L.R.
21 marzo 1975, n. 15 (1).
Disciplina
del diritto di accesso all'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione
dell'Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 marzo 1975, n. 13.
Art.
1
Definizione
dell'assistenza ospedaliera.
L'assistenza
ospedaliera gestita dalla Regione consiste nella somministrazione di cure
mediche, chirurgiche e farmacologiche, e nella esecuzione degli accertamenti
diagnostici e di ogni altro trattamento sanitario relativi a tali cure, da
attuarsi in ambienti di ricovero nei quali siano assicurate
decorose
condizioni di vita.
Art.
2
Diritti
di accesso.
I
cittadini italiani presenti nel territorio dell'Umbria che abbisognino di cure
ospedaliere hanno il diritto di accedere all'assistenza gestita dalla Regione.
Uguale
diritto compete ai cittadini stranieri conformemente alle vigenti norme
dell'ordinamento italiano.
La
Regione garantisce altresì l'assistenza ospedaliera all'estero, secondo le
disposizioni vigenti, ai cittadini italiani residenti in Umbria che si trovino
all'estero purché soggetti alla assicurazione obbligatoria di malattia.
Art.
3
Strumenti.
Per
garantire il diritto dei cittadini all'assistenza ospedaliera, la Regione si
avvale degli Enti ospedalieri presenti nel territorio dell'Umbria.
La
Regione può stipulare convenzioni con le case di cura private, con i vincoli
previsti al successivo art. 12.
Art.
4
Gratuità
delle prestazioni.
Le
prestazioni ospedaliere sono gratuite per tutti coloro che sono soggetti alla
assicurazione obbligatoria di malattia, per i non abbienti iscritti nelle
apposite liste comunali, per gli iscritti nel ruolo regionale, e per quanti
sono tutelati da altre disposizioni di legge nazionale o regionale.
Art.
5
Le
Unità sanitarie locali rimborsano i cittadini residenti nel proprio territorio
che, dietro preventiva autorizzazione delle stesse, si ricoverano in Istituti o
Case di cura non convenzionati in Italia o all'estero.
La
misura del rimborso è determinata entro il mese di gennaio di ogni anno con
decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la competente commissione
consiliare.
Gli
aventi diritto al rimborso devono presentare domanda alla U.S.L. di residenza
entro trenta giorni dalla dimissione allegando l'autorizzazione al ricovero e
la documentazione quietanziata delle spese sostenute.
La
liquidazione della somma è effettuata nei limiti della durata di degenza
complessivamente autorizzata ai sensi del quarto comma del successivo art. 8.
La
Giunta regionale può erogare ai cittadini residenti in Umbria contributi per
ricoveri preventivamente autorizzati in Ospedali o Istituti o Case di cura
all'estero ovvero in Istituti o Case di cura privati non convenzionati in
Italia, per prestazioni di altissima specializzazione che non possono essere
effettuate in tempi utili relativamente alle esigenze di intervento tempestivo
del particolare caso dalle strutture pubbliche o da quelle private
convenzionate.
Le
prestazioni da considerare di altissima specializzazione ai fini
dell'applicazione della norma di cui al comma successivo sono determinate dalla
Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.
L'autorizzazione
preventiva al ricovero rilasciata dalla Giunta regionale previo parere tecnico
del Servizio di medicina legale dell'U.S.L. di Perugia-Corciano-Deruta-Torgiano.
L'erogazione
del contributo è effettuata entro i limiti delle sole spese sostenute dai
cittadini per il trattamento diagnostico-curativo e la degenza, con esclusione
di quelle relative a particolari condizioni di conforto alberghiero, ai viaggi,
al soggiorno di eventuali familiari o accompagnatori (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 6 maggio 1981, n. 25.
Art.
6
Cure
a pagamento.
La
misura del pagamento delle prestazioni ospedaliere per coloro che non rientrano
nelle categorie individuate all'art. 4 è determinata dagli Enti ospedalieri, in
base alle disposizioni legislative dello Stato e della Regione.
Art.
7
Uniformità
di prestazioni.
Gli
Enti ospedalieri assicurano l'uniformità del trattamento sanitario nonché delle
altre condizioni previste dall'art. 1 per quanto concerne l'idoneità ambientale
e la decorosità dei trattamenti di conforto.
Sono
abolite le classificazioni delle camere di degenza. La degenza in camere
speciali di ricovero è disposta prioritariamente in relazione alle necessità di
terapia intensiva ed assistenziale.
A
tale scopo deve essere riservato almeno il 60 per cento delle disponibilità
attuali. Le eventuali possibilità residue possono essere regolamentate dalle
Amministrazioni ospedaliere fermo restando che nulla è dovuto per quanto
attiene a prestazioni del personale medico e para-medico.
Art.
8
Modalità
amministrative di accesso.
L'accesso
alle cure praticate gratuitamente presso gli Enti ospedalieri della regione, è
consentito ai cittadini che siano in grado di dimostrarne il diritto mediante
qualsiasi atto che comprovi l'appartenenza ad una delle categorie di cui
all'art. 4.
In
mancanza di tale documentazione, i cittadini possono ugualmente accedere alle
cure ospedaliere gratuite previa sottoscrizione di una dichiarazione che
attesti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 4.
Gli
uffici ed organismi centrali o periferici della Giunta regionale rilasciano
impegnative per il ricovero gratuito presso le case di cura convenzionate, e
autorizzazioni ai cittadini residenti in Umbria che intendano avvalersi della
facoltà prevista al primo comma dell'art. 5.
L'impegnativa
e l'autorizzazione dovranno indicare la durata della degenza; l'eventuale
proroga dovrà essere chiesta prima della scadenza del termine assegnato e con
le stesse modalità.
La
Giunta regionale provvede al rimborso delle spese sostenute da cittadini
residenti in Umbria, nella misura prevista al secondo comma dell'art. 5, per
prestazioni ospedaliere usufruite all'estero, quando per motivi di accertata
urgenza gli interessati non abbiano potuto richiedere l'autorizzazione
preventiva.
Nessuna
autorizzazione è richiesta per i cittadini residenti in Umbria che si trovino
all'estero per motivi di lavoro.
Art.
9
Elenchi
comunali dei cittadini non abbienti.
I
Comuni formano l'elenco dei cittadini residenti aventi diritto all'assistenza
ospedaliera gratuita perché non abbienti, e ne danno comunicazione alla Giunta
regionale.
Art.
10
Ruolo
regionale per l'assistenza ospedaliera.
È
istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera.
A
tale ruolo possono iscriversi tutti i cittadini italiani e stranieri che non
abbiano altrimenti diritto all'assistenza ospedaliera gratuita.
Per
i cittadini italiani l'iscrizione è operante per un triennio e si intende
tacitamente rinnovata di triennio in triennio ove non venga disdetta tre mesi
prima della scadenza. L'iscrizione può avvenire in qualunque momento, con
decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso per quanto riguarda sia gli
effetti contributivi che il diritto di accesso. L'iscrizione cessa su notifica
dell'interessato qualora lo stesso rientri in una delle condizioni per le quali
vige il diritto dell'assistenza ospedaliera gratuita, con decorrenza al 31
dicembre dell'anno in corso.
Per
i cittadini stranieri l'iscrizione è operante per un anno solare, qualunque sia
il momento in cui essa viene accolta, ed il relativo contributo deve essere
pagato in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione.
Spetta
alla Giunta regionale fissare le modalità dell'iscrizione e la misura
dell'importo annuo da pagare, e stipulare le convenzioni con gli Uffici delle
esattorie comunali ai fini della riscossione.
La
Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici che
intendano porre a proprio carico l'onere dell'iscrizione al ruolo regionale di
particolari categorie di cittadini.
Art.
11
Accettazione
sanitaria.
I
servizi di accettazione sanitaria valutano la necessità di ricovero
ospedaliero. Tali servizi debbono disporre di posti letto che consentano
degenze di brevissima durata per permettere trattamenti diagnostici e
terapeutici risolutivi.
Il
piano regionale dei servizi sanitari e socio-assistenziali determina
l'organizzazione dei servizi di accettazione sanitaria analiticamente per ciascun
comprensorio.
La
responsabilità dell'ammissione in ospedale nonché quella della assegnazione
alle singole divisioni o sezioni ospedaliere competono esclusivamente al
servizio di accettazione sanitaria, che deve essere inoltre informato di ogni
modifica nella destinazione del degente nell'ambito della struttura
ospedaliera.
Il
ricovero in ospedale si determina allorquando il cittadino, a ragione di un
qualsiasi stato di malattia, abbia la contemporanea necessità di essere degente
in letto, di utilizzare apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, e di avere
una assistenza medica ed infermieristica continuativa e/o intensiva.
Il
ricovero in ospedale deve avvenire immediatamente allorché esista un'urgenza in
relazione al pericolo di vita del cittadino o della sua integrità fisica e
funzionale.
Al
di fuori dei casi di cui al precedente comma, ciascun medico potrà proporre il
ricovero in ospedale sulla base di un'ipotesi diagnostica documentata.
Il
servizio di accettazione sanitaria, constatata la necessità dell'ammissione
alle cure ospedaliere sulla scorta del referto e della diagnosi espressa dal
medico proponente il ricovero, nonché degli accertamenti diagnostici praticati
preventivamente o di quelli appositamente esperiti, dispone il ricovero.
Gli
Enti ospedalieri, provvederanno, previe intese su basi comprensoriali, a
garantire a ciascun cittadino il diritto di usufruire preliminarmente di
prestazioni ospedaliere, che non richiedano immediato ricovero, presso i
presidi ospedalieri esistenti nei singoli comprensori.
Art.
12
Convenzione
con le case di cura.
Nel
piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali di cui alla legge regionale 14
novembre 1974, n. 57, devono essere stabiliti criteri, limiti e condizioni per
la stipulazione delle convenzioni con gli enti di cui all'art. 18 della legge
17 agosto 1974, n. 386.
Le
convenzioni in corso, nelle quali la Regione subentra agli Enti mutualistici,
decadono allo scadere del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della
legge 17 agosto 1974, n. 386.
La
Giunta è autorizzata a variare le convenzioni in atto d'accordo con la parte
contraente quando ciò sia rispondente ad esigenze del servizio sanitario o per
assicurare uguali diritti di accesso a tutti i cittadini.
Non
possono essere stipulate convenzioni con case di cura private che non
rispondano ai requisiti della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
La
Giunta regionale, nel conformarsi agli schemi di convenzioni approvati dal
Consiglio dei ministri in sede di indirizzo e coordinamento, dovrà accertare,
nell'interesse pubblico e nel quadro delle direttive dei piani di
programmazione regionale e comprensoriale:
a)
che le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di
cui sono dotate le case di cura private siano tali da assicurare una adeguata
assistenza sanitaria;
b)
che le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale garantiscano
sull'efficacia della funzione assistenziale, e sull'idoneità ad assolvere
soddisfacentemente gli impegni della convenzione, con riferimento anche al
rispetto del contratto nazionale collettivo del lavoro.
Le
convenzioni devono inoltre prevedere le modalità di trasmissione alla Regione
dei dati amministrativi e sanitari concernenti l'accesso alle cure ospedaliere,
nonché quelle per la notifica del ricovero all'ente gestore dell'assistenza
alla malattia, nei casi previsti all'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n.
386.
Art.
13
Rilevazione
statistica e comunicazione.
Gli
Enti ospedalieri, nonché istituti e case di cura convenzionati, devono
comunicare alla Regione i dati di accettazione amministrativa e sanitaria
secondo modalità da stabilirsi da parte della Giunta regionale.
Uguale
onere spetta anche alle case di cura per i ricoveri posti a carico della
Regione.
Spetta
alla Giunta determinare termini e modalità uniformi cui dovranno attenersi gli
Enti ospedalieri per notificare agli enti gestori di assistenza
mutuo-previdenziale la data del ricovero, la diagnosi e la data del
dimissionamento dei ricoverati aventi diritto ad indennità economiche di malattia.
Art.
14
Recupero
spese di spedalità e contenzioso.
Gli
accertamenti sulla solvibilità dei ricoverati che non abbiano titolo
all'assistenza ospedaliera gratuita spettano ai Comuni di residenza.
Il
contenzioso per il recupero delle spese di spedalità esigibili dai cittadini
che non hanno titolo all'assistenza ospedaliera gratuita spetta al Comune.
Art.
15
Rivalsa
nei casi di responsabilità civile.
Quando
il ricovero sia determinato da fatto comportante presumibile responsabilità di
terzi, gli Enti ospedalieri sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale e
all'ente gestore dell'assistenza malattia o dell'assicurazione contro gli
infortuni, ogni elemento ed informazione in loro possesso, ai fini
dell'esercizio delle relative ragioni ed azioni di recupero.
Il
contenzioso per il recupero delle spese per spedalità erogate a seguito di
fatti dolosi o colposi spetta alla Giunta regionale, la quale può avvalersi
degli uffici legali dei Comuni o convenzionarsi con gli enti
mutuo-previdenziali.
Art.
16
Deleghe.
Le
funzioni amministrative connesse all'attuazione della presente legge sono
delegate ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.
Art.
17
Dichiarazione
di urgenza.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma,
della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.