L.R.
21 gennaio 1975, n. 5 (1).
Integrazione
dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 29 gennaio 1975, n. 5.
Art.
1
Contributi
per la costruzione.
I
Comuni ammessi al beneficio del contributo «una tantum» per la costruzione di
asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, negli anni
1972, 1973, 1974, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della
Regione di lire 12.000.000 per ciascuno degli asili-nido di cui sopra.
Art.
2
Finalità.
Il
contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento
delle strutture, per l'acquisto e l'istallazione degli impianti speciali nonché
delle attrezzature.
Art.
3
Contributo
per la gestione.
I
Comuni che, per l'anno 1974, sono stati ammessi al beneficio del contributo per
la gestione di asili- nido comunali, a norma della legge 6 dicembre 1971, n.
1044, usufruiranno, per lo stesso fine, di un contributo aggiuntivo a carico
della Regione di lire 5.600.000 per ciascun asilo nido beneficiario di detto
contributo.
Art.
4
Modalità
di erogazione.
Il
contributo di cui all'art. 1 sarà liquidato con le modalità e nei tempi
previsti dall'art. 6 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21.
Il
contributo di cui all'articolo precedente, sarà liquidato con le modalità e nei
tempi previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 21 del 1974 succitata.
Art.
5
Finanziamento.
Agli
oneri di lire 400.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge si
farà fronte mediante imputazione al cap. 4475 di nuova istituzione denominato
«Contributi una tantum per la costruzione e la gestione di asili-nido comunali»
del bilancio dell'esercizio 1974, previo prelevamento di pari importo dal cap.
3130 dello stesso bilancio «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso».