L.R.
23 novembre 1974, n. 60 (1).
Soppressione
degli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 novembre 1974, n. 40.
(2)
Vedi, anche, la L.R. 12 maggio 1976, n. 22.
Art.
1
A
far data dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli Enti
provinciali per il turismo di Perugia e Terni; l'Ente Regione succede in tutti
i loro rapporti attivi e passivi.
Art.
2
Il
personale degli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni č trasferito
alla Regione dell'Umbria.
L'inquadramento
del suddetto personale nei ruoli organici della Regione avviene salvaguardando
le posizioni di carriera ed economiche gią acquisite nel momento del passaggio
e secondo le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33.
Il
personale trasferito ai sensi del primo comma del presente articolo, potrą
essere comandato a prestare servizio presso le Aziende autonome di soggiorno e
turismo della regione o presso Enti locali che ne facciano richiesta.
Il
comando viene disposto nel rispetto delle modalitą di cui all'art. 52 della
legge sopra citata.
Art.
3
Per
la definizione dei procedimenti riguardanti il personale e il patrimonio il
Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, per ogni
Ente provinciale per il turismo, nomina un Commissario, scelto tra il personale
della Regione.
Art.
4
La
Giunta regionale delibera in ordine al patrimonio da trasferire alla Regione.
Art.
5
Sino
a quando non sarą riordinata la materia del turismo e dell'industria
alberghiera, le funzioni proprie degli Enti provinciali per il turismo sono
esercitate dalla Giunta regionale.
Art.
6
Agli
oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farą fronte con i
fondi stanziati nel cap. 281 del bilancio 1974 e successivi: «Contributi
ordinari agli EE.PP.TT. e alle AA.AA.C.S.T.».