L.R. 23 novembre 1974, n. 60 (1).

Soppressione degli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 novembre 1974, n. 40.

(2) Vedi, anche, la L.R. 12 maggio 1976, n. 22.

 

 

Art. 1

 

A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni; l'Ente Regione succede in tutti i loro rapporti attivi e passivi.

 

 

Art. 2

 

Il personale degli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni č trasferito alla Regione dell'Umbria.

L'inquadramento del suddetto personale nei ruoli organici della Regione avviene salvaguardando le posizioni di carriera ed economiche gią acquisite nel momento del passaggio e secondo le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33.

Il personale trasferito ai sensi del primo comma del presente articolo, potrą essere comandato a prestare servizio presso le Aziende autonome di soggiorno e turismo della regione o presso Enti locali che ne facciano richiesta.

Il comando viene disposto nel rispetto delle modalitą di cui all'art. 52 della legge sopra citata.

 

 

Art. 3

 

Per la definizione dei procedimenti riguardanti il personale e il patrimonio il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, per ogni Ente provinciale per il turismo, nomina un Commissario, scelto tra il personale della Regione.

 

 

Art. 4

 

La Giunta regionale delibera in ordine al patrimonio da trasferire alla Regione.

 

 

Art. 5

 

Sino a quando non sarą riordinata la materia del turismo e dell'industria alberghiera, le funzioni proprie degli Enti provinciali per il turismo sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 6

 

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farą fronte con i fondi stanziati nel cap. 281 del bilancio 1974 e successivi: «Contributi ordinari agli EE.PP.TT. e alle AA.AA.C.S.T.».