L.R. 21 gennaio 1975, n. 5 (1).

Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 gennaio 1975, n. 5.

 

 

Art. 1

Contributi per la costruzione.

 

I Comuni ammessi al beneficio del contributo «una tantum» per la costruzione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, negli anni 1972, 1973, 1974, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della Regione di lire 12.000.000 per ciascuno degli asili-nido di cui sopra.

 

 

Art. 2

Finalità.

 

Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l'acquisto e l'istallazione degli impianti speciali nonché delle attrezzature.

 

 

Art. 3

Contributo per la gestione.

 

I Comuni che, per l'anno 1974, sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili- nido comunali, a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, usufruiranno, per lo stesso fine, di un contributo aggiuntivo a carico della Regione di lire 5.600.000 per ciascun asilo nido beneficiario di detto contributo.

 

 

Art. 4

Modalità di erogazione.

 

Il contributo di cui all'art. 1 sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 6 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21.

Il contributo di cui all'articolo precedente, sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 21 del 1974 succitata.

 

 

Art. 5

Finanziamento.

 

Agli oneri di lire 400.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante imputazione al cap. 4475 di nuova istituzione denominato «Contributi una tantum per la costruzione e la gestione di asili-nido comunali» del bilancio dell'esercizio 1974, previo prelevamento di pari importo dal cap. 3130 dello stesso bilancio «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».