L.R.
26 aprile 1974, n. 30 (1).
Interventi
straordinari a favore dell'Ente di sviluppo nell'Umbria. Costituzione di un
fondo per garanzie fidejussorie.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 1974, n. 15.
Articolo
unico
È
autorizzata la spesa di L. 130.000.000 per la costituzione da parte della
Regione di un fondo per garanzie fidejussorie in favore dell'Ente di sviluppo
nell'Umbria per l'ammortamento dei mutui che il predetto ente dovrà contrarre
con istituti operanti nel settore del credito di miglioramento fondiario ai
fini della realizzazione di opere ammesse ai contributi di cui alla legge 27
ottobre 1966, n. 910.
La
spesa predetta farà carico al cap. 356 di nuova istituzione denominato «Fondo
per garanzie fidejussorie a favore dell'ESU» del bilancio dell'esercizio 1974,
e ad essa si farà fronte con le quote del fondo di cui alla legge 7 agosto
1973, n. 512.
I
fondi non impegnati nell'esercizio di competenza possono essere utilizzati
negli esercizi successivi.