L.R.
24 aprile 1975, n. 24 (1).
finanziamento
annuale all'ente di sviluppo nell'Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 1975, n. 18.
Art.
1
In
attesa del riordinamento e del finanziamento, con legge dello Stato, degli enti
di sviluppo in agricoltura, la Regione Umbria contribuisce alle spese dell'ente
di sviluppo nell'Umbria, per assicurare la continuità dei compiti e delle
attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966,
n. 253.
Art.
2
Con
la legge di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio regionale
determina, ogni anno, il contributo di cui al precedente art. 1 a favore
dell'ente di sviluppo nell'Umbria.
Il
bilancio dell'ente di sviluppo deve essere allegato a quello regionale
corredato della relazione dell'organo deliberante e del collegio sindacale. Al
conto consuntivo della Regione deve essere allegato il rendiconto dell'ente di
sviluppo per il corrispondente esercizio finanziario.
Art.
3
L'ente
di sviluppo nell'Umbria è tenuto, in relazione a quanto disposto al precedente
art. 2, a presentare alla Giunta regionale il bilancio preventivo entro il 15
settembre dell'anno precedente, ed il conto consuntivo entro il 30 aprile
dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
Art.
4
L'erogazione
del contributo di cui al precedente art. 2 e delle somme comunque assegnate
all'ente di sviluppo nell'Umbria per lo svolgimento di particolari attività,
interventi ed esecuzione di opere, per delega della Regione o a questa
pervenute per delega dallo Stato, è deliberata dalla Giunta regionale, la quale
potrà altresì stabilire di versare la somma del contributo annuale in due rate
semestrali.
Art.
5
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di
lire 2.200 milioni da imputare al cap. 3510 del bilancio dello stesso
esercizio.
All'onere
suddetto si farà fronte mediante prelievo dallo stanziamento del cap. 4680
«Fondi per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso» del bilancio medesimo.