L.R.
14 maggio 1975, n. 28 (1).
Norme
in attuazione degli interventi previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118,
relativa a provvedimenti urgenti per la zootecnia.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 maggio 1975, n. 21, edizione straordinaria.
TITOLO
I
Premi
alle aziende agricolo-zootecniche
Art.
1
Ad
integrazione delle provvidenze recate dalla legge regionale 25 giugno 1974, n.
40, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 - punti 2 e 3 - della legge 7
agosto 1973, n. 512, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 18 aprile
1974, n. 118, la Regione istituisce a favore delle aziende agricole dell'Umbria
i premi di seguito elencati:
a)
per ogni vitello nato in azienda e portato fino ad un peso non inferiore a Kg.
400, se maschio, e Kg. 350, se femmina, oppure fino alla emissione dei denti
picozzi da adulto:
-
nella misura massima di L. 40.000 alle aziende singole e associate ricadenti in
zone montane e colline depresse, delimitate a norma delle vigenti disposizioni
di legge;
-
nella misura massima di L. 30.000 alle aziende singole ed associate ricadenti
nei rimanenti territori della regione.
Detti
premi, nella misura del 75 per cento degli importi sopra indicati, vengono
concessi anche per vitelli nati in altre regioni provenienti da altri allevamenti,
a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi e
sempreché una quota non inferiore al 40 per cento dei fabbisogni alimentari
zootecnici dell'azienda venga assicurata dalle produzioni foraggere nella
stessa conseguite.
Nei
casi di documentata accidentale mortalità durante il periodo di allevamento o
qualora, a giudizio del veterinario competente che rilascerà apposita
certificazione, si rendesse necessaria la macellazione anticipata del soggetto,
viene concesso un indennizzo pari al 50 per cento dell'importo dei premi come
sopra stabilito.
I
premi di cui al presente paragrafo non sono cumulabili con quelli previsti
all'art. 2 - ultimo comma - della legge regionale 25 giugno 1974, n. 40.
b)
per ogni femmina destinata alla rimonta, il cui stato di gravidanza è
documentato mediante certificazione del veterinario vistata dal competente
veterinario comunale e rilasciata non prima del quarto mese dalla fecondazione:
-
nella misura massima di L. 50.000 alle aziende singole ed associate ricadenti
in zone montane e collinari depresse, delimitate a norma delle vigenti
disposizioni di legge;
-
nella misura massima di L. 40.000 alle aziende singole ed associate ricadenti
nei rimanenti territori della regione.
Per
le femmine iscritte ai Libri genealogici e per quelle allevate allo stato brado
o semibrado, i premi di cui al presente paragrafo vengono maggiorati
rispettivamente fino ad un massimo di L. 10.000 e L. 5.000 a capo.
Qualora
per tare o difetti riscontrati durante il periodo di allevamento, o per altre
cause di forza maggiore, non identificabili con i casi di eliminazione del
bestiame per cessazione dell'attività zootecnica, si rendesse necessaria la
macellazione del soggetto destinato alla rimonta, dietro certificazione del
veterinario competente, può essere concesso il premio nella misura prevista, a
seconda dei casi, al paragrafo a).
Art.
2
La
misura effettiva dei premi previsti all'art. 1 sarà determinata sulla base
delle somme assegnate alla Regione dell'Umbria ai sensi della richiamata legge
n. 118 del 1974, art. 5 - lett. a).
TITOLO
II
Provvidenze
a favore delle cooperative di servizio e loro consorzi
Art.
3
La
Regione, al fine di favorire, in collaborazione con l'Ente di sviluppo
nell'Umbria, gli Enti locali e le Comunità montane nonché le Associazioni ed i
Consorzi operanti nel settore della zootecnia, la costituzione di cooperative
di servizio a livello comunale o intercomunale e loro Consorzi provinciali
aventi per scopo il conseguimento delle finalità previste dall'art. 3 della
legge 18 aprile 1974, n. 118, nonché di quelle previste dai Reg. CEE 1353/73 e
1821/73, istituisce, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un regime di
aiuti secondo le seguenti modalità:
a)
concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad
ammortamento triennale per le esigenze delle aziende agricole singole o
associate e dei relativi organismi associativi a norma delle vigenti leggi in
materia;
b)
concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento
annuale contratti dai consorzi provinciali tra produttori zootecnici per
l'approvvigionamento collettivo dei mangimi destinati agli allevamenti bovini
ed ovini di quei soci delle cooperative di servizio che si impegnino, allo
scopo di consentire la necessaria concentrazione dell'offerta, a porre nel
mercato la propria produzione tramite i consorzi stessi.
Detti
prestiti potranno essere concessi ai consorzi provinciali anche per le
anticipazioni ai soci che conferiscono bestiame per la macellazione, lavorazione
e commercializzazione in forma associata.
Il
tasso a carico dei beneficiari dei prestiti di cui al presente articolo, è
quello previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 1 della
legge 17 agosto 1974, n. 397 e successive modificazioni e integrazioni, per gli
interventi creditizi indicati all'art. 5, lett. b) della legge 18 aprile 1974,
n. 118;
c)
contributo nelle spese di gestione, in proporzione all'entità dell'attività
svolta e fino ad un massimo dell'80 per cento del loro ammontare, a favore
delle cooperative di servizio e loro consorzi provinciali.
I
prestiti ed i contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con
quelli previsti da leggi statali e regionali.
Art.
4
Per
i prestiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, è assunta la spesa pari
alla differenza tra il tasso di interesse praticato dagli Istituti o Enti
finanziatori, fissato in misura non superiore a quello determinato con decreto
interministeriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 giugno
1961, n. 454, e della legge 17 agosto 1974, n. 397 e successive modificazioni e
integrazioni, al lordo di eventuali diritti di commissioni e spese accessorie,
e quello posto a carico dei prestatari.
Art.
5
I
prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi a favore di
coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti,
affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri manuali lavoratori della
terra, singoli od associati e di cooperative agricole e loro consorzi, sono
assistiti dalla garanzia sussidiaria prevista dall'art. 56 della legge 27
ottobre 1966, n. 910, tramite il fondo interbancario di garanzia istituito
dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, fino all'ammontare massimo
dell'eventuale perdita che gli Istituti ed Enti convenzionati dimostreranno di
aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.
Gli
Istituti ed Enti convenzionati effettueranno, sull'importo originario dei
prestiti accordati ai soggetti di cui al precedente comma, la trattenuta dello
0,10 per cento da versare al Fondo interbancario di garanzia, sempreché
quest'ultimo accordi la garanzia sussidiaria prevista dal primo comma del
presente articolo.
Alle
operazioni di contributo e prestito di cui alla presente legge si applicano le
agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, in quanto compatibili.
TITOLO
III
Disposizioni
varie
Art.
6
La
concessione e l'erogazione delle provvidenze previste agli artt. 1 e 3 della
presente legge sono affidate, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, all'Ente di
sviluppo nell'Umbria, al quale vanno presentate le relative domande.
L'Ente
di sviluppo nell'Umbria, per gli adempimenti di carattere tecnico connessi con
gli interventi di cui agli artt. 1 e 3, potrà avvalersi, previa autorizzazione
dei competenti organi della Regione, della collaborazione del personale degli
Uffici regionali dell'agricoltura nonché del personale delle Associazioni
provinciali allevatori addetto ai controlli funzionali.
Con
provvedimenti della Giunta regionale verranno erogate all'Ente di sviluppo le
somme relative all'attuazione degli interventi di cui agli artt. 1 e 3, da
iscriversi in una parte speciale della contabilità dell'Ente medesimo.
Apposita
convenzione regolerà i rapporti tra la Regione e l'Ente di sviluppo nell'Umbria
prevedendo, tra l'altro, la presentazione, per l'approvazione della Giunta
regionale, di un rendiconto finanziario semestrale relativo alle operazioni
dall'Ente effettuate, unitamente ad una relazione dell'attività svolta nonché le
modalità dei controlli che eventualmente si rendessero necessari.
Art.
7
I
rapporti finanziari tra la Regione e gli Istituti ed Enti abilitati
all'esercizio del credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e
successive modificazioni ed integrazioni, saranno regolati da apposite
convenzioni, approvate dalla Giunta regionale nelle quali, tra l'altro, saranno
precisati i termini, le condizioni e le modalità di versamento, ai predetti
Istituti od Enti da parte della Regione, dei contributi nel pagamento degli
interessi sui prestiti.
TITOLO
IV
Disposizioni
finanziarie
Art.
8
Per
la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge è autorizzata
l'iscrizione «per memoria» di tre distinti capitoli nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 denominati:
-
spesa per la concessione di premi di cui all'art. 1 - lett. a) e b) - della
legge regionale «Norme di attuazione dei provvedimenti urgenti per la zootecnia
previste dalla legge 18 aprile 1974, n. 118»;
-
spese per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 3 - lett.
a) - della legge regionale «Norme di attuazione dei provvedimenti urgenti per
la zootecnia previste dalla legge 18 aprile 1974, n. 118»;
-
spese per i contributi di cui all'art. 3 - lettera c) - della legge regionale
«Norme di attuazione dei provvedimenti urgenti per la zootecnia previste dalla
legge 18 aprile 1974, n. 118».
Corrispondentemente,
nella parte entrata del bilancio, è istituito il seguente capitolo:
«assegnazione all'Umbria, ai sensi della legge 18 aprile 1974, n. 118 -
Provvedimenti urgenti a favore della zootecnia».
Gli
stanziamenti di spesa dei capitoli sopra richiamati verranno iscritti nel corso
dell'esercizio, per importi pari alle assegnazioni, riferite all'esercizio
medesimo, che verranno disposte a favore della Regione dell'Umbria
rispettivamente sui fondi di cui all'art. 5 della citata legge 18 aprile 1974,
n. 118.
Per
il finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 lett. b), nonché
all'eventuale integrazione finanziaria di quelli di cui agli artt. 1 lett. a) e
b) e 3 lett. a) e c), si procederà con apposito provvedimento a stabilire
l'ammontare degli stanziamenti ed i relativi mezzi di copertura.
Art.
9
Le
somme non impegnate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.