L.R.
21 giugno 1974, n. 39 (1).
Stralcio
del Piano regionale di sviluppo 1973-1975. Contributi alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa per la realizzazione di alloggi da destinare ai propri
soci.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 giugno 1974, n. 22.
Art.
1
La
Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa che intendono costruire alloggi per i propri soci,
contributi in annualità sull'ammontare dei mutui a tal fine contratti con
Istituti di credito a ciò autorizzati secondo le leggi dello Stato.
Il
contributo concesso per un periodo non superiore a 25 anni è pari:
a)
al 4 per cento della spesa ammissibile, esclusi i costi di acquisizione ed
urbanizzazione delle aree, per le cooperative che accedono a mutui ordinari o
che siano finanziate con i fondi dell'art. 68 lett. b) della legge 22 ottobre
1971, n. 865;
b)
all'1,5 per cento della spesa ammissibile, esclusi i costi di acquisizione e di
urbanizzazione delle aree, per le cooperative che accedono a mutui agevolati
con contributo dello Stato (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 28 marzo 1978, n. 11. Vedi, anche,
quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.
Art.
2
La
Regione, per il tramite degli Istituti autonomi per le case popolari, provvederà,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emettere il
bando per la concessione dei contributi di cui all'art. 1.
Art.
3
Le
domande di concessione dei contributi sono presentate all'Istituto autonomo per
le case popolari competente per territorio entro i termini fissati dal bando di
cui all'art. 2, che dovranno essere comunque non inferiori a sei mesi,
corredate dalla documentazione elencata nello schema di bando per la
prenotazione
di contributi statali da parte di cooperative edilizie già approvato dal
Consiglio regionale con Delib.C.R. 29 marzo 1974, n. 1019.
Art.
4
Il
Consiglio regionale procederà entro 120 giorni dalla scadenza del tempo utile
per la presentazione delle domande alla ripartizione dei fondi disponibili su
scala comprensoriale sulla base dei seguenti criteri:
a)
indice di affollamento;
b)
incremento demografico;
c)
numero delle domande pervenute per comprensorio;
d)
esistenza o meno di precedenti contributi statali aventi la stessa finalità.
All'interno
di ogni singolo comprensorio la scelta delle cooperative da ammettere a
contributo verrà fatta secondo i criteri e con le modalità elencate nello
schema di bando per la prenotazione di contributi di cui alla Delib.C.R. 29
marzo 1974, n. 1019.
Art.
5
Le
cooperative o i loro consorzi che saranno ammessi al contributo regionale, di
cui all'art. 1, comma secondo, lett. a), dovranno stipulare con la Regione una
convenzione che fissi le modalità di progettazione e di approvazione dei
progetti, i tempi e i modi di esecuzione dei lavori, i controlli e gli aspetti
tecnici, economici e finanziari dell'intervento, secondo le norme fissate dalla
legge 22 ottobre 1971, n. 865, in quanto applicabili (3).
(3)
Articolo così modificato dall'art. 2, L.R. 28 marzo 1978, n. 11. Vedi, anche,
quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.
Art.
6
La
Giunta regionale concorda con gli Istituti di credito le modalità di erogazione
dei mutui e gli accertamenti tecnici da eseguire.
Art.
7
La
erogazione definitiva del contributo regionale è disposta con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data in cui i
richiedenti avranno fatto pervenire:
a)
il verbale di ultimazione dei lavori firmato dal direttore dei lavori;
b)
la copia del contratto di mutuo con il piano di ammortamento.
Nello
stesso decreto o in altro decreto sono determinate le modalità di erogazione
all'Ente mutuante del contributo posto a carico della Regione.
Art.
8
Gli
alloggi costruiti con i benefici della presente legge saranno assegnati dalle
cooperative ai propri soci secondo i criteri previsti dallo Statuto delle
cooperative stesse, previa esclusione di coloro che non siano in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
Gli
alloggi costruiti con i contributi di cui alla presente legge non possono
essere trasferiti in proprietà individuale ai singoli soci.
In
caso di scioglimento della cooperativa il patrimonio della stessa viene
trasferito gratuitamente al Comune in cui sono ubicati gli alloggi, che
provvederà a gestirli direttamente o tramite il competente Istituto autonomo
per le case popolari.
Art.
9
Per
l'attuazione della presente legge è stabilito in lire 240.000.000 il limite
d'impegno per l'anno 1979. Il relativo onere farà carico ai bilanci degli
esercizi dal 1979 al 2003, con imputazione al cap. 7000, denominato «Contributo
in annualità a favore di cooperative per la costruzione di alloggi a proprietà
indivisa» (4).
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 21, L.R. 27 agosto 1979, n. 55.