L.R.
26 marzo 1975, n. 22 (1).
Provvidenze
a favore di cooperative di produzione e lavoro e di trasporto (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 aprile 1975, n. 17.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 1977 ha dichiarato che non
spettava al Presidente della Regione Umbria procedere alla promulgazione della
presente legge, prima che fossero decorsi trenta giorni dalla deliberazione
consiliare del 6 marzo 1975, ed in conseguenza ha annullato la promulgazione
medesima.
Art.
1
Finalità.
In
attuazione dei principi stabiliti dall'art. 20, primo comma, dello statuto
regionale ed in conformità agli obiettivi della programmazione regionale la
Regione contribuisce, nella misura e nei modi stabiliti dalla presente legge,
al potenziamento ed allo sviluppo della cooperazione di produzione e lavoro e
di trasporto.
Art.
2
Destinatari
delle provvidenze.
Destinatari
delle provvidenze sono le cooperative di produzione e lavoro e quelle di
trasporto iscritte nel registro delle società e nello schedario generale della
cooperazione nonché i consorzi tra le medesime.
Art.
3
Tipo
di provvidenza e settori d'intervento.
Le
provvidenze, cui possono accedere i soggetti di cui al precedente articolo,
sono costituite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui
per:
a)
costruzione, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti;
b)
acquisto e ammodernamento di macchinari, attrezzature e automezzi;
c)
formazione scorte.
Art.
4
Misura
delle provvidenze.
Il
concorso regionale nel pagamento degli interessi è determinato in misura tale
che a carico del soggetto richiedente il mutuo rimanga un tasso del 6 per
cento.
Art.
5
Fido
massimo concedibile e durata del finanziamento.
L'ammontare
massimo del mutuo che può essere concesso ad ogni singolo richiedente, con il
beneficio delle provvidenze regionali, per ciascuno degli interventi previsti
all'art. 3, e la durata dell'ammortamento sono i seguenti:
1)
per gli interventi di cui alla lettera a) lire 100 milioni per la durata di 10
anni;
2)
per gli interventi di cui alla lettera b) lire 100 milioni per la durata di 6
anni;
3)
per gli interventi di cui alla lettera c) lire 100 milioni per la durata di 4
anni.
Art.
6
Non
cumulabilità dei finanziamenti.
Qualora
per gli interventi richiesti si siano ottenute altre provvidenze, previste da
leggi nazionali o regionali, la domanda non potrà essere accolta.
Art.
7
Convenzioni
con gli istituti di credito.
Ai
fini del concorso regionale sul pagamento degli interessi la Giunta regionale è
autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito.
Nella
convenzione dovrà essere tra l'altro stabilito:
a)
la misura del tasso d'interesse;
b)
le modalità di erogazione dei mutui e di pagamento dei ratei da parte dei
beneficiari;
c)
le modalità per l'erogazione agli istituti di credito della quota interessi a
carico della Regione.
Art.
8
Istruttoria
delle domande.
Ai
sensi dell'art. 13, terzo comma, dello statuto regionale è affidato alla
società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria il
compito di procedere alla raccolta ed alla istruttoria delle domande.
Art.
9
Presentazione
delle domande.
Le
domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, dovranno essere
trasmesse alla società regionale per la promozione dello sviluppo economico
dell'Umbria.
Alla
domanda va allegata la seguente documentazione:
a)
iscrizione allo schedario generale della cooperazione;
b)
computo metrico estimativo delle opere da eseguire se trattasi di costruzione,
ampliamento e ammodernamento di stabilimenti;
c)
fatture, offerte preventivi, se trattasi di acquisto e ammodernamento di
macchinari, attrezzature e automezzi e di formazione di scorte;
d)
relazione tecnico-finanziaria dalla quale risulti con chiarezza la situazione
economica patrimoniale dell'impresa e la sua capacità di restituzione del
prestito entro i termini convenuti;
e)
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino elencati i contributi e i
finanziamenti già accordati per la stessa iniziativa.
Il
finanziamento può anche riguardare spese effettuate un anno prima dell'entrata
in vigore della legge e purché la domanda venga prodotta entro due mesi
dall'entrata in vigore della legge stessa.
In
tal caso, oltre alla documentazione di cui ai punti a), d), e) del presente
articolo, dovranno presentarsi anche i seguenti documenti: fatture e consuntivi
finali quietanziati.
Art.
10
Concessioni
delle provvidenze.
Sulle
domande istruite ai sensi del precedente art. 8, decide la Giunta regionale,
sentito il parere della competente commissione consiliare permanente, tenendo
in particolare considerazione le richieste concernenti iniziative suscettibili
di determinare favorevoli riflessi sull'occupazione.
Le
provvidenze vengono concesse ai beneficiari con decreto del presidente della
Giunta.
Art.
11
Revoca
delle provvidenze.
Qualora
le provvidenze vengano utilizzate per finalità non corrispondenti a quelle
indicate dalla presente legge potranno, previa contestazione, essere revocate
dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione
consiliare permanente.
Art.
12
Autorizzazione
di spesa.
Per
l'attuazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno 1975, i seguenti
limiti di impegno:
di
L. 15.000.000 per gli interventi di cui all'art. 3 lettera a);
di
L. 50.000.000 per gli interventi di cui all'art. 3 lettera b);
di
L. 35.000.000 per gli interventi di cui all'art. 3 lettera c);
Le
annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di
impegno sono così ripartite:
L.
100.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 1978;
L.
65.000.000 per gli esercizi dal 1979 al 1980;
L.
15.000.000 per gli esercizi dal 1981 al 1984.
(3).
(3)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1975, approvato con L.R. 14 gennaio 1975, n. 3.