L.R. 29 marzo 1974, n. 24 (1).

Designazione medici specializzati in materia di assistenza ai fini della costituzione dei Comitati comunali O.N.M.I.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 aprile 1974, n. 12.

 

 

Art. 1

Oggetto e destinatari della delega.

 

L'esercizio della funzione amministrativa regionale in materia di designazione del componente medico previsto dall'art. 4, punto 10 del D.L. 5 settembre 1938, n. 2008 e successiva modificazione, art. 3 della legge 1° dicembre 1966, n. 1081, concernente i Comitati comunali O.N.M.I., è delegato ai Comuni, in attuazione degli articoli 118 della Costituzione e 13 e 71 dello Statuto.

 

 

Art. 2

Vigilanza.

 

La funzione di vigilanza spetta alla Giunta regionale, alla quale i Comuni trasmettono copia degli atti adottati nell'esercizio della attribuzione delegata.