L.R. 2 settembre 1974, n. 53 (1).

Prime norme di politica urbanistica (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 settembre 1974, n. 31.

(2) Vedi, anche, l'art. 49, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

 

 

Art. 1

Standard urbanistici in zone residenziali a livello di quartiere.

 

 

 (3).

 

(3) Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

 

 

Art. 2

Standard urbanistici per attrezzature di interesse generale.

 

 

 (4).

 

(4) Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

 

 

Art. 3

Limiti di densità edilizia territoriale, standard urbanistici e attuazione nelle zone di carattere turistico.

 

Le zone destinate ad insediamenti turistici si configurano come zone omogenee C, di cui al D.M. 2 aprile 1968, qualora siano destinate a residenze temporanee, singole o collettive; si configurano come zone omogenee D, di cui al D.M. citato, qualora siano destinate esclusivamente ad impianti produttivi turistici.

Nelle zone di carattere turistico di cui al comma precedente, l'indice di fabbricabilità territoriale non deve essere superiore a 0,25 mc/mq.

 

 (5).

L'attuazione degli interventi in tali zone avverrà mediante piano particolareggiato di esecuzione o lottizzazione convenzionata, nella quale dovrà stabilirsi la cessione gratuita delle aree per opere di urbanizzazione primaria e degli spazi pubblici di cui al precedente comma, l'assunzione a carico dei lottizzanti degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi, nonché alle opere per il verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport e per i parcheggi aggiuntivi, previste negli spazi pubblici. Nella convenzione saranno altresì precisate quelle attrezzature di interesse comune, di cui al terzo comma, la cui realizzazione sarà posta a carico dei lottizzanti.

 

(5) Comma abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

 

 

Art. 4

Campo di applicazione.

 

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 si applicano agli strumenti urbanistici generali che saranno adottati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, alle revisioni degli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché ai relativi strumenti urbanistici attuativi.

 

 

Art. 5

Interventi nei centri storici.

 

 

 (6).

 

(6) Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

 

 

Art. 6

Interventi sui beni culturali sparsi nel territorio.

 

Gli interventi sugli immobili sparsi nel territorio, come castelli, torri, ville, abbazie, casolari tipici, qualora, a giudizio del Comune competente per territorio, abbiano caratteristiche, ai sensi delle vigenti leggi in materia, per essere considerati beni culturali, debbono essere soltanto di consolidamento o di restauro come specificato ai commi secondo e terzo dell'art. 5.

 

 

Art. 7

Attuazione nelle zone di nuova espansione residenziale.

 

 

 (7).

 

(7) Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

 

 

Art. 8

Tutela del territorio agricolo.

 

1. Gli strumenti urbanistici sanciscono la tutela del territorio agricolo, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio-economico, per la difesa dell'ambiente, per la integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.

2. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, zone E, fermo restando quanto disposto dalle norme di attuazione del P.U.T., approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e fino alla approvazione del nuovo P.U.T., di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, la massima densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0,0005 mc/mq., e l'altezza massima è fissata in ml. 6,50 (8).

3. Le concessioni edilizie relative a nuove costruzioni destinate a residenza sono rilasciabili anche su terreni non contigui, subordinatamente alla presentazione di un apposito piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze abitative e produttive dell'impresa agricola.

4. La realizzazione di nuovi annessi agricoli, escluse le serre che non costituiscano volume urbanistico, è consentita su terreni con densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq., ai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, e con densità fondiaria massima di 0,005 mc/mq. per i soggetti che non rivestano tale qualifica, subordinatamente alla presentazione di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze produttive dell'impresa agricola, nonché alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto.

5. Unitamente al rilascio della concessione edilizia, per gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 è stipulato un atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il quale viene costituito un vincolo di asservimento dei terreni interessati.

6. L'atto di costituzione del vincolo è soggetto a registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

7. Nei fabbricati destinati ad abitazione esistenti al momento della entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 31 lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché ampliamenti per un incremento massimo di mc. 300, purché il volume totale del fabbricato ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiori a mc. 1.400. L'ampliamento non è concesso per gli edifici di cui all'art. 6, nonché per i fabbricati oggetto di condono edilizio qualora il condono riguardi la sanatoria di nuove unità abitative. Per gli edifici di cui all'art. 6, sono consentiti solo gli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (9).

8. Il rilascio delle concessioni edilizie relative agli ampliamenti di cui al comma 7 è subordinato alla individuazione da parte del Consiglio comunale degli immobili sparsi nel territorio, costituenti beni culturali ai sensi dell'articolo 6. L'adempimento di cui al presente comma è effettuato entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nel caso di inadempienza la Giunta regionale, sentito il Comune, promuove gli studi volti alla individuazione degli immobili di cui sopra nell'ambito di quanto previsto al comma 10. Fino all'effettuazione di tale adempimento l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6 è effettuato dal sindaco in sede di rilascio della concessione edilizia, previo parere della commissione edilizia comunale, integrata da due esperti in materia di beni ambientali quali membro effettivo e supplente nominati dal Consiglio comunale, scelti nell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34.

9. Sono consentiti con piano attuativo gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, lettere d) ed e) per gli annessi rurali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per migliorarne la qualità igienico-strutturale e favorirne la riqualificazione urbanistica ed ambientale, anche con cambiamento di destinazione d'uso, ai fini residenziali, agrituristici o attività extralberghiere compatibili con la zona agricola, purché ricadenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali e limitatamente ad una volumetria di mc. 600 (10).

10. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti, di cui al presente articolo, sono ammessi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate in base a studi e ricerche sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale, promossi dalla Giunta regionale unitamente a Province e Comuni entro il 30 giugno 1998.

11. le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali vigenti, purché queste non prevedano indici di densità edilizia ed altezze più restrittivi.

12. [Nelle aree di particolare interesse agricolo, di cui all'articolo 9 delle Norme di attuazione del P.U.T., approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, è vietata la escavazione di inerti fino all'approvazione dell'apposito piano di settore regionale] (11).

 

(8) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 15 aprile 1999, n. 9.

(9) Comma così sostituito dall'art. 66, L.R. 24 marzo 2000, n. 27. Il testo originario era così formulato: «7. Nei fabbricati destinati ad abitazione, già esistenti al momento della entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di quelli relativi all'articolo 6 e di quelli oggetto di condono edilizio relativamente alla sanatoria di nuove abitazioni, sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 nonché ampliamenti per un incremento massimo di mc. 300, purché il volume totale del fabbricato ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a mc. 1,400». Per l'interpretazione delle norme contenute nel comma sostituito vedi l'art. 2, L.R. 15 aprile 1999, n. 9. Sempre con riferimento al comma sostituito la Corte costituzionale, con sentenza 19-23 giugno 2000, n. 238, pubblicata nella Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude i fabbricati oggetto di condono edilizio dalla ammissibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione che non comportino aumento di volumetria o di superficie o di modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso.

(10) Per l'interpretazione delle norme contenute nel presente comma vedi l'art. 2, L.R. 15 aprile 1999, n. 9.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 34, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31. Successivamente il comma 2 è stato così modificato dall'art. 1, L.R. 15 aprile 1999, n. 9, il comma 7 è stato così sostituito dall'art. 66, L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e il comma 12 abrogato dall'art. 20, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

 

 

Art. 9

Zone di tutela paesistica ambientale ed ecologica.

 

 

 (12).

 

(12) Articolo abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

 

 

Art. 10

Potere sostitutivo.

 

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alla normativa prevista dagli artt. 8 e 9, anche se negli strumenti urbanistici le zone destinate all'agricoltura sono classificate in maniera diversa da quella del D.M. 2 aprile 1968 e in esse è prevista la possibilità di insediamenti residenziali.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, i sindaci debbono sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza edilizia che siano in contrasto con le previsioni degli artt. 8 e 9.

Nei confronti dei Comuni che non ottemperino alla revisione degli strumenti nel termine previsto, sono esercitati i poteri sostitutivi previsti dal combinato disposto degli artt. 8 e 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge urbanistica e successive modificazioni, e dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

 

 

Art. 11

Disposizioni per i parchi naturali.

 

 

 (13).

 

(13) Articolo abrogato dall'art. 22, L.R. 3 marzo 1995, n. 9.

 

 

Art. 12

Tutela degli alberi.

 

 [È vietato l' abbattimento e ogni grave indebolimento della capacità vegetativa di alberi che abbiano particolare valore naturalistico ed ambiantale.

Il Comune ne autorizza l' abbattimento solo per inderogabili esigenze di pubblica utilità , per costruzioni edilizie, per opere di miglioramento fondiario, purchè venga accertata l' impossibilità di soluzioni tecniche alternative.

Per tali fini i Comuni adottano norme regolamentari] (14).

 

(14) Articolo abrogato dall'art. 23, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.

 

 

Art. 13

Salvaguardia dell'aspetto del suolo.

 

[Le attività di scavi e di rinterri ed ogni altra che modifichi in modo rilevante l'aspetto del suolo, come ad esempio la estrazione di materiali di cave e torbiere, sono soggette ad autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata dai Comuni nelle forme previste per il rilascio delle licenze edilizie.

Per le attività di cui al primo comma, che siano in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gli esercenti devono, ai fini della continuazione delle attività stesse, proporre istanza di autorizzazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore.

Il rilascio dell'autorizzazione, è subordinato alla stipulazione di una convenzione da trascriversi nei registri immobiliari, nei quali siano precisati le modalità e i tempi della sistemazione finale del suolo] (15).

 

(15) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 1, lettera a), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

 

 

Art. 14

Interventi edificatori consentiti nelle zone di rispetto delle strade.

 

[Per gli edifici esistenti destinati ad abitazione e ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. 1° aprile 1968 e in quelle di rispetto al nastro stradale vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentite le seguenti opere:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria ivi compreso il consolidamento;

b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;

c) ampliamento, quando ciò sia necessario, per rendere abitabile l'immobile sotto il profilo igienico-sanitario.

Gli ampliamenti, di cui alla lettera c), saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale e nel rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8.

Il rilascio dell'autorizzazione per le opere di cui al comma precedente è soggetto ad un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere autorizzate nel caso di esproprio] (16).

 

(16) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 1, lettera a), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

 

 

Art. 15

Efficacia.

 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia.