L.R. 6 marzo 1975, n. 13 (1).

Erogazione di un contributo speciale ai comuni maggiormente colpiti dal sisma del dicembre 1974 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 marzo 1975, n. 11.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[È disposta l'erogazione di un contributo speciale di lire 6 milioni al Comune di Cerreto di Spoleto, lire 3 milioni rispettivamente ai Comuni di Preci e Norcia, lire 2 milioni al Comune di Vallo di Nera, lire 1 milione rispettivamente ai Comuni di S. Anatolia di Narco, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Sellano e Scheggino perché intervengano a favore delle famiglie colpite dalle scosse sismiche verificatesi nei giorni 1-2-3-4-5-6 dicembre 1974] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[I Comuni suddetti sono incaricati della liquidazione del contributo alle famiglie colpite dal sisma che si trovino in uno stato di maggiore disagio] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[I fondi stanziati con la presente legge sono accreditati dal Presidente della Giunta regionale a favore dei Comuni di cui all'art. 1 in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[I Comuni sono tenuti a presentare il rendiconto finanziario delle operazioni effettuate allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui all'articolo precedente e, alla fine delle operazioni, una relazione illustrativa dell'attività svolta] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in 20 milioni, viene imputato al capitolo 2540 «Sussidi di assistenza, contributi e provvidenze eccezionali» del bilancio 1975] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (8).

 

 

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.