L.R.
30 maggio 1974, n. 38 (1).
Stralcio
per l'anno 1973 del Programma regionale di sviluppo in attuazione dei
finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Interventi
a favore dell'agricoltura (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 luglio 1974, n. 20.
(2)
Vedi, anche, la L.R. 26 aprile 1977, n. 18.
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. b), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[In
attesa dell'adozione di programmi pluriennali in favore dell'agricoltura
previsti dal Piano regionale di sviluppo, tenuta presente l'urgente necessità
di assicurare la prosecuzione di interventi previsti dalla legge 27 ottobre
1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, con le norme e le
modalità
stabilite
dalla stessa, in quanto applicabili, sono autorizzati i seguenti impegni di
spesa riferiti alle provvidenze di cui ai sottoindicati articoli della legge
medesima:
a)
art. 5, primo e secondo comma, art. 6, secondo comma e art. 39 - Contributi in
conto capitaleper l'attività dimostrativa e l'assistenza tecnica, nonché
contributi in conto capitale perl'assistenza tecnico- economica alla
cooperazione e per la elaborazione dei pianizonali,L.150.000.000b) art. 7,
primo comma, lettere a) - b) - Contributi in conto capitale per la difesa
fitosanitaria della coltura olivicola e bieticola e della
tabacchicolturaL.100.000.000c) art. 9 - Contributi in conto capitale per il
potenziamento delle strutture cooperativeL.410.000.000d) art. 9 - Contributi in
conto interessi sui mutui ventennali integrativi per il potenziamento delle
strutture cooperativeL.21.000.000e) art. 12 - Contributi in conto interessi sui
prestiti quinquennali per lo sviluppo della meccanizzazione
agricolaL.150.000.000f) art. 13 - Contributi in conto interessi sui prestiti
per lo sviluppo della zootecniaL.100.000.000g) art. 14, primo e secondo comma -
Contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento del patrimonio
zootecnicoL.200.000.000h) art. 15, primo comma, lettera c) - Contributi in conto
capitale per il potenziamento e lo sviluppo della viticolturaL.20.000.000i)
art. 16 - Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture
aziendaliL500.000.000di cui:- per le case dei coltivatori
direttiL.400.000.000;- per l'irrigazioneL.50.000.000;- per impianti di
depurazione porcilaieL.50.000.000.Per le case dei coltivatori diretti, il
contributo potrà essere elevato fino ad un massimo di L.1.200.000, quando
trattasi di piccole opere igienico-sanitarie e di sistemazione.Per gli impianti
di depurazione i contributi saranno erogati con i seguenti criteri:L. 4.000 a
capo per impianti sino a 500 capi;L. 2.500 a capo per impianti con oltre 500
capi.l) art. 16 - Contributi in conto interessi sui mutui ventennali per il
miglioramento
delle
strutture aziendaliL.200.000.000m) art. 17 - Contributi in conto capitale per
lo sviluppo della viabilità rurale e l'approvvigionamento idricoL.180.000.000]
(4)
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Per
i prestiti ed i mutui di cui alle lett. d), e), f), l) dell'articolo
precedente, è assunta la spesa pari alla differenza tra il tasso di interesse
praticato dagli Istituti ed Enti finanziatori e quello del 2 per cento a carico
delle ditte prestatarie e mutuatarie, previsto dalle leggi vigenti dello Stato.
Il
tasso globale praticato dagli Istituti ed Enti finanziatori dovrà essere quello
fissato in apposite convenzioni che gli stessi Istituti ed Enti avranno
stipulato con la Regione.
Il
concorso della Regione è concesso agli Istituti ed Enti finanziatori a partire
dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui al comma precedente] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett.
b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[I
prestiti ed i mutui di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore
di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti,
affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della
terra, singoli ed associati, e di cooperative agricole, sono assistiti dalla
garanzia sussidiaria prevista dall'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910,
tramite il Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2
giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare massimo della eventuale perdita che gli
Istituti ed Enti convenzionati dimostreranno di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.
Gli
Istituti ed Enti convenzionati sono autorizzati ad effettuare, sull'importo
originario dei prestiti o dei mutui accordati ai soggetti di cui al precedente
comma, la trattenuta dello 0,20 per cento da versare al Fondo interbancario di
garanzia, sempreché quest'ultimo accordi la garanzia sussidiaria prevista dal
primo comma del presente articolo.
Alle
operazioni di contributo, prestito e mutuo, di cui alla presente legge, si
applicano le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, in quanto
compatibili] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[L'onere
complessivo di lire 1.560 milioni per l'attuazione degli interventi di cui alle
lett. a), b), c), g), h), i), m) del precedente art. 1 sarà imputato al cap.
347 denominato «Stralcio per l'anno 1973 del Programma regionale di sviluppo -
Interventi in agricoltura» del bilancio dell'esercizio 1974.
L'onere
per gli interventi di cui alle lett. d), e), f), l) del precedente art. 1 è
stabilito in L. 471 milioni, per ciascuno degli anni dal 1974 al 1978, e in L.
221.000.000 per gli anni dal 1979 al 1994.
Negli
stessi importi sono determinate le annualità da iscrivere nei bilanci dei
corrispondenti esercizi.
L'annualità
di L. 221.000.000 relativa ai mutui ventennali con imputazione al bilancio
dell'esercizio 1974 è destinata al pagamento degli interessi di preammortamento
dei mutui medesimi.
Il
predetto onere sarà imputato al cap. 348 di nuova istituzione denominato
«Contributi della Regione nel pagamento degli interessi dei mutui e dei
prestiti di cui all'art. 1 della presente legge del bilancio dell'esercizio
1974 e di quelli successivi.
Agli
oneri di cui alla presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1974, mediante
la disponibilità esistente sullo stanziamento del cap. 460 «Fondo per far
fronte ai provvedimenti legislativi in corso» del bilancio dell'esercizio 1973,
ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 e, per gli esercizi successivi,
mediante la quota del Fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n.
281] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[Le
somme non impegnate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[Le
domande volte ad ottenere le provvidenze stabilite dall'art. 1 della presente
legge, presentate ai dipendenti uffici dell'agricoltura e da questi istruite,
sono trasmesse all'Ente di sviluppo nell'Umbria, corredate dal parere
tecnico-economico.
Apposita
convenzione regolerà i rapporti tra la Regione ed Ente di sviluppo nell'Umbria,
al quale è affidata, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto regionale, la
esecuzione di compiti concernenti la valutazione di ammissibilità delle domande
alle provvidenze previste dalla presente legge, nonché l'accertamento della
rispondenza delle domande stesse alle direttive emanate al riguardo dalla
Regione, anche in riferimento al Piano regionale di sviluppo.
I
dipendenti uffici regionali dell'agricoltura eseguiranno, su richiesta dei
beneficiari delle provvidenze, gli accertamenti di avvenuta esecuzione delle
opere, di perfezionamento degli acquisti e di realizzazione dei programmi di
attività dimostrativa e di assistenza tecnico-economica, in collaborazione con
l'Ente di sviluppo nell'Umbria avvalendosi, ove occorra, degli uffici del
medesimo.
L'Ente
di sviluppo nell'Umbria è tenuto a presentare alla Regione, per l'approvazione,
il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate, unitamente ad
una relazione illustrativa dell'attività svolta.
Il
Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, porrà a disposizione
dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, che provvederà alla loro imputazione in
apposito capitolo del proprio bilancio, le somme necessarie alla attuazione
della presente legge] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
[Apposite
convenzioni regoleranno i rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti ed
Istituti abilitati all'esercizio del credito agrario ai sensi della legge 5
luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle quali
saranno precisati, fra l'altro, i termini, le condizioni e le modalità di
versamento ai predetti Enti ed Istituti da parte della Regione dei contributi
nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
[Per
quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le norme
contenute nella legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed
integrazioni, purché con questa compatibili] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
9
[La
presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione
e dell'art. 65 della Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.