L.R.
11 marzo 1974, n. 19 (1).
Comunità
montana zona omogenea «H». Approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1974, n. 9, edizione straordinaria.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera g), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.
Articolo
unico
[È
approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23,
lo Statuto della Comunità montana «Monte Peglia e Selva di Meana» - zona
omogenea «H», con sede in San Venanzo, nel testo allegato alla presente legge.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
STATUTO
(4)
Art.
1
Costituzione
e sede della Comunità montana.
[Tra
i comuni di Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Fabro,
Ficulle, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Montegabbione, Monteleone di
Orvieto, Orvieto, Parrano, San Venanzo, Todi, i cui territori classificati
montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n.
991 e articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e degli artt. 1, 2, 3
e 4 della L.R. 1° aprile 1985, n. 12, ricadono nella zona omogenea «H»
rideterminata con modifica della L.R. 6 settembre 1972, n. 23 ai sensi
dell'art. 6 della citata L.R. n. 12/1985, ai sensi dell'art. 3 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, è costituita la Comunità del «Monte Peglia e Selva di
Meana» Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n.
1102/1971.
La
Comunità montana ha sede in San Venanzo con ufficio distaccato ad Orvieto (5)]
(6).
(4)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(5)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, con L.R. 10 luglio 1986, n. 27.
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
2
Norme
che regolano la Comunità montana.
[La
Comunità montana è Ente locale regolato dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dal decreto legislativo n. 29/1993, dalla
legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalla legge regionale n. 23/1972 e le eventuali
leggi successive che lo riguardano, nonché dal presente Statuto.
Fatto
salvo quanto dispone l'art. 29 per lo Statuto, si intendono automaticamente
recepite e applicabili le norme delle leggi aventi per oggetto la Comunità
montana che intervengono a modificare e ad integrare quelle elencate al
precedente capoverso e quelle citate nel presente Statuto (7)] (8).
(7)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
3
Scopi
della Comunità.
[La
Comunità organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:
a)
formulare ed aggiornare con la partecipazione delle popolazioni interessate,
degli enti locali, sindacati ed associazioni, il piano pluriennale per lo
sviluppo economico e sociale delle zone al fine di concorrere a realizzare una
politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le
zone
montane ed il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del
programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo nell'ambito del
quale il piano zonale stesso dovrà essere organicamente inserito e coordinato e
al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura;
b)
predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi intesi a dotare il
territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di
bonifica montana, delle infrastrutture dei servizi civili idonei a consentire
migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato
sviluppo
economico;
c)
individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una
economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla
valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;
d)
fornire alle popolazioni residenti nella zona riconoscendo alle stesse le
funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti
necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti
dall'ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del
territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso
conseguenti;
e)
favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della
zona;
f)
redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche
della Regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, di cui si dovrà
tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di
fabbricazione e dei piani generali di bonifica] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
4
Attuazione
dei fini istituzionali.
[Nell'espletamento
dei propri fini istituzionali la Comunità montana:
a)
può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli
stessi delegata a svolgerle;
b)
può, per l'attuazione di tutti gli interventi che riguardano in modo specifico
uno o più Comuni della Comunità, affidare ai Comuni interessati la
realizzazione degli interventi garantendo loro l'aiuto necessario a questo
fine;
c)
può prendere in concessione i terreni di proprietà della ASFD e del demanio
regionale e può inoltre acquistare o prendere in affitto e gestire terreni
compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati,
pascoli o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102 del
1971 e cedere in fitto con preferenza assoluta a cooperative o associazioni di
lavoratori produttori agricoli che abbiano finalità sociali e caratteristiche
demografiche;
d)
può promuovere forme associative e cooperative per i fini di cui alla
precedente lettera c);
e)
può espropriare terreni in conformità dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102, non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche
parzialmente boscati, per giungere ad una generale ed omogenea ricomposizione
fondiaria per una utilizzazione razionale ed economica delle risorse agricole
della zona] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
5
Organi
della Comunità.
[Sono
organi della Comunità montana:
-
il Consiglio;
-
la Giunta;
-
il Presidente (11)] (12).
(11)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e integrazione
allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata resa esecutiva
dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
6
Il
Consiglio - composizione.
[Il
Consiglio della Comunità montana è formato dai rappresentanti dei Comuni
membri.
Il
Comune membro è rappresentato dal Sindaco o suo delegato, quale membro di
diritto, da un membro di maggioranza e da uno di minoranza eletti dal Consiglio
comunale.
L'elezione
dei rappresentanti avviene nel termine di quarantacinque giorni
dall'insediamento dei nuovi Consigli. Qualora l'elezione non avvenga entro il
termine suddetto, provvede il Sindaco entro quindici giorni dalla scadenza del
termine, con un proprio atto comunicato al Consiglio nella prima adunanza. E'
fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n.
142, nel caso in cui non si pervenga a decisione.
I
rappresentanti dei Comuni possono essere scelti anche tra cittadini non
Consiglieri comunali, purché in possesso dei requisiti per l'elezione a
Consigliere.
In
caso di scioglimento di un Consiglio comunale i tre rappresentanti restano in
carica sino alla loro surroga da parte della gestione commissariale o da parte
del nuovo Consiglio comunale.
Si
applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme stabilite dalla legge
n. 154/1981 in quanto compatibile.
Il
Consiglio può strutturarsi in Commissioni consiliari permanenti e speciali
(13)] (14).
(13)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e 27
è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
7
Compiti
del Consiglio.
[Il
Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Ad
esso compete in modo esclusivo oltre all'elezione, a maggioranza assoluta di
componenti in carica, della Giunta, del Presidente e del Vice Presidente,
l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
a)
Statuto dell'Ente e delle Aziende speciali, e sue modificazioni ed
integrazioni, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
b)
approvazione del piano pluriennale di opere e di interventi e dei piani annuali
di attuazione, e gli altri atti di contenuto programmatorio;
c)
i bilanci annuali, pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, le
relazioni programmatiche, i piani finanziari e i programmi delle opere e degli
interventi;
d)
la nomina del revisore dei conti;
e)
la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante
organiche e le relative variazioni;
f)
le convenzioni, i protocolli d'intesa con altri enti e soggetti pubblici o
privati, la costituzione e la modificazione di forme associative;
g)
l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
partecipazione;
h)
la costituzione di aziende speciali, la partecipazione dell'Ente a società di
capitali, l'affidamento e l'assunzione in gestione di attività o servizi
mediante convenzione;
i)
la contrazione di mutui;
l)
le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle
relative alle locazioni di immobili ed alle somministrazioni e alle forniture
di beni e servizi a carattere continuativo;
m)
gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e
le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del
Consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino
nella ordinaria amministrazione di funzione di competenza della Giunta, del
Segretario generale o di altri funzionari dirigenti;
n)
la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti,
aziende ed istituzioni.
Le
nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni
dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente
incarico. Qualora il Consiglio non deliberi entro i suddetti termini o comunque
entro trenta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il
Presidente, sentiti i capigruppo consiliari entro quindici giorni dalla
scadenza del termine, provvede alle nomine con proprio atto comunicato al
Consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione scattano i
provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Le
deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono
essere adottate in via di urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle
attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio
nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza (15)] (16).
(15)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
8
Validità
delle sedute del Consiglio.
[Il
Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi
componenti in carica.
In
seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti
in carica.
La
seconda convocazione potrà aver luogo dopo ventiquattro ore dalla prima
convocazione e sarà valida per deliberare in ordine a tutte le competenze del
Consiglio previste all'art. 7, fatte salve disposizioni diverse previste dalle
leggi e dal presente Statuto (17)] (18).
(17)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente per
oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera n.
35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio
1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
9
Convocazione
delle sedute di Consiglio.
[Il
Consiglio si riunisce tutte le volte che sono prescritte dalla legge e dai
regolamenti. Il Consiglio si riunisce inoltre ove il Presidente lo ritenga
necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri
in carica.
Le
sedute del Consiglio sono pubbliche e lo svolgimento è disciplinato da apposito
regolamento.
La
convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso raccomandato
da spedirsi almeno quattro giorni prima del termine fissato per la riunione.
In
caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica o
consegnata al domicilio del Consigliere che dallo stesso sarà stato
appositamente eletto.
L'avviso
di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno della seduta (19)] (20).
(19)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
10
Procedimento
di discussione delle sedute del Consiglio.
[Il
Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza la presidenza spetta al
Vice Presidente.
Dopo
l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre
consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che
segrete.
Gli
scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui
accertano il risultato delle votazioni.
Il
Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del
giorno] (21).
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
11
Durata
in carica del Consiglio.
[Il
Consiglio dura in carica quanto durano in carica i Consigli dei Comuni membri.
Decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli dei
medesimi. Nel periodo che intercorre tra la data della pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione della maggioranza dei
Consigli dei Comuni membri e la convalida degli eletti da parte del Consiglio
della Comunità montana, il Consiglio può adottare soltanto gli atti dichiarati
dalla legge urgenti, e improrogabili (22).
I
membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi
motivo, del loro mandato.
I
consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del
Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è
pronunciato dal Consiglio decorso il termine di dieci giorni dalla
notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza,
comunicata anche al Comune di appartenenza.
I
consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono
stati nominati, in conformità della normativa di cui all'art. 6. Restano
comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza
di cui al precedente terzo comma.
Il
Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei
propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento] (23).
(22)
Comma così modificato con avviso pubblicato nel B.U. 27 settembre 1995, n. 48,
ad integrazione delle modifiche apportate allo Statuto, pubblicate nel supp.
ord. al Bollettino Ufficiale - serie generale - n. 43 del 23 agosto 1995 e per
rendere le stesse conformi alla deliberazione del Consiglio n. 111/1994.
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
12
La
Giunta - Composizione.
[La
Giunta della Comunità montana è costituita:
-
dal Presidente e dal vice Presidente eletti dal Consiglio con votazione
separata a maggioranza assoluta dei componenti;
-
da numero tre Assessori eletti dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza
assoluta dei componenti (24)] (25).
(24)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(25)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
13
Compiti
della Giunta.
[La
Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla
legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del
Presidente, del Segretario Generale e dei Funzionari Dirigenti.
Riferisce
annualmente al Consiglio sulle proprie attività, ne attua gli indirizzi
generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso
(26)] (27).
(26)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(27)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
14
Riunioni
della Giunta.
[La
Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:
-
in sessione ordinaria ogni mese;
-
in sessione straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o
lo richieda un terzo dei membri della Giunta medesima.
La
Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.
La
Giunta delibera a maggioranza, con la presenza della maggioranza dei suoi
membri.
Possono
essere invitati alle riunioni di Giunta, a titolo consultivo, amministratori,
tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria] (28).
(28)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
15
Durata
in carica della Giunta.
[Il
Presidente, il Vice Presidente e i componenti la Giunta restano in carica per
la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della
Comunità e possono essere rieletti.
La
decadenza dalla carica di consigliere della Comunità comporta automaticamente
la decadenza da membro della Giunta.
L'assenza
a tre sedute ordinarie consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo
la procedura prevista dal precedente art. 11.
Il
Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta possono essere revocati
dall'Ufficio in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo
dei componenti il Consiglio.
La
revoca non produce effetto se entro quaranta giorni il Consiglio non provvede
alla sostituzione delle persone revocate] (29).
(29)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
16
Il
Presidente.
[Il
Presidente è il legale rappresentante dell'Ente, convoca e presiede il
Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento degli Uffici e dei
Servizi, nonché all'esecuzione degli atti.
Il
Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e
dai Regolamenti e sovraintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni
trasferite o delegate alla Comunità montana.
Il
Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o
impedimento dallo stesso preventivamente classificati tali (30)] (31).
(30)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera 111/1994 è stata resa
esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
35/95 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15 maggio
1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
17
Revisore
dei conti.
[La
nomina del revisore dei conti è disciplinata dalla legge n. 68/1993 e dalle
disposizioni che regolano la revisione economico-finanziaria degli Enti locali
(32)] (33).
(32)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(33)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
18
Il
Segretario generale della Comunità montana.
[La
Comunità montana ha un Segretario generale titolare, dipendente di ruolo.
Il
Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente
sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli Uffici,
coordinandone l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile
dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e
partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
È
previsto un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del
Segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza
o impedimento dallo stesso classificati tali. Il regolamento del personale
determina la qualifica e la funzione del Vice Segretario.
La
disciplina di cui al cap. XIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 e di cui agli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto
applicabile, in ordine alla responsabilità e alle competenze rispettivamente
del Segretario generale e dei Dirigenti della Comunità montana, si applica
mediante il regolamento in osservanza dell'art. 7 del decreto legislativo 10
dicembre 1993, n. 470 e successive modifiche ed integrazioni (34)] (35).
(34)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(35)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
19
Direttore
tecnico.
[È
prevista la figura del direttore tecnico.
Il
regolamento ne determina la qualifica e la funzione (36)] (37).
(36)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(37)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
20
Struttura
organizzativa della Comunità montana.
[Il
regolamento e la pianta organica del personale della Comunità montana
disciplinano l'organizzazione degli uffici in base ai criteri di autonomia,
funzionalità, economicità e separazione delle competenze di cui all'art. 51
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
La
Comunità montana provvede allo svolgimento delle funzioni proprie e delegate
con personale in organico impiegatizio e forestale, direttamente assunto ovvero
trasferito dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni membri.
Il
contingente organico è determinato nel regolamento del personale da approvarsi
secondo le procedure previste dall'art. 29.
Il
regolamento, nel determinare le qualifiche ed i profili professionali del
personale tiene conto della previsione degli artt. 51, 52, 53 della legge 8
giugno 1990, n. 142 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in
materia di competenza e responsabilità del Segretario generale e dei dirigenti.
È
prevista la copertura dei posti ai sensi del 5° comma dell'art. 51 della legge
8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e modificazioni.
Per
obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento prevede
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Al personale
amministrativo e tecnico inquadrato nei ruoli della Comunità montana si
applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico
dei dipendenti degli Enti locali, ai sensi dell'art. 51, comma 8, della legge 8
giugno 1990, n. 142. Per lo svolgimento delle funzioni delegate e trasferite,
la Regione, al Provincia e i Comuni membri o altri Enti pubblici provvedono,
d'intesa con la Comunità montana a mettere a disposizione della stessa il
personale necessario, provvedendo ai relativi oneri finanziari.
La
Regione provvede ai sensi della L.R. 8/1981 e successive modificazioni ed
integrazioni (38)] (39).
(38)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(39)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
21
Personale
forestale.
[Per
la realizzazione degli interventi previsti nei piani pluriennali ed annuali
riconducibili alla sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale e
del contatto integrativo regionale per i lavoratori addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, la Comunità montana
utilizza il personale forestale riconosciuto dalla Regione (40)] (41).
(40)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(41)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
22
Attività
amministrativa.
[La
Comunità montana ispira la propria azione amministrativa ai principi della
partecipazione, trasparenza e responsabilità secondo le norme definite nello
Statuto e nei regolamenti, nel rispetto dei principi della legge 8 giugno 1990,
n. 142 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alla
Comunità montana si applicano, per lo svolgimento dei compiti relativi ai
servizi pubblici di propria competenza, le leggi che disciplinano gli Enti
locali (42)] (43).
(42)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(43)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
23
Controlli
e procedimenti.
[Si
applicano alla Comunità montana le norme sul controllo degli atti e sugli
Organi degli Enti locali previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla
legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 e successive integrazioni e modificazioni
(44)] (45).
(44)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(45)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
24
Gestione
finanziaria.
[La
Comunità montana gestisce le risorse finanziarie ad essa assegnate secondo lo
Statuto e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato
nel rispetto dei principi e modalità previste dall'art. 29.
Il
regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina anche la
revisione economico-finanziaria da attuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 8
giugno 1990, n. 142, nonché le forme di controllo economico interno della
gestione.
Alle
spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i
fondi costituiti:
a)
da assegnazioni di finanziamenti dallo Stato, dalla Regione e da Enti volti ad
attuare il perseguimento degli scopi istituzionali;
b)
dal contributo associativo dei Comuni membri;
c)
da eventuali committenze, lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi;
d)
da introiti derivanti da committenze di privati consentite dalla legge per
l'esecuzione di lavori nel territorio di competenza la cui natura è
riconducibile alle finalità della Comunità montana e alla mansionistica cui può
essere impiegata la propria struttura organizzativa e il personale forestale
(46)] (47).
(46)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(47)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
25
Finanziamento
della Comunità.
[
(48)] (49).
(48)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n.
111/1994
è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(49)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
26
Demanio
e patrimonio.
[La
Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge
3 dicembre 1971, n. 1102] (50).
(50)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
27
Indennità
e rimborso delle spese ai componenti degli organi della Comunità montana.
[La
materia è regolata dalla legge 23 marzo 1981, n. 93, dalla legge 27 dicembre
1985, n. 816 e successive integrazioni e modificazioni delle norme che
riguardano lo status degli Amministratori degli Enti locali (51)] (52).
(51)
Il testo attuale degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 (ora riuniti in un solo articolo «Gestione finanziaria») e
27 è quello risultante dalle modifiche effettuate mediante i seguenti atti:
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 111 del 7 novembre 1994 avente
oggetto «chiarimenti al CO.RE.CO. alla delibera di Consiglio n. 31 del 9 maggio
1994 avente per oggetto: L.R. 23 marzo 1994, n. 9, adeguamento, modifica e
integrazione allo Statuto. Prima attuazione». La delibera n. 111/1994 è stata
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 4684 del 5 dicembre 1994;
-
delibera del Consiglio della Comunità montana n. 35 del 27 aprile 1995 avente
per oggetto: «seconda attuazione dell'adeguamento dello Statuto». La delibera
n. 35/1995 è stata resa esecutiva dal CO.RE.CO con decisione n. 1919 del 15
maggio 1995.
Il
testo di tali modifiche è stato pubblicato nel B.U. 23 agosto 1995, n. 43, S.O.
(52)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
28
Adesione
all'UNCEM e ad altre associazioni.
[La
Comunità montana potrà aderire all'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani
(UNCEM) e ad altre associazioni, previa deliberazione del Consiglio] (53).
(53)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
29
Integrazioni
e modifiche allo Statuto.
[Le
integrazioni e modifiche al presente Statuto, devono riportare il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, salvo il
caso di modifiche fissate per legge, nel qual caso e sufficiente la maggioranza
semplice.
Anche
per le modifiche dello Statuto deve seguire il momento della partecipazione
prevista] (54).
(54)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
30
Estinzione
della Comunità.
[La
Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la
ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la
zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (55).
(55)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
31
Norma
transitoria.
[Entro
trenta giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte della Regione,
il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, del Vice
Presidente e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori]
(56).
(56)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera g), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.