L.R. 12 maggio 1975, n. 27 (1).

Istituzione della commissione regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 19 maggio 1975, n. 21, edizione straordinaria.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 1

 

[I pareri in ordine alle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllate» e «controllate e garantite» dei mosti e dei vini previsti dall'art. 6 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, già attribuiti al Comitato regionale dell'agricoltura istituito con l'art. 5 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di competenza di una commissione regionale così composta:

a) dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste o da un suo delegato che la presiede;

b) da n. 2 funzionari della Regione particolarmente competenti in materia;

c) da n. 3 esperti nominati dal Consiglio regionale;

d) da n. 3 produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative nella Regione;

e) da n. 2 docenti universitari, uno di coltivazioni arboree ed uno di industrie agrarie, scelti nell'ambito

della facoltà di agraria dell'Università di Perugia;

f) da n. 1 rappresentante dell'Associazione enotecnici italiani;

g) da n. 1 rappresentante dell'Associazione italiana sommeliers, delegazione umbra;

h) da n. 1 rappresentante dell'Associazione regionale dei laureati in scienze agrarie;

i) da n. 1 tecnico, operante nella Regione, del servizio controlli e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al D.P.R. 24 dicembre 1986 , n. 1164;

l) da n. 2 amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni regionali delle cantine sociali aderenti alle centrali cooperative maggiormente rappresentative;

m) da un funzionario del Servizio repressioni frodi, operante nella Regione, designato dal Ministero agricoltura e foreste.

La commissione sarà integrata, di volta in volta, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale e da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia territorialmente interessata alle domande di riconoscimento.

Nel caso di domande riguardanti le province, i rappresentanti di cui al comma precedente, rispettivamente per le province interessate, integreranno congiuntamente la commissione] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 2

 

[La commissione viene nominata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Funge da segretario della commissione uno dei funzionari di cui alla lettera b) dell'art. 1 designato dall'assessore presidente della commissione] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.