L.R. 14 agosto 1974, n. 49 (1).

Contributo al Comune di Perugia per il restauro e la manutenzione straordinaria del palazzo di giustizia (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 agosto 1973, n. 29.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[La Giunta regionale č autorizzata a concedere al comune di Perugia un contributo fino all'80 per cento della spesa per la esecuzione dei lavori di restauro e di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietą del comune medesimo e adibito a sede degli uffici giudiziari.

Il predetto contributo non potrą in ogni caso superare l'importo di lire 200 milioni. La relativa somma sarą accreditata al comune di Perugia e da questi utilizzata in stretta relazione con la necessitą di pagamento e con l'obbligo di presentare, dopo il collaudo dei lavori, una relazione tecnico-finanziaria] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[L'onere a carico della Regione sarą imputato al cap. 424 di nuova istituzione, denominato: «Contributo al comune di Perugia per i lavori di restauro e di manutenzione straordinaria del palazzo di giustizia in Perugia» del bilancio dello esercizio 1974, e ad esso si farą fronte ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con la disponibilitą di fondi esistenti nel cap; 460 «Fondo per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio dello esercizio 1973] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.