L.R.
7 gennaio 1975, n. 2 (1).
Proroga
della efficacia della classificazione alberghiera 1973-1974 per il biennio
1975-1976.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 gennaio 1975, n. 2.
Art.
1
La
classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le
province della Regione Umbria, di Perugia e di Terni, con efficacia per il
biennio 1973-74, ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in
legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata, a
tutti gli effetti, per il biennio 1975-76.
Art.
2
Fino
a quando non sia disposto diversamente, sono fatte salve, in quanto
applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto
della presente legge.