L.R.
25 luglio 1974, n. 41 (1).
Contributi
straordinari per investimenti alle imprese a prevalente partecipazione pubblica
che esercitano professionalmente, in base a concessione regionale, autoservizi
di linee ordinarie per il trasporto di persone.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 luglio 1974, n. 26.
Art.
1
Per
contribuire alle spese di investimento effettuate dalle imprese a prevalente
partecipazione pubblica esercenti professionalmente, in base a concessione
regionale, autoservizi di linee ordinarie per il trasporto di persone, a
partire dal 1° aprile 1972 fino all'entrata in vigore della presente legge, è
autorizzata la spesa di lire 935.000.000, da erogarsi sotto forma di contributi
in conto capitale, secondo le disposizioni di cui all'articolo successivo.
Art.
2
L'erogazione
di contributi di cui all'articolo precedente è delegata alle Province, tra le
quali i fondi stanziati sono ripartiti in proporzione della popolazione
residente nei rispettivi territori.
Le
Province delegate, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre
1971, n. 889, assegnano i contributi in considerazione della corrispondenza
degli investimenti agli obiettivi generali e settoriali, indicati nel programma
regionale di sviluppo e tenendo conto in particolare:
a)
dell'entità della spesa sostenuta per effettuare gli investimenti;
b)
degli autobus/km. mediamente percorsi dalle linee non sovvenzionate concesse
dalla Regione alle imprese interessate.
In
ogni caso l'importo del contributo non deve essere superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta da ciascuna impresa negli investimenti del periodo
considerato.
Le
Province delegate stabiliscono i termini e le modalità di presentazione delle
domande, nonché la documentazione da allegare alle medesime.
Art.
3
I
fondi stanziati dalla presente legge sono accreditati a favore delle Province
delegate, dal Presidente della Giunta regionale in appositi conti correnti da
aprire presso l'Istituto di Tesoreria della Regione, sottoposti alle stesse
condizioni del conto di tesoreria.
Al
termine delle operazioni le Province sono tenute a presentare alla Regione il
rendiconto finanziario relativo alle medesime, allegando una relazione
illustrativa dell'attività svolta.
Art.
4
Le
funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni
delegate sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità del Piano
regionale di sviluppo e della presente legge.
Qualora
le Province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate la
Giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine,
si sostituisce nel compimento degli atti.
Art.
5
Per
l'attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a
contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e, comunque, ad un
tasso non superiore al 12 per cento, un mutuo di nette lire 935.000.000, da
estinguere in un periodo massimo di trent'anni.
L'onere
derivante alla Regione per l'ammortamento del mutuo, determinato in L.
125.180.000 per ciascuno degli anni dal 1974 al 2003, sarà imputato al cap. 471
«Rate ammortamento dei mutui passivi» dei bilanci degli esercizi 1974 e
seguenti.
(2).
(3).
Alle
spese medesime sarà fatto fronte, per l'esercizio 1974, quanto a L.
106.150.000, mediante prelevamento dal cap. 468 «Fondo per far fronte agli
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» e, quanto a L.
21.835.000, mediante riduzione dello stanziamento del cap. 312 «Fondo per le
spese impreviste».
Le
rate di ammortamento del mutuo e l'onere per la prestazione della fidejussione
saranno specificamente vincolati in bilancio a favore, rispettivamente,
dell'Istituto mutuante e del tesoriere.
Il
netto ricavo del mutuo sarà versato alla Tesoreria regionale ed imputato al
cap. 90 «Mutui» del bilancio dell'esercizio 1974, parte Entrata.
La
corrispondente spesa sarà imputata al cap. 448 dello stesso bilancio, parte
Uscita, la cui denominazione viene così modificata: «Contributi straordinari
per investimenti alle imprese a prevalente partecipazione pubblica che
esercitano professionalmente, in base a concessione regionale, autoservizi di
linee ordinarie per il trasporto di persone».
(2)
Comma abrogato dall'art. 3, L.R. 14 gennaio 1976, n. 3.
(3)
Comma abrogato dall'art. 3, L.R. 14 gennaio 1976, n. 3.