L.R. 20 marzo 1975, n. 14 (1).

Contributo alle province di Perugia e Terni e al Comune di Spoleto per le spese di investimento sostenute allo scopo di sviluppare e potenziare l'autotrasporto extraurbano di persone. Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10. Rinvio da parte del Governo. Riadozione (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 26 marzo 1975, n. 13.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO I

Contributi alle aziende di trasporto extraurbano di persone

 

Art. 1

 

[In attuazione dell'art. 18 dello Statuto ed in conformità agli obiettivi fissati dal piano regionale di sviluppo, è autorizzata la spesa di lire 1.930.000.000, per concorrere agli investimenti effettuati dalle Province di Perugia e Terni e dal Comune di Spoleto nel quadriennio 1971- 1974, per la pubblicizzazione ed il potenziamento dell'autotrasporto extraurbano di persone in concessione ad imprese a prevalente partecipazione pubblica.

Tale contributo è ripartito tra i suddetti Enti locali nel modo che segue:

Provincia di Perugia L. 1.125.000.000

Provincia di Terni L. 530.000.000

Comune di Spoleto L. 275.000.000

L'erogazione delle somme è disposta con decreto del Presidente della Giunta (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO II

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 concernente opere pubbliche di interesse degli Enti locali

 

Art. 2

 

[  ] (4) (5).

 

(4) Sostituisce i punti A, C, D ed E del primo comma dell'art. 16, L.R. 28 gennaio 1974, n. 10.

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO III

Modifica alla legge regionale n. 57 del 1974

 

Art. 3

 

[  (6).

Per l'attuazione del programma di cui al titolo III della presente legge è autorizzata la spesa annua a partire dal 1975, di lire 680 milioni con imputazione al cap. 4470 la cui denominazione verrà così modificata: «Fondo per gli interventi previsti nel piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali», del bilancio dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.

Per il rimborso ai comuni, associati nei consorzi delle spese derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al titolo IV è autorizzata la spesa annua, a partire dal 1975, di lire 20 milioni con imputazione al cap. 4471, di nuova istituzione, denominato «Rimborso ai comuni consorziati delle spese ed oneri per l'esercizio delle deleghe in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di beneficenza» del bilancio dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.

All'onere di lire 155 milioni previsto per l'anno 1974 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1975 e successivi, sarà fatto fronte con la quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 (7)] (8).

 

(6) Sostituisce l'art. 17, L.R. 14 novembre 1974, n. 57.

(7) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1974, approvato con L.R. 8 aprile 1974, n. 25.

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni comuni di bilancio

 

Art. 4

 

[La spesa di lire 1.930 milioni prevista dall'art. 1 della presente legge sarà imputata al cap. 4481 (titolo II, sezione 4, rubrica 2, categoria XI) di nuova istituzione, denominato: «Contributi alle province di Perugia e Terni e al comune di Spoleto per le spese di investimento sostenute allo scopo di sviluppare e potenziare l'autotrasporto extraurbano di persone» del bilancio regionale dell'esercizio 1974 e ad esso si farà fronte con la variazione al bilancio di cui al successivo art. 5] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[  (10)] (11).

 

(10) Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1974, approvato con L.R. 8 aprile 1974, n. 25.

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (12).

 

 

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.