L.R.
20 marzo 1975, n. 14 (1).
Contributo
alle province di Perugia e Terni e al Comune di Spoleto per le spese di
investimento sostenute allo scopo di sviluppare e potenziare l'autotrasporto
extraurbano di persone. Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10.
Rinvio da parte del Governo. Riadozione (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 marzo 1975, n. 13.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. d), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
TITOLO
I
Contributi
alle aziende di trasporto extraurbano di persone
Art.
1
[In
attuazione dell'art. 18 dello Statuto ed in conformità agli obiettivi fissati
dal piano regionale di sviluppo, è autorizzata la spesa di lire 1.930.000.000,
per concorrere agli investimenti effettuati dalle Province di Perugia e Terni e
dal Comune di Spoleto nel quadriennio 1971- 1974, per la pubblicizzazione ed il
potenziamento dell'autotrasporto extraurbano di persone in concessione ad
imprese a prevalente partecipazione pubblica.
Tale
contributo è ripartito tra i suddetti Enti locali nel modo che segue:
Provincia
di Perugia L. 1.125.000.000
Provincia
di Terni L. 530.000.000
Comune
di Spoleto L. 275.000.000
L'erogazione
delle somme è disposta con decreto del Presidente della Giunta (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
TITOLO
II
Modifiche
alla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 concernente opere pubbliche di
interesse degli Enti locali
Art.
2
[ ] (4) (5).
(4)
Sostituisce i punti A, C, D ed E del primo comma dell'art. 16, L.R. 28 gennaio
1974, n. 10.
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
TITOLO
III
Modifica
alla legge regionale n. 57 del 1974
Art.
3
[ (6).
Per
l'attuazione del programma di cui al titolo III della presente legge è
autorizzata la spesa annua a partire dal 1975, di lire 680 milioni con
imputazione al cap. 4470 la cui denominazione verrà così modificata: «Fondo per
gli interventi previsti nel piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali»,
del bilancio dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.
Per
il rimborso ai comuni, associati nei consorzi delle spese derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui al titolo IV è autorizzata la spesa annua,
a partire dal 1975, di lire 20 milioni con imputazione al cap. 4471, di nuova
istituzione, denominato «Rimborso ai comuni consorziati delle spese ed oneri
per l'esercizio delle deleghe in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera
e di beneficenza» del bilancio dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.
All'onere
di lire 155 milioni previsto per l'anno 1974 e di lire 1.000 milioni per l'anno
1975 e successivi, sarà fatto fronte con la quota del fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge
16 maggio 1970, n. 281.
(7)] (8).
(6)
Sostituisce l'art. 17, L.R. 14 novembre 1974, n. 57.
(7)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1974, approvato con L.R. 8 aprile 1974, n. 25.
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
TITOLO
IV
Disposizioni
comuni di bilancio
Art.
4
[La
spesa di lire 1.930 milioni prevista dall'art. 1 della presente legge sarà
imputata al cap. 4481 (titolo II, sezione 4, rubrica 2, categoria XI) di nuova
istituzione, denominato: «Contributi alle province di Perugia e Terni e al
comune di Spoleto per le spese di investimento sostenute allo scopo di sviluppare
e potenziare l'autotrasporto extraurbano di persone» del bilancio regionale
dell'esercizio 1974 e ad esso si farà fronte con la variazione al bilancio di
cui al successivo art. 5] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[ (10)] (11).
(10)
Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni al bilancio di
previsione per il 1974, approvato con L.R. 8 aprile 1974, n. 25.
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma,
della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.