L.R.
23 aprile 1974, n. 28 (1).
Celebrazione
del trentennale della Liberazione (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 1974, n. 15.
(2)
Vedi, anche, la L.R. 20 gennaio 1976, n. 5.
Art.
1
In
attuazione dei principi sanciti nell'art. 9 della Costituzione e ribaditi negli
articoli 8 e 9 dello statuto della Regione dell'Umbria, con la presente legge
vengono tracciate le linee per la formulazione e la realizzazione di un
programma biennale di iniziative volte a tutelare e valorizzare, in occasione del
trentennale della Liberazione del territorio regionale (1974) e della
Liberazione nazionale (1975), il patrimonio storico, culturale e politico della
Resistenza antifascista, con particolare riguardo allo specifico apporto
offerto alla medesima dalla gente dell'Umbria.
Art.
2
Il
programma delle manifestazioni per il 30° anniversario della Liberazione del
territorio della Regione (1974), riguarderà tra l'altro iniziative dirette a
celebrare:
1)
il sacrificio dei caduti nel corso delle rappresaglie e dei caduti in
combattimento;
2)
la costituzione delle formazioni partigiane;
3)
le rappresaglie subite dalle popolazioni dell'Umbria;
4)
la liberazione di singole zone;
5)
le caratteristiche più significative della collaborazione nella lotta tra le
formazioni locali ed altri gruppi di partigiani, anche stranieri;
6)
il contributo dato da reparti dell'Esercito italiano alla liberazione
dell'Umbria.
Art.
3
Le
celebrazioni per il 30° della Liberazione nazionale (1975) comprenderanno tra
l'altro, le seguenti iniziative:
1)
pubblicazioni di studi e saggi originali riguardanti la lotta antifascista in
Umbria, la sua collocazione nel contesto della Resistenza nazionale, la
partecipazione degli Umbri alle campagne militari condotte in Italia e
all'estero contro il nazifascismo da reparti delle Forze armate regolari
italiane, istituzioni e attività politica nelle zone liberate;
2)
divulgazione della conoscenza storica della Resistenza in tutte le scuole di
ogni ordine e grado;
3)
premi per studi e tesi di laurea sulla storia della Resistenza;
4)
promozione di attività cinematografiche e teatrali e di riprese televisive;
5)
raccolta di materiale documentario ed organizzazione di mostre, anche
permanenti;
6)
convegni di studio e di ricerca;
7)
partecipazione e sostegno a iniziative di altri enti o istituti che si
propongano finalità connesse con quelle perseguite dalla presente legge;
8)
promozione di ogni altra manifestazione, in particolare in occasione delle
celebrazioni del 25 aprile e del 2 giugno.
Art.
4
Per
specifica definizione e realizzazione dei programmi di cui ai precedenti
articoli, viene costituita una consulta regionale, composta di quindici membri
in rappresentanza dei partiti politici già facenti parte del C.L.N., nominati
dal Consiglio regionale su designazione dei partiti stessi, in proporzione
della consistenza numerica dei corrispondenti gruppi consiliari.
La
consulta curerà che alle sue riunioni vengano permanentemente invitati
esponenti di forze politiche già attive nel C.L.N. non rappresentate in Consiglio
regionale.
La
consulta elegge nel proprio seno il presidente a maggioranza assoluta dei
componenti.
È
altresì compito della consulta sollecitare l'adesione partecipativa delle
associazioni partigiane ANPI, FIAP e FINL, della Federazione CGIL, CISL e UIL,
dei reduci dai campi di sterminio nazisti, dei perseguitati politici
antifascisti e degli enti locali, delle Forze armate, delle associazioni
combattentistiche e d'arma, delle varie istituzionali dello Stato e di
esponenti di altre forze sociali o culturali della Regione.
Art.
5
La
consulta viene convocata su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei
suoi componenti.
Deve
riunirsi almeno una volta ogni tre mesi per discutere il programma delle
iniziative e la relazione dell'esecutivo sulla attività svolta.
Art.
6
La
consulta elegge nel proprio seno un comitato esecutivo.
La
consulta potrà nominare commissioni speciali per singole iniziative, chiamando
a farne parte anche membri esterni. Le commissioni sono presiedute da un membro
del comitato.
Art.
7
La
Giunta regionale fornisce alla consulta regionale la sede e mette a
disposizione della medesima il proprio personale, nonché le attrezzature
necessarie.
Art.
8
I
comuni e le province della Regione, d'intesa con la consulta regionale, possono
a loro volta, istituire consulte locali, composte con i criteri di cui all'art.
4 della presente legge e funzionanti in base alle modalità di cui agli articoli
5 e 6, per la definizione e attuazione di iniziative atte a valorizzare e
divulgare gli aspetti caratteristici assunti dalla lotta antifascista nelle
singole zone o nei luoghi di lavoro.
Art.
9
Le
spese per la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge -
calcolate in lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975 - sono a
carico della Regione.
L'onere
predetto sarà imputato ad apposito capitolo di nuova istituzione denominato
«Spese per la celebrazione del trentennale della Liberazione» del bilancio
dell'esercizio 1974 e di quello del bilancio 1975, e ad esso si farà fronte,
per l'anno 1974, mediante prelievo dallo stanziamento del capitolo 311 «Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» per l'esercizio medesimo.
Art.
10
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.