L.R. 26 marzo 1975, n. 22 (1).

Provvidenze a favore di cooperative di produzione e lavoro e di trasporto (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 aprile 1975, n. 17.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 1977 ha dichiarato che non spettava al Presidente della Regione Umbria procedere alla promulgazione della presente legge, prima che fossero decorsi trenta giorni dalla deliberazione consiliare del 6 marzo 1975, ed in conseguenza ha annullato la promulgazione medesima.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 20, primo comma, dello statuto regionale ed in conformità agli obiettivi della programmazione regionale la Regione contribuisce, nella misura e nei modi stabiliti dalla presente legge, al potenziamento ed allo sviluppo della cooperazione di produzione e lavoro e di trasporto.

 

 

Art. 2

Destinatari delle provvidenze.

 

Destinatari delle provvidenze sono le cooperative di produzione e lavoro e quelle di trasporto iscritte nel registro delle società e nello schedario generale della cooperazione nonché i consorzi tra le medesime.

 

 

Art. 3

Tipo di provvidenza e settori d'intervento.

 

Le provvidenze, cui possono accedere i soggetti di cui al precedente articolo, sono costituite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui per:

a) costruzione, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti;

b) acquisto e ammodernamento di macchinari, attrezzature e automezzi;

c) formazione scorte.

 

 

Art. 4

Misura delle provvidenze.

 

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi è determinato in misura tale che a carico del soggetto richiedente il mutuo rimanga un tasso del 6 per cento.

 

 

Art. 5

Fido massimo concedibile e durata del finanziamento.

 

L'ammontare massimo del mutuo che può essere concesso ad ogni singolo richiedente, con il beneficio delle provvidenze regionali, per ciascuno degli interventi previsti all'art. 3, e la durata dell'ammortamento sono i seguenti:

1) per gli interventi di cui alla lettera a) lire 100 milioni per la durata di 10 anni;

2) per gli interventi di cui alla lettera b) lire 100 milioni per la durata di 6 anni;

3) per gli interventi di cui alla lettera c) lire 100 milioni per la durata di 4 anni.

 

 

Art. 6

Non cumulabilità dei finanziamenti.

 

Qualora per gli interventi richiesti si siano ottenute altre provvidenze, previste da leggi nazionali o regionali, la domanda non potrà essere accolta.

 

 

Art. 7

Convenzioni con gli istituti di credito.

 

Ai fini del concorso regionale sul pagamento degli interessi la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito.

Nella convenzione dovrà essere tra l'altro stabilito:

a) la misura del tasso d'interesse;

b) le modalità di erogazione dei mutui e di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari;

c) le modalità per l'erogazione agli istituti di credito della quota interessi a carico della Regione.

 

 

Art. 8

Istruttoria delle domande.

 

Ai sensi dell'art. 13, terzo comma, dello statuto regionale è affidato alla società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria il compito di procedere alla raccolta ed alla istruttoria delle domande.

 

 

Art. 9

Presentazione delle domande.

 

Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, dovranno essere trasmesse alla società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) iscrizione allo schedario generale della cooperazione;

b) computo metrico estimativo delle opere da eseguire se trattasi di costruzione, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti;

c) fatture, offerte preventivi, se trattasi di acquisto e ammodernamento di macchinari, attrezzature e automezzi e di formazione di scorte;

d) relazione tecnico-finanziaria dalla quale risulti con chiarezza la situazione economica patrimoniale dell'impresa e la sua capacità di restituzione del prestito entro i termini convenuti;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino elencati i contributi e i finanziamenti già accordati per la stessa iniziativa.

Il finanziamento può anche riguardare spese effettuate un anno prima dell'entrata in vigore della legge e purché la domanda venga prodotta entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

In tal caso, oltre alla documentazione di cui ai punti a), d), e) del presente articolo, dovranno presentarsi anche i seguenti documenti: fatture e consuntivi finali quietanziati.

 

 

Art. 10

Concessioni delle provvidenze.

 

Sulle domande istruite ai sensi del precedente art. 8, decide la Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente, tenendo in particolare considerazione le richieste concernenti iniziative suscettibili di determinare favorevoli riflessi sull'occupazione.

Le provvidenze vengono concesse ai beneficiari con decreto del presidente della Giunta.

 

 

Art. 11

Revoca delle provvidenze.

 

Qualora le provvidenze vengano utilizzate per finalità non corrispondenti a quelle indicate dalla presente legge potranno, previa contestazione, essere revocate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente.

 

 

Art. 12

Autorizzazione di spesa.

 

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno 1975, i seguenti limiti di impegno:

di L. 15.000.000 per gli interventi di cui all'art. 3 lettera a);

di L. 50.000.000 per gli interventi di cui all'art. 3 lettera b);

di L. 35.000.000 per gli interventi di cui all'art. 3 lettera c);

Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di impegno sono così ripartite:

L. 100.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 1978;

L. 65.000.000 per gli esercizi dal 1979 al 1980;

L. 15.000.000 per gli esercizi dal 1981 al 1984.

 (3).

 

 

 

(3) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1975, approvato con L.R. 14 gennaio 1975, n. 3.