L.R. 24 aprile 1975, n. 23 (1).

Integrazione finanziaria degli interventi a favore degli operatori agricoli e delle imprese artigiane previsti dalla L.R. 30 giugno 1973, n. 30 e dalla L.R. 28 agosto 1973, n. 34.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 1975, n. 18.

 

 

Art. 1

Interventi a favore dell'agricoltura.

 

 

 (2).

 

(2) Articolo abrogato dall'art. 19, L.R. 12 giugno 1989, n. 17.

 

 

Art. 2

Interventi a favore delle imprese artigiane.

 

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1973, n. 34, č autorizzata per l'anno 1974, l'ulteriore spesa di:

- lire 100 milioni, quale contributo in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori artigiani e per l'acquisizione delle relative aree di insediamento, dei macchinari e delle attrezzature (art. 2 - lett. a);

- lire 200 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito d'esercizio effettuate dalle imprese artigiane (art. 2 - lett. b);

- lire 15 milioni, per le spese previste dall'art. 12 della stessa legge regionale quale rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese ed oneri per l'esercizio della delega in materia di provvidenze a favore delle imprese artigiane.

 

 

Art. 3

Tasso di interesse a carico dei beneficiari.

 

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alla L.R. 30 giugno 1973, n. 30 e alla L.R. 28 agosto 1973, n. 34, come integrate dalla presente legge, č quello stabilito con i decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i

Ministri competenti per le rispettive materie, emanati ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 397 e della legge 24 dicembre 1974, n. 713 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detto tasso si applica per i prestiti perfezionati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 4

Disposizioni finanziarie.

 

All'onere complessivo di lire 615 milioni si farā fronte mediante la riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 200 del bilancio dell'esercizio 1974.

 

 (3).

Per l'utilizzo delle disponibilitā finanziarie di cui alla presente legge si applicano le norme previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

 

(3) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1974, approvato con L.R. 8 aprile 1974, n; 25.

 

 

Art. 5

Disposizioni finali.

 

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.