L.R.
19 maggio 1975, n. 31 (1).
Comunità
montana dei Monti Martani e del Serano - zona omogenea «E». Approvazione
Statuto (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1975, n. 23.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera i), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.
Articolo
unico
[È
approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23,
lo Statuto della Comunità montana dei Monti Martani e del Serano - zona
omogenea «E» - con sede in Spoleto nel testo allegato alla presente legge.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 - comma secondo -
della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
STATUTO
Art.
1
Costituzione
e sede della Comunità montana.
[1.
Tra i Comuni di Acquasparta, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi,
Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Spoleto e Trevi,
i cui territori classificati montani in applicazione degli artt. 1-14-15 della
legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957,
n. 657 e dell'art. 1 della legge regionale 1° aprile 1985, n. 12, ricadono
nella zona omogenea «E», delimitata dall'art. 6 della L.R. 1° aprile 1985, n.
12, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita la
Comunità montana dei Monti Martani e del Serano, Ente di diritto pubblico, a
norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102 del 1971. La Comunità ha sede in
Spoleto (4)] (5).
(4)
Articolo così sostituito dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 3.
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
2
Norme
che regolano la comunità.
[1.
La Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalle
altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con
detta legge, dalla L.R. 6 settembre 1972, n. 23, nonché dalla legge regionale
1° aprile 1985, n. 12 e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo
sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente
statuto o di sue modifiche ed integrazioni regolarmente approvate (6)] (7).
(6)
Articolo così sostituito dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 3.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
3
Scopi
della Comunità.
[La
Comunità, organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:
a)
formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate il
piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della zona, al fine di
concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e
sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nazionale,
nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano
regionale di sviluppo, nell'ambito del quale il piano zonale stesso dovrà
essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa
del suolo e alla protezione della natura;
b)
redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche
stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico di zona, di cui si
dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di
fabbricazione e dei piani generali di bonifica;
c)
predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il
territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di
bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire
migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato
sviluppo
economico;
d)
individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una
economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla
valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;
e)
fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le
funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti
necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti
dall'ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del
territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso
conseguenti;
f)
favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della
zona] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
4
Attuazione
dei fitti istituzionali.
[Nell'espletamento
dei propri fini istituzionali la Comunità montana:
a)
può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono e dell'ente
Regione, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;
b)
può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità, di volta in
volta, lo studio e l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle
loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;
c)
sostituisce, all'esecuzione di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche
inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
d)
può acquistare o prendere in afflitto, e gestire, terreni compresi nei
territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o
riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102 del 1971 e
cedere in gestione a cooperative o associazioni di lavoratori produttori
agricoli che abbiano finalità sociali e caratteristiche democratiche;
e)
può promuovere forme associative cooperative per fini di cui alla precedente
lettera d);
f)
può espropriare terreni non più utilizzati a coltura agraria o nudi o
cespugliati, o anche parzialmente boscati, per giungere ad una generale ed
omogenea ricomposizione fondiaria per una utilizzazione razionale ed economica
delle risorse agricole della zona. Il tutto a norma dell'art. 9 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, e cioè dopo aver fatto il tentativo di conciliazione
previsto;
g)
può aderire ad associazioni e consorzi che perseguano finalità che rientrino in
quelle proprie della Comunità medesima] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
5
Organi
della Comunità.
[Sono
organi della Comunità montana:
-
il Consiglio;
-
la Giunta;
-
il Presidente;
-
il Collegio dei revisori dei conti] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
6
Il
Consiglio - Composizione.
[Il
Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.
Ciascun
Comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato, da un consigliere di
maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.
Il
delegato del sindaco può essere designato in modo permanente, per la durata
della sua carica, nella persona di un componente il Consiglio comunale.
Nel
caso il delegato del sindaco sia eletto a componente la Giunta della Comunità,
lo stesso non potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento da
altro rappresentante. Potrà essere sostituito nella Giunta, mediante elezione
del Consiglio, nel caso il sindaco provveda alla designazione di altro
delegato.
In
caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune
restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio
comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
7
Compiti
del Consiglio.
[Il
Consiglio è l'organo deliberante della Comunità.
Compete
al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che
rientrino negli scopi sociali.
In
particolare:
a)
adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della
maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b)
approva il piano .pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale ed il
piano di sviluppo urbanistico;
c)
elegge il Presidente, i vice Presidenti, la Giunta ed il Collegio dei revisori
dei conti;
d)
approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e fissa i criteri per la
determinazione dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;
e)
esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di
sviluppo;
f)
nomina il Comitato tecnico consultivo cui al successivo art. 21;
g)
nomina eventuali rappresentanti la Comunità presso altri enti, organizzazioni e
commissioni;
h)
delibera sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate dai Comuni alla
Comunità;
i)
approva il regolamento degli uffici della Comunità;
l)
adotta le decisioni circa l'utilizzazione degli uffici dei Comuni o degli altri
enti operanti nel territorio di cui all'art. 20, della legge regionale 6
settembre 1972, n. 23, previa intesa con gli enti interessati;
m)
nomina il segretario, l'eventuale direttore tecnico ed il tesoriere della
Comunità;
n)
delibera infine su ogni altra materia non devoluta alla competenza della
Giunta] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
8
Validità
delle sedute del Consiglio.
[1.
Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei suoi
componenti in carica. In seconda convocazione è necessaria la presenza di
almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza, salvo
quanto previsto per la elezione del presidente, del vice presidente e per
l'approvazione dello statuto, integrazioni e modifiche dello stesso. Le
deliberazioni di cui al comma precedente, nonché quelle concernenti l'elezione
della Giunta, l'approvazione del bilancio, e sue variazioni, sono validamente
adottate allorché sia presente la maggioranza dei componenti in carica (13)]
(14).
(13)
Articolo così sostituito dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 3.
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
9
Sedute
ordinarie e straordinarie - Convocazione.
[Il
Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all'anno:
-
entro il mese di luglio per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;
-
entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;
-
entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'anno successivo.
Il
Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta la Giunta
esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un
terzo dei consiglieri in carica.
Le
sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per
legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo,
di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dalla
Giunta, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della
Comunità.
Le
convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione
della Giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima
di quello fissato per la riunione.
In
caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.
L'avviso
di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno della seduta.
La
seconda convocazione potrà aver luogo non prima di tre giorni dalla prima e
potrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
10
Procedimento
di discussione delle sedute del Consiglio.
[Il
Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o per suo giustificato
impedimento, la presidenza spetta al vice Presidente più anziano per età. In
assenza di questi all'altro vice Presidente.
Dopo
l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre
consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che
segrete.
Gli
scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui
accertano il risultato delle votazioni.
Entro
due mesi dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio della Comunità su
proposta della Giunta approva apposito regolamento dei lavori per il
funzionamento del Consiglio stesso] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
11
Durata
in carica del Consiglio.
[Il
Consiglio dura in carica cinque anni ed in ogni caso decade in occasione della
rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità.
I
membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi
motivo, del loro mandato.
I
consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza
giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal
Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione
giudiziale all'interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al
Comune di appartenenza.
I
consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali
sono stati nominati, in conformità della normativa di cui al precedente art. 6.
I
consiglieri restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo
il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.
Il
Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei
propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento] (17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
12
La
Giunta - Composizione.
[1.
La Giunta della Comunità è costituita:
a)
dal presidente e da un vice presidente eletti dal Consiglio a maggioranza
assoluta dei componenti;
b)
da sette membri eletti dal Consiglio con voto limitato per assicurare la
rappresentanza della minoranza consiliare (18)] (19).
(18)
Articolo così sostituito prima dall'articolo unico, L.R. 6 dicembre 1976, n. 40
e poi dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 3.
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
13
Compiti
della Giunta.
[La
Giunta è l'organo esecutivo della Comunità, ispirato ad una visione unitaria
degli interessi dei Comuni partecipanti.
La
Giunta:
-
assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio
della Comunità;
-
adotta tutti i provvedimenti che non rientrano nella competenza del Consiglio
della Comunità, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1972, n.
23;
-
adotta in casi d'urgenza i provvedimenti attribuiti al Consiglio e ad esso li
sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali
provvedimenti sono escluse le deliberazioni concernenti le materie riservate al
Consiglio dall'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1972 n. 23;
-
predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo
stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all'approvazione del
Consiglio] (20).
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
14
Riunioni
della Giunta.
[La
Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:
-
in sessione ordinaria ogni mese;
-
in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o
la richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.
La
Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente
anziano. In assenza di questi dall'altro vice Presidente.
La
Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Per
la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi
membri.
Le
riunioni della Giunta non sono pubbliche] (21).
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
15
Durata
in carica della Giunta.
[Il
Presidente, i vice Presidenti ed i componenti la Giunta restano in carica per
la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della
Comunità.
La
decadenza dalla carica di consigliere della Comunità montana comporta
automaticamente la decadenza da membro della Giunta.
L'assenza
non motivata ed ingiustificata a tre sedute consecutive della Giunta comporta
la decadenza.
Il
Presidente, i vice Presidenti ed i membri della Giunta possono essere revocati
dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che possono pregiudicare il regolare
funzionamento dell'amministrazione. Possono essere revocati, in seguito a
proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio
della Comunità o promossa dall'organo di controllo, con il voto favorevole e
palese di due terzi dei componenti il Consiglio.
Il
Consiglio provvede entro trenta giorni alla sostituzione delle persone
revocate] (22).
(22)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
16
Il
Presidente - Attribuzioni.
[Il
Presidente:
-
rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e
vigila su tutto l'andamento di essa;
-
convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta;
-
firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i
mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità;
-
compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari della
Comunità con enti pubblici e privati, accetta eredità con beneficio di
inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il
tutto in forza di regolari delibere del Consiglio e della Giunta;
-
dà esecuzione ad ogni delibera dei Consiglio e della Giunta.
I
vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza
o impedimento] (23).
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
17
Collegio
dei revisori dei conti.
[Il
Consiglio elegge tra i propri membri, non facenti parte della Giunta, i
revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della
minoranza.
Il
Collegio dura in carica un anno.
Il
Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della
contabilità della Comunità montana e ne riferisce al Consiglio mediante una
relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.
I
revisori dei conti possono essere confermati.
La
decadenza dalla carica di consigliere l'elezione a membro della Giunta
comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.
I
revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrono gravi motivi che
influiscono sull'espletamento del loro mandato ed il regolare funzionamento del
Collegio. Vale la procedura prevista al precedente art. 15] (24).
(24)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
18
Personale
della Comunità.
[La
Comunità montana istituisce il ruolo organico unico del personale tecnico e
amministrativo in conformità a norme nazionali e regionali ed al proprio regolamento
organico.
La
Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione o
dagli altri Enti locali.
La
Giunta della Comunità stipulerà accordi particolari per il rimborso degli
oneri, d'intesa con gli enti interessati.
La
Comunità montana può conferire incarichi professionali specifici per periodi
determinati a persone di comprovata capacità.
Al
personale di cui al primo comma si applicano le norme relative allo stato
giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti dei Comuni, delle Province
e degli altri Enti locali (25)] (26).
(25)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 8 marzo 1982, n. 10.
(26)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
19
Segretario
della Comunità.
[Il
segretario della Comunità è nominato dal Consiglio nel rispetto del precedente
art. 18.
Il
Consiglio stabilisce le ulteriori funzioni del segretario ove ciò non sia già
disciplinato nel regolamento del personale.
Il
segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali
sottoscrivendoli con il Presidente.
Tiene
i registri di contabilità della Comunità montana.
Sovraintende
a tutte le funzioni amministrative della Comunità] (27).
(27)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
20
Direttore
tecnico.
[Il
direttore tecnico della Comunità è nominato dal Consiglio nel rispetto del
precedente art. 18.
Egli
dirige gli uffici tecnici della Comunità e coordina l'attività del Comitato
tecnico consultivo] (28).
(28)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
21
Comitato
tecnico consultivo.
Rapporti
con altri enti operanti nel territorio. Partecipazione alla Comunità.
[Il
Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e
collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale,
dei programmi stralcio annuali e del piano di sviluppo urbanistico, ai sensi ed
effetti degli artt. 5, secondo e quinto comma, e 7 della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102, nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i
rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità.
Il
Consiglio della Comunità sentiti gli enti interessati costituirà con proprio
atto il predetto Comitato tecnico consultivo.
I
rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare alle
sedute del Consiglio della Comunità, senza diritto di voto, dedicate all'esame
ed all'approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio
annuali nonché del piano di sviluppo urbanistico.
La
collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene
attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima,
anche mediante quanto previsto al terzo e quarto comma dell'art. 20 della legge
regionale 6 settembre 1972, n. 23.
Gli
enti suddetti, nonché le associazioni ed altri eventuali enti portatori delle
istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità,
sono costantemente consultati, informati ed invitati alle attività della
Comunità mediante le procedure e le iniziative decise dal Consiglio della
Comunità medesima] (29).
(29)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
22
Piano
pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi-stralcio annuali.
[Entro
un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per
lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, in base alle
indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà
della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a
livello comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica
montana, o dei piani degli altri enti operanti nel territorio, con i quali
viene stabilito il coordinamento previsto dall'art. 21 del presente Statuto,
dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici,
produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la
localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le
risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore
degli operatori pubblici e privati, ai sensi delle disposizioni regionali e
nazionali.
Il
Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte ad attuare la
partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano,
sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio, all'esame
dei Consigli comunali della Comunità, alle forze politiche, sindacali ed
economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la
proposta dei programmi ed interventi attinenti al piano di sviluppo della
Comunità.
Il
piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della
Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data
informazione con pubblicazione di manifesti e di avvisi su quotidiani e
periodici di larga diffusione nella zona, per consentire eventuali ricorsi che
dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.
Il
Consiglio della Comunità esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente
rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione.
Il
Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il
30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini
del suo finanziamento da parte della Regione stessa.
Il
Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello
stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme
previste dalla legge.
Il
Consiglio, inoltre, entro i termini previsti per l'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di
attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo
le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.
Il
piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e
coordinati dalla Comunità la quale può avvalersi anche della delega di cui
all'art. 4, lett. b) del presente Statuto.
La
Comunità montana si attiene a quanto altro previsto all'art. 5 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102 ed inoltre alle norme regionali relative alla
preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali previste all'art. 4,
lett. c) della citata legge n. 1102 del 1971] (30).
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
23
Verbali
e deliberazioni.
[1.
I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere approvati nella prima
riunione successiva a quella cui si riferiscono. Le deliberazioni del Consiglio
e della Giunta debbono essere pubblicate nell'albo della Comunità e nell'albo
pretorio del Comune sede della Comunità per quindici giorni consecutivi.
Debbono inoltre essere inviate alla competente Sezione del Comitato regionale
di controllo ai sensi della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 e successive
modifiche. La Comunità montana stabilirà ogni opportuna intesa affinché ogni
Comune e gli altri Enti operanti nel territorio che fanno parte del Comitato
tecnico consultivo di cui all'art. 21 inviino in visione alla Comunità stessa
copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano
comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento e dell'aggiornamento
delle iniziative in sede di Comunità (31)] (32).
(31)
Articolo così sostituito dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 3.
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art. 24
Tesoriere.
[Il
servizio di tesoreria è affidato, con delibera del Consiglio, ad un Istituto di
credito. La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono
effettuate esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e
mandati.
I
rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione] (33).
(33)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
25
Finanziamento
della Comunità.
[Alle
spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i
fondi costituiti da:
a)
assegnazione di finanziamento alla Comunità medesima dallo Stato, dalla
Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi
istituzionali;
b)
contributi annui dei Comuni membri della Comunità determinati ai sensi
dell'art. 7 dal Consiglio della Comunità stessa;
c)
eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi] (34).
(34)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
26
Demanio
e patrimonio.
[La
Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge
3 dicembre 1971, n. 1102, la cui gestione verrà determinata dal Consiglio]
(35).
(35)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
27
Indennità
e rimborso spese ai componenti degli organi della Comunità.
[1.
Al presidente e al vice presidente viene corrisposta l'indennità di carica in
misura non superiore alla indennità massima stabilita dalle vigenti
disposizioni legislative in materia per il sindaco e i vice sindaco di un
Comune con popolazione pari a quella della Comunità montana. Ai consiglieri
della Comunità montana, salvo quanto disposto dall'art. 14, comma terzo, della
legge 27 dicembre 1985, n. 816, è corrisposta una indennità di presenza per
l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una
seduta al giorno, nella misura L. 25.000. Al presidente e ai componenti gli
organi della Comunità, formalmente e specificamente delegati dal presidente,
che, per ragioni del loro mandato, si
rechino
fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono
dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità
di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, dall'art. 3
primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare
stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come
successivamente modificata. È fatto salvo quanto stabilito dalla legge 27
dicembre 1985, n. 816 e dall'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e sue
eventuali successive modifiche (36)] (37).
(36)
Articolo così sostituito dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 3.
(37)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
28
Integrazioni
e modifiche dello Statuto.
[Le
integrazioni e modifiche del presente Statuto devono riportare il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio salvo il caso
di modifiche fissate per legge, nel quale è sufficiente la maggioranza
semplice] (38).
(38)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
29
Estinzione
della Comunità.
[La
Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la
ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la
zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale] (39).
(39)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
30
Norma
transitoria.
[Entro
trenta giorni dall'approvazione del presente Statuto da parte della Regione, il
Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, dei vice
Presidenti e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori]
(40).
(40)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera i), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.