L.R.
14 agosto 1974, n. 49 (1).
Contributo
al Comune di Perugia per il restauro e la manutenzione straordinaria del
palazzo di giustizia (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 agosto 1973, n. 29.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. c), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[La
Giunta regionale č autorizzata a concedere al comune di Perugia un contributo
fino all'80 per cento della spesa per la esecuzione dei lavori di restauro e di
manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietą del comune medesimo e
adibito a sede degli uffici giudiziari.
Il
predetto contributo non potrą in ogni caso superare l'importo di lire 200
milioni. La relativa somma sarą accreditata al comune di Perugia e da questi
utilizzata in stretta relazione con la necessitą di pagamento e con l'obbligo
di presentare, dopo il collaudo dei lavori, una relazione tecnico-finanziaria]
(3).
(3)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[L'onere
a carico della Regione sarą imputato al cap. 424 di nuova istituzione,
denominato: «Contributo al comune di Perugia per i lavori di restauro e di
manutenzione straordinaria del palazzo di giustizia in Perugia» del bilancio
dello esercizio 1974, e ad esso si farą fronte ai sensi dell'art. 1 della legge
27 febbraio 1955, n. 64, con la disponibilitą di fondi esistenti nel cap; 460
«Fondo per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso»
del bilancio dello esercizio 1973] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.