L.R. 17 agosto 1974, n. 52 (1).

Contrazione di un mutuo di lire 610.000.000 per l'acquisto del complesso immobiliare sito in località Collestrada nei comuni di Perugia e Torgiano, da destinare ad uffici e servizi della Regione dell'Umbria.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 agosto 1974, n. 29.

 

 

Art. 1

 

È concesso all'ospedale regionale di Perugia un contributo straordinario di lire 609.999.984, per l'esecuzione di opere dirette al completamento del nuovo complesso ospedaliero in località S. Andrea delle Fratte di Perugia, da eseguire con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 e successive modificazioni.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è sottoposta alla revoca qualora entro e non oltre il 31 dicembre 1978 l'ospedale regionale di Perugia non utilizzi il finanziamento per le finalità di cui al comma precedente (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 22 maggio 1978, n. 25.

 

 

Art. 2

 

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e comunque a un tasso non superiore al 13 per cento, un mutuo di lire 610.000.000 nette con le banche e gli istituti a ciò abilitati, della durata fino a 30 anni.

 

 (3).

 

(3) Comma abrogato dall'art. 3, L.R. 3 febbraio 1977, n. 9.

 

 

Art. 3

 

L'onere complessivo annuale derivante alla Regione per l'ammortamento del mutuo è previsto in lire 82.400.000 e farà carico sui bilanci regionali degli esercizi dal 1974 al 2003, con imputazione al cap. 471: «Rate per ammortamento dei mutui passivi».

 

 (4).

All'onere complessivo di lire 84.230.000 previsto per l'anno 1974 sarà fatto fronte, quanto a lire 62.025.000, mediante prelievo dallo stanziamento del cap. 468: «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, quanto a lire 22.205.000, mediante riduzione dello stanziamento del cap. 311 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del bilancio dell'esercizio 1974.

Le rate di ammortamento del mutuo e l'onere per la prestazione della fidejussione saranno specificamente vincolati in bilancio a favore, rispettivamente, dell'istituto mutuante e di quello garante.

Il ricavo del mutuo sarà iscritto nella parte Entrata del bilancio dell'esercizio 1974 al cap. 90 «Mutui», mentre la spesa corrispondente sarà imputata al cap. 325 dello stesso bilancio «Spese per l'acquisto, la costruzione, la sistemazione e l'adattamento di beni immobili per gli uffici e i servizi della Regione dell'Umbria».

 

 

 

(4) Comma abrogato dall'art. 3, L.R. 3 febbraio 1977, n. 9.