L.R.
29 marzo 1974, n. 24 (1).
Designazione
medici specializzati in materia di assistenza ai fini della costituzione dei
Comitati comunali O.N.M.I.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 aprile 1974, n. 12.
Art.
1
Oggetto
e destinatari della delega.
L'esercizio
della funzione amministrativa regionale in materia di designazione del
componente medico previsto dall'art. 4, punto 10 del D.L. 5 settembre 1938, n.
2008 e successiva modificazione, art. 3 della legge 1° dicembre 1966, n. 1081,
concernente i Comitati comunali O.N.M.I., è delegato ai Comuni, in attuazione
degli articoli 118 della Costituzione e 13 e 71 dello Statuto.
Art.
2
Vigilanza.
La
funzione di vigilanza spetta alla Giunta regionale, alla quale i Comuni
trasmettono copia degli atti adottati nell'esercizio della attribuzione
delegata.