L.R.
6 marzo 1975, n. 12 (1).
Anticipazioni
ai comuni della Regione di somme per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori
autonomi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 12 marzo 1975, n. 11.
Art.
1
Al
fine di agevolare i comuni nella applicazione della legge regionale 22 gennaio
1973, n. 9, concernente l'erogazione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori
autonomi, la Regione anticipa a detti Enti un importo corrispondente all'entità
dello sconto di legge a carico dei produttori di farmaci.
La
somma da anticipare a ciascun Comune viene stabilita nella misura massima del
15 per cento del fatturato medio.
Art.
2
Le
anticipazioni riguardano i periodi di erogazione dell'assistenza farmaceutica
1° luglio 1974 - 31 dicembre 1974 e 1° gennaio 1975 - 31 dicembre 1975.
L'anticipazione
viene calcolata prendendo a riferimento il fatturato a carico di ciascun Comune
nel semestre precedente cui si riferisce l'anticipazione stessa.
L'importo
complessivo massimo da anticipare ai Comuni della regione per il periodo 1° luglio
1974 - 31 dicembre 1975 non può comunque superare il limite di 500 milioni.
Art.
3
Il
reintegro delle anticipazioni dovrà essere assicurato mediante versamento in
apposito conto corrente, intestato alla Regione, delle somme di volta in volta
accreditate ai Comuni a titolo di rimborso degli sconti effettivamente
concessi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo agli stessi anticipato
ai sensi della presente legge.
(2).
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1975, approvato con L.R. 14 gennaio 1975, n. 3.