L.R. 11 marzo 1974, n. 18 (1).

Comunità montana zona omogenea «G». Approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1974, n. 9, edizione straordinaria.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Articolo unico

 

[È approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo Statuto della Comunità montana Amerino - Croce di Serra» - Zona omogenea «G» con sede in Guardea, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

STATUTO (4)

 

Art. 1

Costituzione e sede della Comunità montana.

 

[Tra i comuni di Alviano, Amelia, Baschi, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Avigliano Umbro i cui territori, classificati «montani» in applicazione degli artt. 1-14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'art. unico della legge 30 luglio 1971, n. 657, ricadenti nella zona omogenea «G», delimitata con l'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita la Comunità montana dell'Amerino «Croce di Serra» Ente locale a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102 del 1971 e legge 8 giugno 1990, n. 142.

La Comunità montana ha sede in Guardea.

Il territorio della Comunità montana potrà subire modificazioni in base a specifiche norme di legge (5)] (6).

 

(4) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(5) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 2

Norme che regolano la Comunità.

 

[La Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, dalle L. n. 12/1985, L. n. 4/1990, L. n. 9/1994 e L. n. 142/1990 e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente Statuto e di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate (7)] (8).

 

(7) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 3

Scopi della Comunità montana.

 

[La Comunità montana, organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare ed aggiornare, sentiti i Comuni, le popolazioni e le comunità locali interessate e le Associazioni di categoria, il piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane ed il resto del territorio nazionale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo, nell'ambito del quale il piano zonale stesso dovrà essere organicamente inserito e coordinato, e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura;

b) di predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di un'economia montana integrale, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano ed in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;

e) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;

f) redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di bonifica;

g) tutela dell'equilibrio ecologico del territorio mediante il razionale utilizzo delle risorse naturali, culturali e ambientali (9)] (10).

 

(9) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 4

Attuazione dei fini istituzionali.

 

[Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana:

a) può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerne;

b) può delegare ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, e della Regione di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale,c) può assumere le funzioni di consorzio di B.M. a norma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualora non esista il Consorzio dei proprietari;

d) sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli Enti persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

e) può acquistare o prendere in affitto, e gestire o dare in gestione, terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102 del 1971;

f) determina i regolamenti da adottare per disciplinare il funzionamento degli organi e degli uffici, nonché per lo svolgimento dell'azione amministrativa, fissa i principi che questi dovranno rispettare, disciplina i procedimenti di adozione;

g) i regolamenti sono soggetti al solo controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo (11)] (12).

 

(11) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 5

Organi della Comunità montana.

 

[Sono organi della Comunità montana:

- il Consiglio;

- la Giunta;

- il Presidente (13)] (14).

 

(13) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 6

Il Consiglio - Composizione.

 

[Il Consiglio della Comunità montana è costituito dai rappresentanti dei Comuni membri.

Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato, da un rappresentante di maggioranza e da uno di minoranza, nominati dai rispettivi Consigli comunali, anche al di fuori del proprio seno, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

Il delegato del Sindaco può essere dallo stesso designato in modo permanente, per la durata della sua carica.

Nel caso il delegato del Sindaco sia eletto a componente la Giunta della Comunità montana, lo stesso non potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento da altro rappresentante. Potrà essere sostituito nella Giunta, mediante elezione del Consiglio, nel caso il Sindaco provveda alla designazione di altro delegato.

Quando un Comune membro della Comunità montana abbia gestione commissariale, i tre membri designati dal Consiglio comunale sciolto restano in carica fino a che il nuovo Consiglio comunale non provveda alla nuova designazione.

I membri decadono quando il Consiglio comunale sia stato sciolto per mafia (15)] (16).

 

(15) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 7

Compiti del Consiglio.

 

[Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità.

Compete al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.

In particolare:

a) adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) elegge il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta;

c) approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico, stabilisce le quote sociali dei Comuni membri;

d) nomina i revisori dei conti;

e) approva il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo, le relazioni programmatiche ed i piani finanziari e tutti gli atti di contenuto programmatorio e le variazioni di bilancio;

f) esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;

g) delibera e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità montana;

h) delibera in materia della disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

i) adotta le decisioni circa l'utilizzazione degli Uffici dei Comuni e degli Enti operanti nel territorio in relazione all'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 e delibera, previa intesa con gli Enti interessati, in ordine ai conseguenti rapporti finanziari;

l) nomina eventuali rappresentanti della Comunità montana presso Enti, organizzazioni, commissioni, per quanto di propria competenza;

m) delibera in materia contrattuale e patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo e nei limiti del piano di sviluppo e dei programmi di intervento;

n) delibera in ordine alla utilizzazione e gestione del patrimonio della Comunità;

o) delibera sulla adesione ad Associazioni che perseguono finalità rientranti in quelle proprie della

Comunità;

p) le convenzioni con altri enti e soggetti pubblici o privati, la costituzione e la modificazione di forme associative;

q) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

r) la costituzione di aziende speciali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

s) la contrazione di mutui;

t) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alle somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

u) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

v) nomina il Comitato tecnico consultivo di cui alla legge n. 1102/1971, art. 4, 1° comma, lettera d);

z) le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza (17)] (18).

 

(17) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 8

Validità delle sedute del Consiglio.

 

[Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per la elezione del Presidente e del Vice Presidente e per l'approvazione dello Statuto e integrazione e modifiche del medesimo (19)] (20).

 

(19) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 9

Sedute ordinarie e straordinarie - Convocazione.

 

[Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno:

1) entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

2) entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;

3) entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui la legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dal Presidente, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore su convocazione telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La seconda convocazione potrà avere luogo non prima di 3 giorni dalla prima e potrà essere preannunciata con l'avviso della prima convocazione.

Il Consiglio rinnovato è convocato e presieduto sino all'elezione del nuovo dal Consigliere anziano di età (21)] (22).

 

(21) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 10

Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.

 

[Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o per suo giustificato impedimento, la presidenza spetta al Vice Presidente, o ad un assessore appositamente designato.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa i tre Consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo sfoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno (23)] (24).

 

(23) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(24) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 11

Durata in carica del Consiglio.

 

[Il Consiglio dura in carica 4 anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità.

I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.

I Consiglieri che non intervengono a 3 sedute consecutive del Consiglio senza giustificati motivi da inviare alla Presidenza entro 48 ore successive alla stessa seduta, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è preannunciata dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.

I Consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati.

La sostituzione di uno dei due rappresentanti comunali (escluso il Sindaco) comporta la rielezione di entrambi al fine di garantire la rappresentanza della minoranza consiliare.

I Consiglieri restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.

Il Consiglio nella sua prima seduta, procede alla convalida della elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

Nel periodo che intercorre tra la data della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri e la convalida degli eletti da parte del Consiglio della Comunità montana, il medesimo può adottare soltanto gli atti urgenti ed improrogabili.

Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme stabilite dalla legge n. 154/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili (25)] (26).

 

(25) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(26) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 12

La Giunta - Composizione.

 

[La Giunta comunitaria è costituita:

- dal Presidente eletto dal Consiglio della Comunità a maggioranza assoluta dei componenti;

- da n. 8 membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti senza riserve per le minoranze;

- la Giunta viene eletta dal Consiglio sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di componenti della Giunta.

Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente.

L'elezione deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla convalida degli eletti del Consiglio della Comunità montana:

- possono essere eletti i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, nel limite di 3 assessori;

- le dimissioni del Presidente, o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta (27)] (28).

 

(27) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(28) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 13

Mozione di sfiducia.

 

[Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 del Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.

La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta (29)] (30).

 

(29) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(30) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 14

Compiti della Giunta.

 

[La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità, ispirato a una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

La Giunta:

- compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente della Comunità montana, del Segretario generale o dei dirigenti. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso;

- assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità;

- pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buono svolgimento e il massimo coordinamento dell'attività del singolo Ente;

- adotta in casi di urgenza le variazioni di bilancio e le sottopone al Consiglio per la ratifica in occasione della prima riunione;

- predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all'approvazione del Consiglio (31)] (32).

 

(31) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(32) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 15

Riunione della Giunta.

 

[La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente.

La Giunta è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, a titolo consultivo amministratori, tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria (33)] (34).

 

(33) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(34) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 16

Durata in carica della Giunta.

 

[Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità montana e possono essere rieletti.

La decadenza dalla carica di Consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

L'assenza a tre sedute consecutive dalla Giunta comporta la decadenza secondo la procedura prevista al precedente art. 11.

La Giunta e il Presidente restano in carica sino alle elezioni dei nuovi organi (35)] (36).

 

(35) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(36) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 17

Il Presidente - Attribuzioni.

 

[Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne determina l'ordine del giorno, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti, firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità, insieme al segretario e al ragioniere.

Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunità montana.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere membri esterni al Consiglio (37)] (38).

 

(37) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(38) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 18

Bilancio e programmazione finanziaria.

 

[L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità montana si informa alle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale elaborato nei termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

Il bilancio ed i suoi allegati debbono altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio ragioneria (39)] (40).

 

(39) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(40) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 19

Risultati di gestione.

 

[I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica.

Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunitaria che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio comunitario entro il 30 giugno dell'anno successivo (41)] (42).

 

(41) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(42) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 20

Revisione economico-finanziaria.

 

[Il Consiglio comunitario affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti o negli Albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Il Revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

Il Revisore collabora con il Consiglio comunitario nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il Revisore risponde della verità della sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio (43)] (44).

 

(43) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(44) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 21

Segretario della Comunità.

 

[La Comunità montana ha un segretario generale titolare, dipendente di ruolo.

Il segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

Sovraintende a tutte le funzioni amministrative della Comunità nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente.

È responsabile del personale settore amministrativo e in caso di assenza o impedimento per un periodo non superiore a tre mesi può essere sostituito da un funzionario di livello non inferiore all'VIII e appartenente all'area amministrativa.

Qualora nell'organico dell'Ente non vi sia una figura professionale compatibile con le mansioni specifiche svolte dal segretario, la Giunta provvede alla sostituzione di volta in volta con un segretario comunale supplente all'uopo designato, e facente parte del comprensorio della Comunità montana.

La disciplina di cui al capo XIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine alla responsabilità del Segretario degli Enti locali e dei dirigenti dei servizi si applica al segretario ed ai dirigenti dei servizi della Comunità montana (45)] (46).

 

(45) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(46) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 22

Direttore tecnico.

 

[La Comunità montana ha un direttore tecnico titolare dipendente di ruolo.

Il direttore tecnico coordina ed è responsabile del personale del settore tecnico, del personale forestale e dell'attività progettuale e di cantiere (47)] (48).

 

(47) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(48) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 23

Personale.

 

[La Comunità montana provvede allo svolgimento delle funzioni proprie e delegate con personale in organico impiegatizio e forestale, direttamente assunto ovvero trasferito dalla Regione, dalle Province o dai Comuni associati.

Il contingente organico del personale delle Comunità montane è determinato nel regolamento del personale, da approvarsi secondo le procedure previste per gli Enti locali.

Il regolamento, nel determinare le qualifiche e i profili professionali del personale, tiene anche conto di quanto previsto dagli artt. 51, 52 e 53 della L. n. 142/1990 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di competenza e responsabilità, del segretario e dei dirigenti dei servizi.

Al personale amministrativo e tecnico inquadrato nei ruoli della Comunità montana si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti degli Enti locali, ai sensi dell'art. 51 comma 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Per lo svolgimento delle funzioni delegate la Regione, la Provincia o i Comuni membri provvedono d'intesa con la Comunità montana, a mettere a disposizione delle stesse il personale necessario, provvedendo ai relativi oneri finanziari.

La Regione assume a proprio totale carico l'onere relativo al personale assunto dalle Comunità montane in base alla L.R. n. 8/1981 (49)] (50).

 

(49) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(50) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 24

Personale forestale.

 

[Per la realizzazione degli interventi previsti nei piani pluriennali ed annuali riconducibili alla sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale e del contratto integrativo regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, le Comunità montane utilizzano il personale forestale alle stesse riconosciuto dalla Regione.

Alla copertura dell'onere finanziario conseguente all'utilizzazione di cui al comma 1 provvede la Regione (51)] (52).

 

(51) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(52) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 25

Comitato tecnico consultivo. Rapporti con gli altri enti operanti nel territorio. Partecipazione alla Comunità.

 

[Il Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire il necessario coordinamento e collegamento per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 4, 2° e 5° comma e 7 della legge n. 1102/1971, nomina un comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli Enti operanti nel territorio della Comunità montana quali l'Amministrazione provinciale, l'Ente di sviluppo, il Consorzio di bonifica, la Camera di commercio, l'Azienda turismo, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel territorio della Comunità, i domini collettivi e comunanze agrarie, i consorzi tecnici operanti nel territorio della Comunità, nonché tecnici ed esperti ed organizzazioni sindacali, cooperative e consorzi.

I rappresentanti di detti Enti possono altresì essere invitati a partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio della Comunità, dedicate all'esame e all'approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali nonché dall'eventuale piano di sviluppo urbanistico.

La collaborazione tra la Comunità montana e gli Enti operanti nel territorio viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità montana, anche mediante quanto previsto al 3° e 4° comma dell'art. 20 della legge 6 settembre 1972, n. 23 e alla lettera b) del precedente art. 4.

Il Consiglio della Comunità disciplina con apposito regolamento la partecipazione dei rappresentanti degli Enti nel Comitato tecnico consultivo (53)] (54).

 

(53) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(54) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 26

Verbali e deliberazioni.

 

[I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune facente parte della Comunità montana.

I verbali debbono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio è richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del servizio interessato e del responsabile di ragioneria,

nonché del segretario sotto il profilo della legittimità (55)] (56).

 

(55) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(56) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 27

Conferenza dei Sindaci.

 

[1) La conferenza dei Sindaci viene istituita per stabilire il necessario coordinamento fra le iniziative della Comunità montana e quelle dei Comuni membri.

2) La conferenza ha i compiti consultivi per la predisposizione dei programmi e per l'adozione di tutti gli atti che abbiano rilevanza sul territorio comunitario.

3) La conferenza dei sindaci è riunita almeno una volta all'anno in occasione della fissazione delle quote sociali (57)] (58).

 

(57) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(58) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 28

Il tesoriere.

 

[Il servizio di tesoreria è affidato con delibera di Consiglio a un Istituto di credito. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese è effettuata esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati.

I rapporti col tesoriere verranno regolati da apposita convenzione (59)] (60).

 

(59) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(60) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 29

Finanziamento della comunità.

 

[Le risorse finanziarie della Comunità montana sono costituite da:

a) partecipazione al gettito derivante da tributi regionali;

b) tasse e diritti per servizi pubblici;

c) trasferimenti regionali e comunali;

d) entrate proprie di natura patrimoniale;

e) altre entrate;

f) assegnazioni di finanziamenti alla Comunità montana medesima dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni rappresentati in seno alla Comunità, da Enti, privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

g) contributo CEE.

La Comunità montana gestisce le risorse finanziarie ad essa assegnate secondo le norme dello statuto e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato dalla Comunità montana nel rispetto dei principi fissati dalla legge per Comuni e Province.

Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina anche la revisione economico-finanziaria da attuarsi ai sensi dell'art. 57 della L. n. 142/1990; nonché le forme di controllo economico interno della gestione (61)] (62).

 

(61) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(62) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 30

Demanio e patrimonio.

 

[La Comunità montana potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 8 dicembre 1971, n. 1102 (63)] (64).

 

(63) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(64) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 31

Integrazioni e modifiche allo statuto.

 

[Le integrazioni e modifiche al presente statuto debbono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel quale, basterà la maggioranza dei presenti.

Anche le modifiche dello Statuto debbono seguire il momento della partecipazione prevista nello spirito dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, tramite coinvolgimento dei Consigli comunali che saranno chiamati ad esprimersi entro 30 giorni dalla comunicazione anche attivando procedure partecipative locali (65)] (66).

 

(65) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(66) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 32

Estinzione della Comunità.

 

[La Comunità montana si estingue soltanto in seguito alla legge regionale che, modificando la ripartizione dei terreni montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale (67)] (68).

 

(67) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(68) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 33

Controlli.

 

[Si applicano alla Comunità montane le norme sul controllo degli atti e sugli organi previsti dalla L. n. 142/1990] (69).

 

(69) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 34

Norma transitoria.

 

[Lo Statuto, soggetto al controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Lo Statuto è affisso per trenta giorni all'Albo pretorio della Comunità montana e dei Comuni membri.

I componenti i Consigli comunitari, già eletti ai sensi degli abrogati commi secondo e terzo, numero 1 dell'art. 8 della L.R. n. 23/1972, restano in carica fino ad esaurimento del mandato (70)] (71).

 

 

 

(70) Il testo attuale dello Statuto - approvato con deliberazioni del Consiglio della Comunità montana 6 luglio 1994, n. 39 e 23 settembre 1994, n. 53 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sez. di Terni - con provvedimento n. 4061 del 21 ottobre 1994 (pubblicato nel B.U. 25 ottobre 1995, n. 53, S.O. n. 3) -

sostituisce lo Statuto originario, già modificato dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 31.

(71) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera f), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.