L.R. 11 marzo 1974, n. 19 (1).

Comunità montana zona omogenea «H». Approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1974, n. 9, edizione straordinaria.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Articolo unico

 

[È approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo Statuto della Comunità montana «Monte Peglia e Selva di Meana» - zona omogenea «H», con sede in San Venanzo, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

STATUTO (4)

 

Art. 1

Costituzione e sede della Comunità montana.

 

[Tra i comuni di Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Parrano, San Venanzo, Todi, i cui territori classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della L.R. 1° aprile 1985, n. 12, ricadono nella zona omogenea «H» rideterminata con modifica della L.R. 6 settembre 1972, n. 23 ai sensi dell'art. 6 della citata L.R. n. 12/1985, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita la Comunità del «Monte Peglia e Selva di Meana» Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102/1971.

La Comunità montana ha sede in San Venanzo con ufficio distaccato ad Orvieto (5)] (6).

 

(4) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(5) Articolo così sostituito dall'articolo unico, con L.R. 10 luglio 1986, n. 27.

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 2

Norme che regolano la Comunità montana.

 

[La Comunità montana è Ente locale regolato dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dal decreto legislativo n. 29/1993, dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalla legge regionale n. 23/1972 e le eventuali leggi successive che lo riguardano, nonché dal presente Statuto.

Fatto salvo quanto dispone l'art. 29 per lo Statuto, si intendono automaticamente recepite e applicabili le norme delle leggi aventi per oggetto la Comunità montana che intervengono a modificare e ad integrare quelle elencate al precedente capoverso e quelle citate nel presente Statuto (7)] (8).

 

(7) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 3

Scopi della Comunità.

 

[La Comunità organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare ed aggiornare con la partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti locali, sindacati ed associazioni, il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale delle zone al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le

zone montane ed il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo nell'ambito del quale il piano zonale stesso dovrà essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura;

b) predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo

economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) fornire alle popolazioni residenti nella zona riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;

e) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;

f) redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche della Regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di bonifica] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 4

Attuazione dei fini istituzionali.

 

[Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana:

a) può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

b) può, per l'attuazione di tutti gli interventi che riguardano in modo specifico uno o più Comuni della Comunità, affidare ai Comuni interessati la realizzazione degli interventi garantendo loro l'aiuto necessario a questo fine;

c) può prendere in concessione i terreni di proprietà della ASFD e del demanio regionale e può inoltre acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102 del 1971 e cedere in fitto con preferenza assoluta a cooperative o associazioni di lavoratori produttori agricoli che abbiano finalità sociali e caratteristiche demografiche;

d) può promuovere forme associative e cooperative per i fini di cui alla precedente lettera c);

e) può espropriare terreni in conformità dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati, per giungere ad una generale ed omogenea ricomposizione fondiaria per una utilizzazione razionale ed economica delle risorse agricole della zona] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 5

Organi della Comunità.

 

[Sono organi della Comunità montana:

- il Consiglio;

- la Giunta;

- il Presidente (11)] (12).

 

(11) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 6

Il Consiglio - composizione.

 

[Il Consiglio della Comunità montana è formato dai rappresentanti dei Comuni membri.

Il Comune membro è rappresentato dal Sindaco o suo delegato, quale membro di diritto, da un membro di maggioranza e da uno di minoranza eletti dal Consiglio comunale.

L'elezione dei rappresentanti avviene nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento dei nuovi Consigli. Qualora l'elezione non avvenga entro il termine suddetto, provvede il Sindaco entro quindici giorni dalla scadenza del termine, con un proprio atto comunicato al Consiglio nella prima adunanza. E' fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel caso in cui non si pervenga a decisione.

I rappresentanti dei Comuni possono essere scelti anche tra cittadini non Consiglieri comunali, purché in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere.

In caso di scioglimento di un Consiglio comunale i tre rappresentanti restano in carica sino alla loro surroga da parte della gestione commissariale o da parte del nuovo Consiglio comunale.

Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme stabilite dalla legge n. 154/1981 in quanto compatibile.

Il Consiglio può strutturarsi in Commissioni consiliari permanenti e speciali (13)] (14).

 

(13) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 7

Compiti del Consiglio.

 

[Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Ad esso compete in modo esclusivo oltre all'elezione, a maggioranza assoluta di componenti in carica, della Giunta, del Presidente e del Vice Presidente, l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

a) Statuto dell'Ente e delle Aziende speciali, e sue modificazioni ed integrazioni, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

b) approvazione del piano pluriennale di opere e di interventi e dei piani annuali di attuazione, e gli altri atti di contenuto programmatorio;

c) i bilanci annuali, pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, le relazioni programmatiche, i piani finanziari e i programmi delle opere e degli interventi;

d) la nomina del revisore dei conti;

e) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

f) le convenzioni, i protocolli d'intesa con altri enti e soggetti pubblici o privati, la costituzione e la modificazione di forme associative;

g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

h) la costituzione di aziende speciali, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento e l'assunzione in gestione di attività o servizi mediante convenzione;

i) la contrazione di mutui;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alle somministrazioni e alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzione di competenza della Giunta, del Segretario generale o di altri funzionari dirigenti;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni.

Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Qualora il Consiglio non deliberi entro i suddetti termini o comunque entro trenta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari entro quindici giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con proprio atto comunicato al Consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione scattano i provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza (15)] (16).

 

(15) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 8

Validità delle sedute del Consiglio.

 

[Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.

La seconda convocazione potrà aver luogo dopo ventiquattro ore dalla prima convocazione e sarà valida per deliberare in ordine a tutte le competenze del Consiglio previste all'art. 7, fatte salve disposizioni diverse previste dalle leggi e dal presente Statuto (17)] (18).

 

(17) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 9

Convocazione delle sedute di Consiglio.

 

[Il Consiglio si riunisce tutte le volte che sono prescritte dalla legge e dai regolamenti. Il Consiglio si riunisce inoltre ove il Presidente lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche e lo svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno quattro giorni prima del termine fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica o consegnata al domicilio del Consigliere che dallo stesso sarà stato appositamente eletto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta (19)] (20).

 

(19) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 10

Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.

 

[Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza la presidenza spetta al Vice Presidente.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno] (21).

 

(21) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 11

Durata in carica del Consiglio.

 

[Il Consiglio dura in carica quanto durano in carica i Consigli dei Comuni membri. Decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli dei medesimi. Nel periodo che intercorre tra la data della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri e la convalida degli eletti da parte del Consiglio della Comunità montana, il Consiglio può adottare soltanto gli atti dichiarati dalla legge urgenti, e improrogabili (22).

I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.

I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciato dal Consiglio decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati, in conformità della normativa di cui all'art. 6. Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento] (23).

 

(22) Comma così modificato con avviso pubblicato nel B.U. 27 settembre 1995, n. 48, ad integrazione delle modifiche apportate allo Statuto, pubblicate nel supp. ord. al Bollettino Ufficiale - serie generale - n. 43 del 23 agosto 1995 e per rendere le stesse conformi alla deliberazione del Consiglio n. 111/1994.

(23) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 12

La Giunta - Composizione.

 

[La Giunta della Comunità montana è costituita:

- dal Presidente e dal vice Presidente eletti dal Consiglio con votazione separata a maggioranza assoluta dei componenti;

- da numero tre Assessori eletti dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti (24)] (25).

 

(24) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(25) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 13

Compiti della Giunta.

 

[La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale e dei Funzionari Dirigenti.

Riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso (26)] (27).

 

(26) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(27) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 14

Riunioni della Giunta.

 

[La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:

- in sessione ordinaria ogni mese;

- in sessione straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei membri della Giunta medesima.

La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.

La Giunta delibera a maggioranza, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Possono essere invitati alle riunioni di Giunta, a titolo consultivo, amministratori, tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria] (28).

 

(28) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 15

Durata in carica della Giunta.

 

[Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità e possono essere rieletti.

La decadenza dalla carica di consigliere della Comunità comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

L'assenza a tre sedute ordinarie consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo la procedura prevista dal precedente art. 11.

Il Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta possono essere revocati dall'Ufficio in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

La revoca non produce effetto se entro quaranta giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate] (29).

 

(29) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 16

Il Presidente.

 

[Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi, nonché all'esecuzione degli atti.

Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovraintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni trasferite o delegate alla Comunità montana.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento dallo stesso preventivamente classificati tali (30)] (31).

 

(30) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera 35/95 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 17

Revisore dei conti.

 

[La nomina del revisore dei conti è disciplinata dalla legge n. 68/1993 e dalle disposizioni che regolano la revisione economico-finanziaria degli Enti locali (32)] (33).

 

(32) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(33) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 18

Il Segretario generale della Comunità montana.

 

[La Comunità montana ha un Segretario generale titolare, dipendente di ruolo.

Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli Uffici, coordinandone l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

È previsto un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento dallo stesso classificati tali. Il regolamento del personale determina la qualifica e la funzione del Vice Segretario.

La disciplina di cui al cap. XIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 e di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabile, in ordine alla responsabilità e alle competenze rispettivamente del Segretario generale e dei Dirigenti della Comunità montana, si applica mediante il regolamento in osservanza dell'art. 7 del decreto legislativo 10 dicembre 1993, n. 470 e successive modifiche ed integrazioni (34)] (35).

 

(34) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(35) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 19

Direttore tecnico.

 

[È prevista la figura del direttore tecnico.

Il regolamento ne determina la qualifica e la funzione (36)] (37).

 

(36) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(37) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 20

Struttura organizzativa della Comunità montana.

 

[Il regolamento e la pianta organica del personale della Comunità montana disciplinano l'organizzazione degli uffici in base ai criteri di autonomia, funzionalità, economicità e separazione delle competenze di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

La Comunità montana provvede allo svolgimento delle funzioni proprie e delegate con personale in organico impiegatizio e forestale, direttamente assunto ovvero trasferito dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni membri.

Il contingente organico è determinato nel regolamento del personale da approvarsi secondo le procedure previste dall'art. 29.

Il regolamento, nel determinare le qualifiche ed i profili professionali del personale tiene conto della previsione degli artt. 51, 52, 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di competenza e responsabilità del Segretario generale e dei dirigenti.

È prevista la copertura dei posti ai sensi del 5° comma dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e modificazioni.

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento prevede collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Al personale amministrativo e tecnico inquadrato nei ruoli della Comunità montana si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti degli Enti locali, ai sensi dell'art. 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per lo svolgimento delle funzioni delegate e trasferite, la Regione, al Provincia e i Comuni membri o altri Enti pubblici provvedono, d'intesa con la Comunità montana a mettere a disposizione della stessa il personale necessario, provvedendo ai relativi oneri finanziari.

La Regione provvede ai sensi della L.R. 8/1981 e successive modificazioni ed integrazioni (38)] (39).

 

(38) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(39) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 21

Personale forestale.

 

[Per la realizzazione degli interventi previsti nei piani pluriennali ed annuali riconducibili alla sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale e del contatto integrativo regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, la Comunità montana utilizza il personale forestale riconosciuto dalla Regione (40)] (41).

 

(40) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(41) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 22

Attività amministrativa.

 

[La Comunità montana ispira la propria azione amministrativa ai principi della partecipazione, trasparenza e responsabilità secondo le norme definite nello Statuto e nei regolamenti, nel rispetto dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Alla Comunità montana si applicano, per lo svolgimento dei compiti relativi ai servizi pubblici di propria competenza, le leggi che disciplinano gli Enti locali (42)] (43).

 

(42) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(43) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 23

Controlli e procedimenti.

 

[Si applicano alla Comunità montana le norme sul controllo degli atti e sugli Organi degli Enti locali previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 e successive integrazioni e modificazioni (44)] (45).

 

(44) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(45) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 24

Gestione finanziaria.

 

[La Comunità montana gestisce le risorse finanziarie ad essa assegnate secondo lo Statuto e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato nel rispetto dei principi e modalità previste dall'art. 29.

Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina anche la revisione economico-finanziaria da attuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le forme di controllo economico interno della gestione.

Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i fondi costituiti:

a) da assegnazioni di finanziamenti dallo Stato, dalla Regione e da Enti volti ad attuare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) dal contributo associativo dei Comuni membri;

c) da eventuali committenze, lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi;

d) da introiti derivanti da committenze di privati consentite dalla legge per l'esecuzione di lavori nel territorio di competenza la cui natura è riconducibile alle finalità della Comunità montana e alla mansionistica cui può essere impiegata la propria struttura organizzativa e il personale forestale (46)] (47).

 

(46) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(47) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 25

Finanziamento della Comunità.

 

[ (48)] (49).

 

(48) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n.

111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(49) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 26

Demanio e patrimonio.

 

[La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102] (50).

 

(50) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 27

Indennità e rimborso delle spese ai componenti degli organi della Comunità montana.

 

[La materia è regolata dalla legge 23 marzo 1981, n. 93, dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive integrazioni e modificazioni delle norme che riguardano lo status degli Amministratori degli Enti locali (51)] (52).

 

(51) Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio 1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;

 

- delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio 1995.

 

Il testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.

(52) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 28

Adesione all'UNCEM e ad altre associazioni.

 

[La Comunità montana potrà aderire all'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani (UNCEM) e ad altre associazioni, previa deliberazione del Consiglio] (53).

 

(53) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 29

Integrazioni e modifiche allo Statuto.

 

[Le integrazioni e modifiche al presente Statuto, devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel qual caso e sufficiente la maggioranza semplice.

Anche per le modifiche dello Statuto deve seguire il momento della partecipazione prevista] (54).

 

(54) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 30

Estinzione della Comunità.

 

[La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (55).

 

(55) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 31

Norma transitoria.

 

[Entro trenta giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori] (56).

 

 

 

(56) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.