L.R. 2 settembre 1974, n. 55 (1).

Integrazione finanziaria della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, e contributi finanziari per interventi nel settore agricolo forestale (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 settembre 1974, n. 31.

(2) Per l'integrazione finanziaria della presente legge, vedi la L.R. 18 maggio 1977, n. 21.

 

 

Art. 1

 

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, è autorizzata, per l'anno 1974, l'ulteriore spesa di lire 344.000.000.

 

 

Art. 2

 

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 139 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, è autorizzata la spesa annua di lire 65.000.000 (3).

 

(3) Per l'integrazione finanziaria della presente legge, vedi la L.R. 18 maggio 1977, n. 21.

 

 

Art. 3

 

Per la partecipazione della Regione a fiere, mostre e mercati di rilevanza regionale ed interregionale è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 20.000.000.

 

 

Art. 4

 

Per le agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia di bonifica, in attesa della sistemazione organica del settore, è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 350.000.000 per la realizzazione delle opere con particolare riguardo a quelle di manutenzione.

 

 

Art. 5

 

Per contributi a favore delle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per le attività connesse ai controlli funzionali ed alla selezione della specie bovina, ovina, equina e suina, nonché per il miglioramento delle produzioni zootecniche e dell'apicoltura, è autorizzata la spesa di lire 85.000.000.

 

 

Art. 6

 

Le somme previste dai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5 sono erogate con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

 

Art. 7

 

All'onere complessivo di lire 864 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, quanto a lire 313 milioni, con la quota del fondo di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 512, relativa all'anno 1974; e, quanto a lire 174 milioni e a lire 377 milioni, con le quote del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, assegnate, rispettivamente, per l'anno 1973 e per l'anno 1974.

 

 (4).

La residua spesa di lire 174 milioni sarà finanziata, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con la disponibilità di cui al cap. 460 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio dell'esercizio 1973.

 

(4) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1974, approvato con L.R. 8 aprile 1974, n. 25.

 

 

Art. 8

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.