L.R.
12 maggio 1975, n. 27 (1).
Istituzione
della commissione regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della
denominazione di origine dei mosti e dei vini (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 maggio 1975, n. 21, edizione straordinaria.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30
giugno 1999, n. 19.
Art.
1
[I
pareri in ordine alle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine
«controllate» e «controllate e garantite» dei mosti e dei vini previsti
dall'art. 6 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, già attribuiti al Comitato
regionale dell'agricoltura istituito con l'art. 5 del D.P.R. 10 giugno 1955, n.
987, integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono, a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di competenza di
una commissione regionale così composta:
a)
dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste o da un suo delegato che la
presiede;
b)
da n. 2 funzionari della Regione particolarmente competenti in materia;
c)
da n. 3 esperti nominati dal Consiglio regionale;
d)
da n. 3 produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di
categoria maggiormente rappresentative nella Regione;
e)
da n. 2 docenti universitari, uno di coltivazioni arboree ed uno di industrie
agrarie, scelti nell'ambito
della
facoltà di agraria dell'Università di Perugia;
f)
da n. 1 rappresentante dell'Associazione enotecnici italiani;
g)
da n. 1 rappresentante dell'Associazione italiana sommeliers, delegazione umbra;
h)
da n. 1 rappresentante dell'Associazione regionale dei laureati in scienze
agrarie;
i)
da n. 1 tecnico, operante nella Regione, del servizio controlli e
certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al
D.P.R. 24 dicembre 1986 , n. 1164;
l)
da n. 2 amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni
regionali delle cantine sociali aderenti alle centrali cooperative maggiormente
rappresentative;
m)
da un funzionario del Servizio repressioni frodi, operante nella Regione,
designato dal Ministero agricoltura e foreste.
La
commissione sarà integrata, di volta in volta, da un funzionario
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante
dell'Amministrazione provinciale e da un rappresentante della Camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia
territorialmente interessata alle domande di riconoscimento.
Nel
caso di domande riguardanti le province, i rappresentanti di cui al comma
precedente, rispettivamente per le province interessate, integreranno
congiuntamente la commissione] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute
nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
2
[La
commissione viene nominata con decreto del Presidente della Regione, su
conforme deliberazione della Giunta regionale.
Funge
da segretario della commissione uno dei funzionari di cui alla lettera b)
dell'art. 1 designato dall'assessore presidente della commissione] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalle norme contenute
nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.