L.R.
6 marzo 1975, n. 13 (1).
Erogazione
di un contributo speciale ai comuni maggiormente colpiti dal sisma del dicembre
1974 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 12 marzo 1975, n. 11.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[È
disposta l'erogazione di un contributo speciale di lire 6 milioni al Comune di
Cerreto di Spoleto, lire 3 milioni rispettivamente ai Comuni di Preci e Norcia,
lire 2 milioni al Comune di Vallo di Nera, lire 1 milione rispettivamente ai
Comuni di S. Anatolia di Narco, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo,
Sellano e Scheggino perché intervengano a favore delle famiglie colpite dalle
scosse sismiche verificatesi nei giorni 1-2-3-4-5-6 dicembre 1974] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[I
Comuni suddetti sono incaricati della liquidazione del contributo alle famiglie
colpite dal sisma che si trovino in uno stato di maggiore disagio] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[I
fondi stanziati con la presente legge sono accreditati dal Presidente della
Giunta regionale a favore dei Comuni di cui all'art. 1 in appositi conti
correnti da aprire presso l'Istituto di tesoreria della Regione e sottoposti
alle stesse condizioni del conto di tesoreria] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[I
Comuni sono tenuti a presentare il rendiconto finanziario delle operazioni
effettuate allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui
all'articolo precedente e, alla fine delle operazioni, una relazione
illustrativa dell'attività svolta] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[L'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in 20 milioni, viene
imputato al capitolo 2540 «Sussidi di assistenza, contributi e provvidenze
eccezionali» del bilancio 1975] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma,
della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.