L.R.
4 marzo 1975, n. 9 (1).
Norme
provvisorie per la gestione dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione e del
patrimonio agricolo e forestale della Regione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 12 marzo 1975, n. 11.
Articolo
unico
Fino
a quando non sarā provveduto alla disciplina organica della materia, la
gestione delle foreste che saranno trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi
della legge 16 maggio 1970, n. 281, e del patrimonio agricolo e forestale da
essa acquisito o comunque ad essa pervenuto, č effettuata in base alle norme
che regolano l'attivitā dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali,
istituita con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, titolo IV, modificato dalla legge
5 gennaio 1933, n. 30, contenute nel regolamento di gestione approvato con R.D.
5 ottobre 1933, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni.
Le
funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione, al Comitato amministrativo
ed al Direttore centrale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono
esercitate dalla Giunta regionale, previo parere della II commissione del
Consiglio regionale.
Il
personale del corpo forestale dello Stato, impiegato, ai sensi del terzo comma
dell'art. 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, per la conduzione dei beni di
cui al primo comma conserva le attribuzioni riconosciutegli dalle leggi citate.