L.R.
14 gennaio 1975, n. 4 (1).
Norme
per la predisposizione dei bilanci per il 1975 e criteri provvisori di riparto
del fondo ospedaliero regionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 gennaio 1975, n. 3, S.O. n. 2.
Art.
1
In
attesa di apposita legge organica regionale sulla contabilità degli Enti
ospedalieri, la predisposizione annuale del bilancio di previsione degli Enti
stessi è disciplinata dagli articoli successivi.
Per
quanto non espressamente disposto dalla presente legge si applicano le norme del
Regolamento di contabilità approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99.
Art.
2
Il
bilancio preventivo per l'esercizio 1975 deve determinare la previsione
dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce e
comprende l'eventuale disavanzo e l'eventuale avanzo di amministrazione degli
esercizi precedenti.
Il
bilancio deve essere corredato dai modelli A) e B) allegati alla presente legge
e dell'elenco del personale in servizio contenente l'indicazione degli
emolumenti spettanti e degli oneri riflessi.
Art.
3
Il
bilancio degli Enti ospedalieri per l'anno 1975 deve prevedere nella parte
Entrata:
-
l'avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 1974;
-
il contributo dello Stato al ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre
1974;
-
quota parte del Fondo ospedaliero regionale;
-
i proventi per l'attività ambulatoriale e per paganti;
-
le rendite patrimoniali;
-
le partite di giro;
-
le gestioni speciali.
Nella
parte Uscita:
-
il disavanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 1974;
-
il versamento al bilancio dello Stato dell'avanzo di amministrazione al 31
dicembre 1974;
-
le spese correnti per attività di degenza finanziata dal fondo ospedaliero
regionale;
-
le spese correnti per attività ambulatoriali e di degenza a favore dei paganti;
-
le spese per la formazione del personale;
-
le spese per investimenti e patrimonio;
-
le rate ammortamento mutui pregressi al 31 dicembre 1974;
-
le partite di giro;
-
le gestioni speciali;
-
il fondo di riserva.
Art.
4
Gli
Enti ospedalieri devono tenere completamente separate le rilevazioni contabili
della gestione ed il movimento di cassa dell'esercizio 1975 e successivi da
quelli relativi all'esercizio 1974 e precedenti.
L'eventuale
disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1974 e precedenti, iscritto
nel bilancio 1975, dovrà avere la corrispondente partita in entrata denominata:
«Contributo dello Stato a ripiano del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 1974».
L'eventuale
avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1974 e precedenti, iscritto
nel bilancio 1975, dovrà avere la corrispondente partita in uscita denominata:
«Versamento al bilancio dello Stato dell'avanzo di amministrazione al 31
dicembre 1974» ed il relativo importo dovrà essere versato entro 15 giorni
dall'accertamento dell'effettiva disponibilità finanziaria di cassa.
Art.
5
A
partire dall'esercizio 1975 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
regionale è iscritto, in apposito capitolo compreso fra le contabilità
speciali, il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, costituito dalla
quota che risulterà assegnata alla Regione nel riparto del fondo nazionale
previsto dall'art. 16 della legge 17 agosto 1974, n. 386.
A
partire dallo stesso esercizio, tra le contabilità speciali dello stato di
previsione del bilancio regionale è iscritto, in entrata al cap. 1175, e in
uscita al cap. 4925, apposito capitolo denominato: «Fondo regionale per
l'assistenza ospedaliera» con stanziamento pari alla quota del fondo nazionale
di cui al comma precedente.
Art.
6
Il
fondo ospedaliero regionale è destinato al finanziamento delle seguenti voci di
spesa:
a)
spese correnti degli enti ospedalieri;
b)
rate ammortamento mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1974;
c)
interventi sulla rete ospedaliera per investimenti e riequilibrio, ivi comprese
le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale;
d)
spese per il personale comandato a norma dell'art. 19 della legge 17 agosto
1974, n. 386;
e)
spese derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione a norma dell'art. 18
della legge n. 386 del 1974 o nelle quali la Regione è subentrata all'ente
mutualistico a norma dell'art. 18, terzo comma;
f)
spese per l'assistenza ospedaliera a rimborso erogata dalla Regione, per
assistenza ospedaliera all'estero erogata dalla Regione a favore degli aventi
diritto, per rimborso alle Casse marittime;
g)
fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese.
Art.
7
La
Giunta regionale determina per il 1975 le quote da destinare alle singole
finalità di cui all'art. 6, tenendo presente la quota del fondo nazionale
assegnata alla Regione dell'Umbria e l'obiettivo di pervenire a livelli
assistenziali uniformi ed al miglioramento delle prestazioni sanitarie, con i
seguenti criteri:
a)
spese correnti degli Enti ospedalieri nella misura del 100 per cento degli
importi risultanti dall'applicazione delle norme di cui ai successivi artt. 8 e
9;
b)
rate di ammortamento dei mutui contratti fino al 31 dicembre 1974 nella misura
del 100 per cento dei relativi importi;
c)
interventi sulla rete ospedaliera per investimenti e riequilibrio secondo
quanto previsto dalla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 68, in attesa che
sia operante il piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali di cui alla
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57;
d)
spese per il personale comandato nella loro integrale misura in base alla
normativa vigente;
e)
per le spese di cui alle lettere e), f), g) del precedente articolo la residua
quota del fondo regionale ospedaliero.
Per
quanto previsto alla lettera c) del precedente comma gli Enti ospedalieri
apportano le variazioni di bilancio conseguenti le autorizzazioni della Giunta
regionale.
La
Giunta regionale, nel determinare la quota da destinare al fondo di riserva,
non può superare il limite massimo del 3 per cento. Per la determinazione di
quote eccedenti tale misura, la competenza è del Consiglio regionale.
Art.
8
L'Ente
ospedaliero determina le spese correnti da iscrivere nel bilancio 1975 sulla
base dei seguenti elementi, con i criteri di cui ai successivi artt. 9, 10, 11
e 12:
a)
stipendi, altri assegni fissi e oneri contributivi relativi al personale in
servizio presso ciascun ente al 31 dicembre 1974, ivi compresi gli oneri
derivanti da scatti di anzianità e dalla applicazione del nuovo contratto
collettivo di lavoro, nonché gli oneri relativi al personale assunto in
sostituzione di dipendenti che avevano ricoperto posti previsti dalla pianta
organica, nonché quelli relativi a personale assunto su autorizzazione della
Giunta regionale ai sensi della legge 13 dicembre 1974, n. 68;
b)
oneri derivanti da convenzioni in atto al 31 dicembre dell'anno precedente,
ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;
c)
spese per funzionamento organi;
d)
canoni di locazione, esclusi quelli meramente figurativi, derivanti da
contratti;
e)
compensi ai dipendenti dell'ente per lavoro straordinario e reperibilità;
f)
spese per manutenzione ordinaria degli edifici; spese per manutenzione,
riparazione e reintegrazione degli arredi, delle attrezzature; spese per
combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono;
spese
per trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti
direttamente o conferiti per appalto; consumi e spese generali diverse;
g)
spese per acquisti di medicinali, presìdi chirurgici, materiali diagnostici e
terapeutici;
h)
spese per acquisto generi per confezionamento vitto;
i)
fondo di riserva nella misura massima del 3 per cento.
Art.
9
Gli
stanziamenti per le voci di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente
art. 8 devono essere iscritti nella misura del 100 per cento della relativa
spesa prevista.
Art.
10
Gli
stanziamenti per le spese relative a compensi a dipendenti dell'ente per lavoro
straordinario e reperibilità di cui alla lettera e) dell'art. 8 devono essere
determinati dagli Enti ospedalieri sulla base degli emolumenti spettanti nei
limiti quantitativi fissati a norma degli accordi nazionali stipulati ai sensi
dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Art.
11
Gli
stanziamenti per le spese di cui al punto f) del precedente art. 8 non possono
superare la misura delle corrispondenti uscite accertate a consuntivo 1974
maggiorate del 16 per cento.
Art.
12
Gli
stanziamenti per l'acquisto di medicinali, presìdi chirurgici, materiali
diagnostici e terapeutici di cui alla lettera g) dell'art. 8 sono determinati
sulla base del costo medio per giornata di degenza accertato al 30 settembre
1974 dall'ospedale regionale, maggiorato del 16 per cento moltiplicato per le
giornate di degenza verificatesi nel 1974.
La
Giunta regionale, sulla base degli elementi forniti dall'ospedale regionale,
provvederà a comunicare agli enti ospedalieri l'importo dei costi medi di cui
al comma precedente.
Gli
stanziamenti per gli acquisti necessari per il confezionamento del vitto di cui
alla lettera h) dell'art. 8 sono determinati dalla Giunta regionale sulla base
del costo accertato per ciascun ente nel 1974.
Art.
13
La
quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera assegnata a ciascun ente
per l'esercizio 1975 è vincolata alla gestione di competenza di tale anno e non
può in nessun caso essere destinata alla estinzione dei debiti contratti per
l'esercizio 1974 e precedenti.
Gli
Enti ospedalieri possono effettuare storni solamente tra le voci comprese
nell'ambito di ciascuno dei seguenti gruppi di spesa:
a)
spese per il funzionamento degli organi;
b)
spese per il personale - oneri per convenzioni - spese per la formazione del
personale - compensi per lavoro straordinario e reperibilità;
c)
spese per manutenzione ordinaria degli edifici, manutenzione, riparazione e
reintegrazione degli arredi e delle attrezzature; spese per combustibili,
utenze di energia elettrica; acqua, gas e telefono, per trasporti, per servizi
di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altre, svolti direttamente o conferiti
per appalto; consumi e spese generali diverse - spese per acquisto di
medicinali, presìdi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici - spese per
acquisto generi per confezionamento vitto;
d)
interventi sulla rete ospedaliera per investimenti e riequilibrio - canoni di
locazione ed ammortamento.
Art.
14
Le
diarie a carico dei soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera
della Regione ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 386 del 1974 sono
determinate, per l'anno 1975, nella misura delle rispettive rette di degenza
deliberate per il 1974 e approvate ai sensi dell'art. 16 della legge 12
febbraio 1968, n. 132, maggiorate del 25 per cento.
Art.
15
In
attesa dei provvedimenti di competenza dello Stato concernenti la
determinazione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera nonché della
ripartizione dello stesso tra le Regioni, gli Enti ospedalieri della regione
dell'Umbria sono autorizzati a spendere, per le previste destinazioni del fondo,
in anticipo rispetto alla erogazione della quota che a ciascuno verrà assegnata
nel riparto del fondo ospedaliero regionale fino ad un massimo di 3/12 degli
stanziamenti passivi iscritti nel bilancio preventivo per l'esercizio 1975
compilato secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.
Le
spese sostenute dai predetti Enti in applicazione del comma precedente saranno
rimborsate integralmente dalla Regione al momento dell'erogazione della quota
del fondo nazionale ospedaliero per l'anno 1975.
Art.
16
La
composizione del collegio dei revisori degli Enti ospedalieri è così
determinata:
-
un rappresentante del Ministero del tesoro;
-
due rappresentanti effettivi e due supplenti della Regione, nominati dal
Consiglio regionale con voto limitato.
La
Giunta regionale nomina nell'ambito del collegio il presidente.
I
componenti del collegio durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
Il
collegio esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio e del patrimonio
dell'Ente e sulla regolarità degli atti amministrativi.
Il
collegio dei revisori trasmette trimestralmente alla Giunta regionale una
relazione sullo stato degli impegni e sulla situazione di cassa dell'Ente
ospedaliero per quanto riguarda l'utilizzo del fondo regionale ospedaliero,
corredata dal relativo prospetto contabile conforme all'allegato modello C).
Art.
17
Gli
Enti ospedalieri trasmettono alla Giunta regionale, entro 15 giorni
dall'avvenuta approvazione da parte del Comitato regionale di controllo, il
bilancio di previsione per l'esercizio 1975 corredato dagli allegati di cui
all'art. 2 e dalla relazione del collegio dei revisori.
Art.
18
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Allegato
(2)
(2)
L'allegato che si omette contiene i modelli A e B previsti dall'art. 2 della
presente legge.