L.R.
21 maggio 1974, n. 33 (1).
Interventi
nel settore del turismo e industria alberghiera.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 maggio 1974, n. 18.
TITOLO
I
Realizzazione
centri turistici
Art.
1
La
Regione dispone la erogazione di contributi a fondo perduto agli Enti locali
territoriali al fine di favorire la realizzazione di centri turistici o il
potenziamento ed il completamento di quelli esistenti, nelle zone dei laghi
Trasimeno e Piediluco; delle acque termali e minerali di Sangemini-Acquasparta,
Nocera Umbra-Gualdo Tadino; nelle zone montane della Valnerina con particolare
riguardo a Forca Canapine,
dello
Spoletino, del Folignate, dei monti Martani, del Peglia, dell'alta valle del
Tevere con particolare riguardo per Pietralunga; dei centri storici di Amelia,
Assisi, Città di Castello, Gubbio, Narni, Orvieto e Todi.
Art.
2
Per
Centro turistico si intende un complesso unitario organizzato e razionalmente
integrato di servizi turistici, costituito da attrezzature ricettive,
pararicettive e complementari all'attività turistica.
Il
Centro turistico deve corrispondere alle previsioni degli strumenti urbanistici
esistenti ed alla logica delle esigenze comprensoriali.
Art.
3
I
finanziamenti sono attribuiti nella forma del contributo a fondo perduto fino
al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e sono riservati agli Enti
locali territoriali, singoli o associati.
Qualora
si intenda ottenere anche il contributo del 3 per cento sul capitale concesso a
mutuo, di cui al successivo art. 8, la relativa richiesta deve essere contenuta
nella stessa domanda, indicando l'Istituto finanziario prescelto per
l'operazione.
Art.
4
I
contributi di cui al primo comma del precedente articolo sono assegnati dalla
Giunta regionale, su programma approvato dal Consiglia regionale, sentito il
parere delle Comunità montane interessate, con riferimento alle esigenze e alle
finalità della programmazione regionale; quelli di cui al secondo comma, dalle
Province con le modalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10.
La
concessione del contributo a fondo perduto costituisce titolo per l'ottenimento
del contributo del 3 per cento sul capitale concesso a mutuo.
Art.
5
Le
domande per l'ottenimento del contributo a fondo perduto debbono essere
indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge corredate dei seguenti documenti:
a)
progetto di massima contenente la descrizione delle caratteristiche e della
ubicazione del centro turistico;
b)
preventivo di spesa;
c)
piano finanziario.
Qualora
sia stato anche richiesto il contributo di cui al secondo comma dell'art. 3
della presente legge, la Giunta regionale, dopo aver adottato la decisione
sull'assegnazione del contributo a fondo perduto, trasmette la domanda alla
Provincia competente per territorio.
Art.
6
I
contributi a fondo perduto sono liquidati in un'unica soluzione entro quindici
giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dell'esecuzione delle opere.
Art.
7
I
contributi che non vengono utilizzati per le finalità previste dall'art. 2
della presente legge vengono revocati con provvedimento del Presidente della
Giunta regionale.
TITOLO
II
Rifinanziamento
legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10
Art.
8
È
rifinanziata la legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, limitatamente alla
erogazione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 4 della stessa legge
e secondo le modalità in essa stabilite.
La
localizzazione delle iniziative nelle zone indicate all'art. 1 della presente
legge costituisce titolo preferenziale per l'ottenimento dei finanziamenti.
Agli
Enti locali territoriali, singoli o associati, i contributi sono erogati per la
creazione o il potenziamento e il completamento di attrezzature ricettive e
della ristorazione, pararicettive e complementari dell'attività turistica; agli
altri soggetti, di cui alle lett. b), c), d) dell'art. 3 della medesima legge
n. 10 del 1973, soltanto per le attrezzature ricettive e della ristorazione.
I
contributi di cui al comma precedente sono concessi dalle Province cui sono
delegate le funzioni amministrative.
TITOLO
III
Autorizzazione
di spesa
Art.
9
Per
la concessione dei contributi di cui al titolo I della presente legge è
disposta, per ciascuno degli anni 1974 e 1975, la spesa di lire 500.000.000 con
imputazione al cap. 452, titolo II, sez. V, rubrica I, di nuova istituzione,
denominato «Contributo sulla spesa per la realizzazione, il potenziamento e il
completamento di centri turistici».
Art.
10
Per
la concessione dei contributi di cui al titolo II della presente legge sono
autorizzati i seguenti limiti di impegno:
esercizio
1974lire 190.000.000esercizio 1975lire 190.000.000
Le
annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di
impegno sono così determinate:
lire
190.000.000 per l'esercizio 1974;
lire
380.000.000 per ciascun esercizio dal 1975 al 1993;
lire
190.000.000 per l'esercizio 1994.
Agli
oneri predetti si farà fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art.
11
Le
somme stanziate in ciascun esercizio di cui ai precedenti artt. 9 e 10, non
impegnate nell'esercizio medesimo, nonché quelle che si rendano disponibili per
effetto di revoca dei contributi o di rinuncia ai medesimi, sono utilizzabili
negli esercizi successivi.
Art.
12
Ai
fini della gestione della delega di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della
presente legge, è disposto per il biennio 1974-1975 un contributo annuo di lire
15 milioni per la provincia di Perugia e di lire 7.500.000 per la provincia di
Terni, con imputazione al cap. 453 «Contributi alle Province di Perugia e Terni
sulle spese generali per la gestione della delega in materia turistica ed
alberghiera».
Art.
13
Per
l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 9 e 12, la Giunta
regionale è autorizzata a contrarre - alle migliori condizioni del mercato
finanziario - mutui dell'importo netto complessivo di lire 1.045.000.000, della
durata massima di trenta anni (2).
Le
somme ricavate dai mutui saranno iscritte nei bilanci degli esercizi 1974 e
1975, nella parte entrata, al cap. 90 «Mutui».
La
somministrazione delle somme relative alle spese previste nel bilancio
dell'esercizio 1975 dovrà avvenire dopo il 31 dicembre 1974.
Le
rate di ammortamento dei mutui, calcolate complessivamente in annue lire
152.050.000, faranno carico ai bilanci degli esercizi dal 1976 al 2005 con
imputazione al cap. 4710 e saranno vincolate specificamente a favore
dell'istituto mutuante. Tali spese sono dichiarate obbligatorie a tutti gli
effetti (3).
Al
relativo onere sarà fatto fronte, per l'anno 1974, e per quelli successivi, con
mezzi ordinari di bilancio (4).
(2)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 25 giugno 1976, n. 25.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 25 giugno 1976, n. 25.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 23 gennaio 1975, n. 8.