L.R. 7 gennaio 1975, n. 2 (1).

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1973-1974 per il biennio 1975-1976.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 gennaio 1975, n. 2.

 

 

Art. 1

 

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della Regione Umbria, di Perugia e di Terni, con efficacia per il biennio 1973-74, ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata, a tutti gli effetti, per il biennio 1975-76.

 

 

Art. 2

 

Fino a quando non sia disposto diversamente, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.