di altro delegato.
Quando
un Comune membro della Comunità montana abbia gestione commissariale, i tre
membri designati dal Consiglio comunale sciolto restano in carica fino a che il
nuovo Consiglio comunale non provveda alla nuova designazione.
I
membri decadono quando il Consiglio comunale sia stato sciolto per mafia (15)]
(16).
(15)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
7
Compiti
del Consiglio.
[Il
Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità.
Compete
al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che
rientrino negli scopi sociali.
In
particolare:
a)
adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della
maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b)
elegge il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta;
c)
approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale e il
piano di sviluppo urbanistico, stabilisce le quote sociali dei Comuni membri;
d)
nomina i revisori dei conti;
e)
approva il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo, le relazioni
programmatiche ed i piani finanziari e tutti gli atti di contenuto
programmatorio e le variazioni di bilancio;
f)
esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di
sviluppo;
g)
delibera e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni delegate dai
Comuni alla Comunità montana;
h)
delibera in materia della disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni
del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
i)
adotta le decisioni circa l'utilizzazione degli Uffici dei Comuni e degli Enti
operanti nel territorio in relazione all'art. 20 della legge regionale 6
settembre 1972, n. 23 e delibera, previa intesa con gli Enti interessati, in
ordine ai conseguenti rapporti finanziari;
l)
nomina eventuali rappresentanti della Comunità montana presso Enti,
organizzazioni, commissioni, per quanto di propria competenza;
m)
delibera in materia contrattuale e patrimoniale nel quadro del bilancio
preventivo e nei limiti del piano di sviluppo e dei programmi di intervento;
n)
delibera in ordine alla utilizzazione e gestione del patrimonio della Comunità;
o)
delibera sulla adesione ad Associazioni che perseguono finalità rientranti in
quelle proprie della
Comunità;
p)
le convenzioni con altri enti e soggetti pubblici o privati, la costituzione e la
modificazione di forme associative;
q)
l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
partecipazione;
r)
la costituzione di aziende speciali, l'affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;
s)
la contrazione di mutui;
t)
le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle
relative alle locazioni di immobili ed alle somministrazioni e forniture di
beni e servizi a carattere continuativo;
u)
gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e
le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del
Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della
Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
v)
nomina il Comitato tecnico consultivo di cui alla legge n. 1102/1971, art. 4,
1° comma, lettera d);
z)
le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non
possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità
montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a
ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza (17)]
(18).
(17)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
8
Validità
delle sedute del Consiglio.
[Il
Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi
componenti in carica.
In
seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
Consiglio
delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per la elezione del
Presidente e del Vice Presidente e per l'approvazione dello Statuto e
integrazione e modifiche del medesimo (19)] (20).
(19)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
9
Sedute
ordinarie e straordinarie - Convocazione.
[Il
Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno:
1)
entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;
2)
entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;
3)
entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'anno successivo.
Il
Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta la Giunta
esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno 1/5
dei Consiglieri.
Le
sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui la
legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo,
di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dal
Presidente, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni
della Comunità.
Le
convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente mediante avviso
raccomandato da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la
riunione.
In
caso di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore su convocazione telegrafica.
L'avviso
di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno della seduta.
La
seconda convocazione potrà avere luogo non prima di 3 giorni dalla prima e
potrà essere preannunciata con l'avviso della prima convocazione.
Il
Consiglio rinnovato è convocato e presieduto sino all'elezione del nuovo dal
Consigliere anziano di età (21)] (22).
(21)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(22)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
10
Procedimento
di discussione delle sedute del Consiglio.
[Il
Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o per suo giustificato
impedimento, la presidenza spetta al Vice Presidente, o ad un assessore
appositamente designato.
Dopo
l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa i tre
Consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che
segrete.
Gli
scrutatori assistono il Presidente durante lo sfoglio dei voti e con lui
accertano il risultato delle votazioni.
Il
Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del
giorno (23)] (24).
(23)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(24)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
11
Durata
in carica del Consiglio.
[Il
Consiglio dura in carica 4 anni e in ogni caso decade in occasione della
rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità.
I
membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi
motivo, del loro mandato.
I
Consiglieri che non intervengono a 3 sedute consecutive del Consiglio senza
giustificati motivi da inviare alla Presidenza entro 48 ore successive alla
stessa seduta, sono dichiarati decaduti.
La
decadenza è preannunciata dopo decorso il termine di 10 giorni dalla
notificazione all'interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al
Comune di appartenenza.
I
Consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali
sono stati nominati.
La
sostituzione di uno dei due rappresentanti comunali (escluso il Sindaco)
comporta la rielezione di entrambi al fine di garantire la rappresentanza della
minoranza consiliare.
I
Consiglieri restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo
il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.
Il
Consiglio nella sua prima seduta, procede alla convalida della elezione dei
propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
Nel
periodo che intercorre tra la data della pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali per l'elezione della maggioranza dei Consigli dei Comuni
membri e la convalida degli eletti da parte del Consiglio della Comunità
montana, il medesimo può adottare soltanto gli atti urgenti ed improrogabili.
Si
applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme stabilite dalla legge
n. 154/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili
(25)] (26).
(25)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(26)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
12
La
Giunta - Composizione.
[La
Giunta comunitaria è costituita:
-
dal Presidente eletto dal Consiglio della Comunità a maggioranza assoluta dei
componenti;
-
da n. 8 membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta
dei componenti senza riserve per le minoranze;
-
la Giunta viene eletta dal Consiglio sulla base di un documento programmatico,
sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana,
contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente
e di componenti della Giunta.
Il
documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente.
L'elezione
deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla convalida degli eletti del
Consiglio della Comunità montana:
-
possono essere eletti i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso
dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere
comunale, nel limite di 3 assessori;
-
le dimissioni del Presidente, o di oltre la metà degli assessori comportano la
decadenza della Giunta (27)] (28).
(27)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre
1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(28)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
13
Mozione
di sfiducia.
[Il
Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana.
La
mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 del Consiglieri e può essere
proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di
nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova
Giunta.
La
mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci
giorni dalla sua presentazione.
L'approvazione
della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta
(29)] (30).
(29)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
14
Compiti
della Giunta.
[La
Giunta è l'organo esecutivo della Comunità, ispirato a una visione unitaria
degli interessi dei Comuni partecipanti.
La
Giunta:
-
compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e
dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente
della Comunità montana, del Segretario generale o dei dirigenti. Riferisce
annualmente al Consiglio sulla propria attività ne attua gli indirizzi generali
e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso;
-
assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio
della Comunità;
-
pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buono svolgimento e il
massimo coordinamento dell'attività del singolo Ente;
-
adotta in casi di urgenza le variazioni di bilancio e le sottopone al Consiglio
per la ratifica in occasione della prima riunione;
-
predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo
stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all'approvazione del
Consiglio (31)] (32).
(31)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
15
Riunione
della Giunta.
[La
Giunta si riunisce su convocazione del Presidente.
La
Giunta è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.
La
Giunta delibera a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei
suoi membri.
Le
riunioni della Giunta non sono pubbliche.
Possono
essere invitati alle riunioni della Giunta, a titolo consultivo amministratori,
tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria (33)] (34).
(33)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(34)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
16
Durata
in carica della Giunta.
[Il
Presidente, il Vice Presidente e i componenti la Giunta restano in carica per
la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della
Comunità montana e possono essere rieletti.
La
decadenza dalla carica di Consigliere comporta automaticamente la decadenza da
membro della Giunta.
L'assenza
a tre sedute consecutive dalla Giunta comporta la decadenza secondo la
procedura prevista al precedente art. 11.
La
Giunta e il Presidente restano in carica sino alle elezioni dei nuovi organi
(35)] (36).
(35)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre
1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(36)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
17
Il
Presidente - Attribuzioni.
[Il
Presidente è il legale rappresentante dell'Ente convoca e presiede il Consiglio
e la Giunta e ne determina l'ordine del giorno, sovraintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti, firma i verbali
delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di
pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità, insieme al
segretario e al ragioniere.
Il
Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e
dai regolamenti e sovraintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni
attribuite o delegate alla Comunità montana.
Il
Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
Il
Presidente e il Vice Presidente non possono essere membri esterni al Consiglio
(37)] (38).
(37)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(38)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
18
Bilancio
e programmazione finanziaria.
[L'ordinamento
finanziario e contabile della Comunità montana si informa alle disposizioni di
leggi vigenti in materia.
Il
bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre
di ciascun anno.
Nella
redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi
dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della
pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
Il
bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal
bilancio pluriennale elaborato nei termini di sola competenza e di durata pari
a quello regionale.
Il
bilancio ed i suoi allegati debbono altresì, conformarsi al principio della
chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo
tale da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi,
servizi ed interventi.
Gli
impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa
copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio ragioneria (39)]
(40).
(39)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(40)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
19
Risultati
di gestione.
[I
risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti
per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante
contabilità economica.
Essi
vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario
che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta
Comunitaria che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in
rapporto alle risorse applicate.
Il
conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio comunitario entro il 30
giugno dell'anno successivo (41)] (42).
(41)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(42)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
20
Revisione
economico-finanziaria.
[Il
Consiglio comunitario affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore
eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel
ruolo dei Revisori ufficiali dei conti o negli Albi dei dottori commercialisti
o dei ragionieri.
Il
Revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta; è
revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono
negativamente sull'espletamento del suo mandato.
Il
Revisore collabora con il Consiglio comunitario nella sua funzione di controllo
e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta
di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Nella
relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Il
Revisore risponde della verità della sue attestazioni. Ove riscontri gravi
irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio
(43)] (44).
(43)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(44)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
21
Segretario
della Comunità.
[La
Comunità montana ha un segretario generale titolare, dipendente di ruolo.
Il
segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali
sottoscrivendoli con il Presidente.
Sovraintende
a tutte le funzioni amministrative della Comunità nel rispetto delle direttive
impartitegli dal Presidente.
È
responsabile del personale settore amministrativo e in caso di assenza o
impedimento per un periodo non superiore a tre mesi può essere sostituito da un
funzionario di livello non inferiore all'VIII e appartenente all'area
amministrativa.
Qualora
nell'organico dell'Ente non vi sia una figura professionale compatibile con le
mansioni specifiche svolte dal segretario, la Giunta provvede alla sostituzione
di volta in volta con un segretario comunale supplente all'uopo designato, e
facente parte del comprensorio della Comunità montana.
La
disciplina di cui al capo XIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine
alla responsabilità del Segretario degli Enti locali e dei dirigenti dei
servizi si applica al segretario ed ai dirigenti dei servizi della Comunità
montana (45)] (46).
(45)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(46)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
22
Direttore
tecnico.
[La
Comunità montana ha un direttore tecnico titolare dipendente di ruolo.
Il
direttore tecnico coordina ed è responsabile del personale del settore tecnico,
del personale forestale e dell'attività progettuale e di cantiere (47)] (48).
(47)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(48)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art. 23
Personale.
[La
Comunità montana provvede allo svolgimento delle funzioni proprie e delegate
con personale in organico impiegatizio e forestale, direttamente assunto ovvero
trasferito dalla Regione, dalle Province o dai Comuni associati.
Il
contingente organico del personale delle Comunità montane è determinato nel
regolamento del personale, da approvarsi secondo le procedure previste per gli
Enti locali.
Il
regolamento, nel determinare le qualifiche e i profili professionali del
personale, tiene anche conto di quanto previsto dagli artt. 51, 52 e 53 della
L. n. 142/1990 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di
competenza e responsabilità, del segretario e dei dirigenti dei servizi.
Al
personale amministrativo e tecnico inquadrato nei ruoli della Comunità montana
si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico
dei dipendenti degli Enti locali, ai sensi dell'art. 51 comma 8 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
Per
lo svolgimento delle funzioni delegate la Regione, la Provincia o i Comuni
membri provvedono d'intesa con la Comunità montana, a mettere a disposizione
delle stesse il personale necessario, provvedendo ai relativi oneri finanziari.
La
Regione assume a proprio totale carico l'onere relativo al personale assunto
dalle Comunità montane in base alla L.R. n. 8/1981 (49)] (50).
(49)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(50)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
24
Personale
forestale.
[Per
la realizzazione degli interventi previsti nei piani pluriennali ed annuali
riconducibili alla sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale e
del contratto integrativo regionale per i lavoratori addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, le Comunità montane
utilizzano il personale forestale alle stesse riconosciuto dalla Regione.
Alla
copertura dell'onere finanziario conseguente all'utilizzazione di cui al comma
1 provvede la Regione (51)] (52).
(51)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(52)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
25
Comitato
tecnico consultivo. Rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
Partecipazione alla Comunità.
[Il
Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire il necessario coordinamento e
collegamento per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale,
dei programmi stralcio annuali e dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico,
di cui agli artt. 4, 2° e 5° comma e 7 della legge n. 1102/1971, nomina un
comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli Enti
operanti nel territorio della Comunità montana quali l'Amministrazione
provinciale, l'Ente di sviluppo, il Consorzio di bonifica, la Camera di
commercio, l'Azienda turismo, le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative operanti nel territorio della Comunità, i domini collettivi e
comunanze agrarie, i consorzi tecnici operanti nel territorio della Comunità,
nonché tecnici ed esperti ed organizzazioni sindacali, cooperative e consorzi.
I
rappresentanti di detti Enti possono altresì essere invitati a partecipare
senza diritto di voto alle sedute del Consiglio della Comunità, dedicate
all'esame e all'approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi
stralcio annuali nonché dall'eventuale piano di sviluppo urbanistico.
La
collaborazione tra la Comunità montana e gli Enti operanti nel territorio viene
attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità montana,
anche mediante quanto previsto al 3° e 4° comma dell'art. 20 della legge 6
settembre 1972, n. 23 e alla lettera b) del precedente art. 4.
Il
Consiglio della Comunità disciplina con apposito regolamento la partecipazione
dei rappresentanti degli Enti nel Comitato tecnico consultivo (53)] (54).
(53)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(54)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
26
Verbali
e deliberazioni.
[I
verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun
Comune facente parte della Comunità montana.
I
verbali debbono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a
quella cui si riferiscono.
Su
ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio è
richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile
rispettivamente del servizio interessato e del responsabile di ragioneria,
nonché
del segretario sotto il profilo della legittimità (55)] (56).
(55)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(56)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
27
Conferenza
dei Sindaci.
[1)
La conferenza dei Sindaci viene istituita per stabilire il necessario
coordinamento fra le iniziative della Comunità montana e quelle dei Comuni
membri.
2)
La conferenza ha i compiti consultivi per la predisposizione dei programmi e
per l'adozione di tutti gli atti che abbiano rilevanza sul territorio
comunitario.
3)
La conferenza dei sindaci è riunita almeno una volta all'anno in occasione
della fissazione delle quote sociali (57)] (58).
(57)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(58)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
28
Il
tesoriere.
[Il
servizio di tesoreria è affidato con delibera di Consiglio a un Istituto di
credito. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese è effettuata
esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati.
I
rapporti col tesoriere verranno regolati da apposita convenzione (59)] (60).
(59)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(60)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
29
Finanziamento
della comunità.
[Le
risorse finanziarie della Comunità montana sono costituite da:
a)
partecipazione al gettito derivante da tributi regionali;
b)
tasse e diritti per servizi pubblici;
c)
trasferimenti regionali e comunali;
d)
entrate proprie di natura patrimoniale;
e)
altre entrate;
f)
assegnazioni di finanziamenti alla Comunità montana medesima dallo Stato, dalla
Regione, dai Comuni rappresentati in seno alla Comunità, da Enti, privati,
volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;
g)
contributo CEE.
La
Comunità montana gestisce le risorse finanziarie ad essa assegnate secondo le
norme dello statuto e del regolamento di amministrazione, finanza e
contabilità, approvato dalla Comunità montana nel rispetto dei principi fissati
dalla legge per Comuni e Province.
Il
regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina anche la
revisione economico-finanziaria da attuarsi ai sensi dell'art. 57 della L. n.
142/1990; nonché le forme di controllo economico interno della gestione (61)]
(62).
(61)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(62)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
30
Demanio
e patrimonio.
[La
Comunità montana potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi
della legge 8 dicembre 1971, n. 1102 (63)] (64).
(63)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre
1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(64)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
31
Integrazioni
e modifiche allo statuto.
[Le
integrazioni e modifiche al presente statuto debbono riportare il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il
caso di modifiche fissate per legge, nel quale, basterà la maggioranza dei
presenti.
Anche
le modifiche dello Statuto debbono seguire il momento della partecipazione
prevista nello spirito dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n.
23, tramite coinvolgimento dei Consigli comunali che saranno chiamati ad
esprimersi entro 30 giorni dalla comunicazione anche attivando procedure
partecipative locali (65)] (66).
(65)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(66)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
32
Estinzione
della Comunità.
[La
Comunità montana si estingue soltanto in seguito alla legge regionale che,
modificando la ripartizione dei terreni montani in zone omogenee, elimini
integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale
(67)] (68).
(67)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio
della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(68)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art. 33
Controlli.
[Si
applicano alla Comunità montane le norme sul controllo degli atti e sugli
organi previsti dalla L. n. 142/1990] (69).
(69)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
34
Norma
transitoria.
[Lo
Statuto, soggetto al controllo di legittimità del Comitato regionale di
controllo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Lo
Statuto è affisso per trenta giorni all'Albo pretorio della Comunità montana e
dei Comuni membri.
I
componenti i Consigli comunitari, già eletti ai sensi degli abrogati commi
secondo e terzo, numero 1 dell'art. 8 della L.R. n. 23/1972, restano in carica
fino ad esaurimento del mandato (70)] (71).
(70)
Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della
Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso
esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21
ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -
sostituisce
lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.
(71)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.