L.R. 24 aprile 1975, n. 24 (1).

finanziamento annuale all'ente di sviluppo nell'Umbria.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 1975, n. 18.

 

 

Art. 1

 

In attesa del riordinamento e del finanziamento, con legge dello Stato, degli enti di sviluppo in agricoltura, la Regione Umbria contribuisce alle spese dell'ente di sviluppo nell'Umbria, per assicurare la continuità dei compiti e delle attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253.

 

 

Art. 2

 

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio regionale determina, ogni anno, il contributo di cui al precedente art. 1 a favore dell'ente di sviluppo nell'Umbria.

Il bilancio dell'ente di sviluppo deve essere allegato a quello regionale corredato della relazione dell'organo deliberante e del collegio sindacale. Al conto consuntivo della Regione deve essere allegato il rendiconto dell'ente di sviluppo per il corrispondente esercizio finanziario.

 

 

Art. 3

 

L'ente di sviluppo nell'Umbria è tenuto, in relazione a quanto disposto al precedente art. 2, a presentare alla Giunta regionale il bilancio preventivo entro il 15 settembre dell'anno precedente, ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

 

 

Art. 4

 

L'erogazione del contributo di cui al precedente art. 2 e delle somme comunque assegnate all'ente di sviluppo nell'Umbria per lo svolgimento di particolari attività, interventi ed esecuzione di opere, per delega della Regione o a questa pervenute per delega dallo Stato, è deliberata dalla Giunta regionale, la quale potrà altresì stabilire di versare la somma del contributo annuale in due rate semestrali.

 

 

Art. 5

 

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di lire 2.200 milioni da imputare al cap. 3510 del bilancio dello stesso esercizio.

All'onere suddetto si farà fronte mediante prelievo dallo stanziamento del cap. 4680 «Fondi per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio medesimo.