L.R. 19 maggio 1975, n. 31 (1).

Comunità montana dei Monti Martani e del Serano - zona omogenea «E». Approvazione Statuto (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1975, n. 23.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Articolo unico

 

[È approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo Statuto della Comunità montana dei Monti Martani e del Serano - zona omogenea «E» - con sede in Spoleto nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 - comma secondo - della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

STATUTO

 

Art. 1

Costituzione e sede della Comunità montana.

 

[1. Tra i Comuni di Acquasparta, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Spoleto e Trevi, i cui territori classificati montani in applicazione degli artt. 1-14-15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 e dell'art. 1 della legge regionale 1° aprile 1985, n. 12, ricadono nella zona omogenea «E», delimitata dall'art. 6 della L.R. 1° aprile 1985, n. 12, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita la Comunità montana dei Monti Martani e del Serano, Ente di diritto pubblico, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102 del 1971. La Comunità ha sede in Spoleto (4)] (5).

 

(4) Articolo così sostituito dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 3.

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 2

Norme che regolano la comunità.

 

[1. La Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla L.R. 6 settembre 1972, n. 23, nonché dalla legge regionale 1° aprile 1985, n. 12 e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente statuto o di sue modifiche ed integrazioni regolarmente approvate (6)] (7).

 

(6) Articolo così sostituito dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 3.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 3

Scopi della Comunità.

 

[La Comunità, organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate il piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo, nell'ambito del quale il piano zonale stesso dovrà essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura;

b) redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico di zona, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di bonifica;

c) predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo

economico;

d) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

e) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;

f) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 4

Attuazione dei fitti istituzionali.

 

[Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana:

a) può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono e dell'ente Regione, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

b) può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità, di volta in volta, lo studio e l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

c) sostituisce, all'esecuzione di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

d) può acquistare o prendere in afflitto, e gestire, terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102 del 1971 e cedere in gestione a cooperative o associazioni di lavoratori produttori agricoli che abbiano finalità sociali e caratteristiche democratiche;

e) può promuovere forme associative cooperative per fini di cui alla precedente lettera d);

f) può espropriare terreni non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati, o anche parzialmente boscati, per giungere ad una generale ed omogenea ricomposizione fondiaria per una utilizzazione razionale ed economica delle risorse agricole della zona. Il tutto a norma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e cioè dopo aver fatto il tentativo di conciliazione previsto;

g) può aderire ad associazioni e consorzi che perseguano finalità che rientrino in quelle proprie della Comunità medesima] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 5

Organi della Comunità.

 

[Sono organi della Comunità montana:

- il Consiglio;

- la Giunta;

- il Presidente;

- il Collegio dei revisori dei conti] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 6

Il Consiglio - Composizione.

 

[Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

Ciascun Comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

Il delegato del sindaco può essere designato in modo permanente, per la durata della sua carica, nella persona di un componente il Consiglio comunale.

Nel caso il delegato del sindaco sia eletto a componente la Giunta della Comunità, lo stesso non potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento da altro rappresentante. Potrà essere sostituito nella Giunta, mediante elezione del Consiglio, nel caso il sindaco provveda alla designazione di altro delegato.

In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 7

Compiti del Consiglio.

 

[Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità.

Compete al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.

In particolare:

a) adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) approva il piano .pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale ed il piano di sviluppo urbanistico;

c) elegge il Presidente, i vice Presidenti, la Giunta ed il Collegio dei revisori dei conti;

d) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e fissa i criteri per la determinazione dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;

e) esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;

f) nomina il Comitato tecnico consultivo cui al successivo art. 21;

g) nomina eventuali rappresentanti la Comunità presso altri enti, organizzazioni e commissioni;

h) delibera sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità;

i) approva il regolamento degli uffici della Comunità;

l) adotta le decisioni circa l'utilizzazione degli uffici dei Comuni o degli altri enti operanti nel territorio di cui all'art. 20, della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, previa intesa con gli enti interessati;

m) nomina il segretario, l'eventuale direttore tecnico ed il tesoriere della Comunità;

n) delibera infine su ogni altra materia non devoluta alla competenza della Giunta] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 8

Validità delle sedute del Consiglio.

 

[1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei suoi componenti in carica. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza, salvo quanto previsto per la elezione del presidente, del vice presidente e per l'approvazione dello statuto, integrazioni e modifiche dello stesso. Le deliberazioni di cui al comma precedente, nonché quelle concernenti l'elezione della Giunta, l'approvazione del bilancio, e sue variazioni, sono validamente adottate allorché sia presente la maggioranza dei componenti in carica (13)]

(14).

 

(13) Articolo così sostituito dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 3.

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 9

Sedute ordinarie e straordinarie - Convocazione.

 

[Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all'anno:

- entro il mese di luglio per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

- entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;

- entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La seconda convocazione potrà aver luogo non prima di tre giorni dalla prima e potrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 10

Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.

 

[Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o per suo giustificato impedimento, la presidenza spetta al vice Presidente più anziano per età. In assenza di questi all'altro vice Presidente.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Entro due mesi dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio della Comunità su proposta della Giunta approva apposito regolamento dei lavori per il funzionamento del Consiglio stesso] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 11

Durata in carica del Consiglio.

 

[Il Consiglio dura in carica cinque anni ed in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità.

I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.

I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati, in conformità della normativa di cui al precedente art. 6.

I consiglieri restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento] (17).

 

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 12

La Giunta - Composizione.

 

[1. La Giunta della Comunità è costituita:

a) dal presidente e da un vice presidente eletti dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti;

b) da sette membri eletti dal Consiglio con voto limitato per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare (18)] (19).

 

(18) Articolo così sostituito prima dall'articolo unico, L.R. 6 dicembre 1976, n. 40 e poi dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 3.

(19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 13

Compiti della Giunta.

 

[La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità, ispirato ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

La Giunta:

- assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità;

- adotta tutti i provvedimenti che non rientrano nella competenza del Consiglio della Comunità, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23;

- adotta in casi d'urgenza i provvedimenti attribuiti al Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali provvedimenti sono escluse le deliberazioni concernenti le materie riservate al Consiglio dall'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1972 n. 23;

- predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all'approvazione del Consiglio] (20).

 

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 14

Riunioni della Giunta.

 

[La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:

- in sessione ordinaria ogni mese;

- in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o la richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.

La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente anziano. In assenza di questi dall'altro vice Presidente.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche] (21).

 

(21) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 15

Durata in carica della Giunta.

 

[Il Presidente, i vice Presidenti ed i componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità.

La decadenza dalla carica di consigliere della Comunità montana comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

L'assenza non motivata ed ingiustificata a tre sedute consecutive della Giunta comporta la decadenza.

Il Presidente, i vice Presidenti ed i membri della Giunta possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione. Possono essere revocati, in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio della Comunità o promossa dall'organo di controllo, con il voto favorevole e palese di due terzi dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio provvede entro trenta giorni alla sostituzione delle persone revocate] (22).

 

(22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 16

Il Presidente - Attribuzioni.

 

[Il Presidente:

- rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l'andamento di essa;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta;

- firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità;

- compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari della Comunità con enti pubblici e privati, accetta eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio e della Giunta;

- dà esecuzione ad ogni delibera dei Consiglio e della Giunta.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento] (23).

 

(23) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 17

Collegio dei revisori dei conti.

 

[Il Consiglio elegge tra i propri membri, non facenti parte della Giunta, i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Il Collegio dura in carica un anno.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della Comunità montana e ne riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere confermati.

La decadenza dalla carica di consigliere l'elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.

I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrono gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato ed il regolare funzionamento del Collegio. Vale la procedura prevista al precedente art. 15] (24).

 

(24) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 18

Personale della Comunità.

 

[La Comunità montana istituisce il ruolo organico unico del personale tecnico e amministrativo in conformità a norme nazionali e regionali ed al proprio regolamento organico.

La Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione o dagli altri Enti locali.

La Giunta della Comunità stipulerà accordi particolari per il rimborso degli oneri, d'intesa con gli enti interessati.

La Comunità montana può conferire incarichi professionali specifici per periodi determinati a persone di comprovata capacità.

Al personale di cui al primo comma si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali (25)] (26).

 

(25) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 8 marzo 1982, n. 10.

(26) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 19

Segretario della Comunità.

 

[Il segretario della Comunità è nominato dal Consiglio nel rispetto del precedente art. 18.

Il Consiglio stabilisce le ulteriori funzioni del segretario ove ciò non sia già disciplinato nel regolamento del personale.

Il segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

Tiene i registri di contabilità della Comunità montana.

Sovraintende a tutte le funzioni amministrative della Comunità] (27).

 

(27) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 20

Direttore tecnico.

 

[Il direttore tecnico della Comunità è nominato dal Consiglio nel rispetto del precedente art. 18.

Egli dirige gli uffici tecnici della Comunità e coordina l'attività del Comitato tecnico consultivo] (28).

 

(28) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 21

Comitato tecnico consultivo.

Rapporti con altri enti operanti nel territorio. Partecipazione alla Comunità.

 

[Il Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e del piano di sviluppo urbanistico, ai sensi ed effetti degli artt. 5, secondo e quinto comma, e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità.

Il Consiglio della Comunità sentiti gli enti interessati costituirà con proprio atto il predetto Comitato tecnico consultivo.

I rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità, senza diritto di voto, dedicate all'esame ed all'approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali nonché del piano di sviluppo urbanistico.

La collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima, anche mediante quanto previsto al terzo e quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.

Gli enti suddetti, nonché le associazioni ed altri eventuali enti portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità, sono costantemente consultati, informati ed invitati alle attività della Comunità mediante le procedure e le iniziative decise dal Consiglio della Comunità medesima] (29).

 

(29) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 22

Piano pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi-stralcio annuali.

 

[Entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, in base alle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri enti operanti nel territorio, con i quali viene stabilito il coordinamento previsto dall'art. 21 del presente Statuto, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano, sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio, all'esame dei Consigli comunali della Comunità, alle forze politiche, sindacali ed economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la proposta dei programmi ed interventi attinenti al piano di sviluppo della Comunità.

Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti e di avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.

Il Consiglio della Comunità esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione.

Il Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini del suo finanziamento da parte della Regione stessa.

Il Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Il Consiglio, inoltre, entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.

Il piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e coordinati dalla Comunità la quale può avvalersi anche della delega di cui all'art. 4, lett. b) del presente Statuto.

La Comunità montana si attiene a quanto altro previsto all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed inoltre alle norme regionali relative alla preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali previste all'art. 4, lett. c) della citata legge n. 1102 del 1971] (30).

 

(30) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 23

Verbali e deliberazioni.

 

[1. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell'albo della Comunità e nell'albo pretorio del Comune sede della Comunità per quindici giorni consecutivi. Debbono inoltre essere inviate alla competente Sezione del Comitato regionale di controllo ai sensi della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 e successive modifiche. La Comunità montana stabilirà ogni opportuna intesa affinché ogni Comune e gli altri Enti operanti nel territorio che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 21 inviino in visione alla Comunità stessa copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento e dell'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità (31)] (32).

 

(31) Articolo così sostituito dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 3.

(32) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 24

Tesoriere.

 

[Il servizio di tesoreria è affidato, con delibera del Consiglio, ad un Istituto di credito. La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono effettuate esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati.

I rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione] (33).

 

(33) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 25

Finanziamento della Comunità.

 

[Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazione di finanziamento alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) contributi annui dei Comuni membri della Comunità determinati ai sensi dell'art. 7 dal Consiglio della Comunità stessa;

c) eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi] (34).

 

(34) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 26

Demanio e patrimonio.

 

[La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la cui gestione verrà determinata dal Consiglio] (35).

 

(35) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 27

Indennità e rimborso spese ai componenti degli organi della Comunità.

 

[1. Al presidente e al vice presidente viene corrisposta l'indennità di carica in misura non superiore alla indennità massima stabilita dalle vigenti disposizioni legislative in materia per il sindaco e i vice sindaco di un Comune con popolazione pari a quella della Comunità montana. Ai consiglieri della Comunità montana, salvo quanto disposto dall'art. 14, comma terzo, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella misura L. 25.000. Al presidente e ai componenti gli organi della Comunità, formalmente e specificamente delegati dal presidente, che, per ragioni del loro mandato, si

rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, dall'art. 3 primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata. È fatto salvo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e dall'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e sue eventuali successive modifiche (36)] (37).

 

(36) Articolo così sostituito dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 3.

(37) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 28

Integrazioni e modifiche dello Statuto.

 

[Le integrazioni e modifiche del presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel quale è sufficiente la maggioranza semplice] (38).

 

(38) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 29

Estinzione della Comunità.

 

[La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (39).

 

(39) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 30

Norma transitoria.

 

[Entro trenta giorni dall'approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, dei vice Presidenti e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori] (40).

 

 

 

(40) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.