L.R.
20 maggio 1975, n. 32 (1).
Anticipazione
per conto dello Stato alle aziende esercenti autoservizi di linea in
concessione che applicano il contratto ANAC, della somma mensile di L. 50.000
per ciascun agente, per il periodo dal 1° luglio 1974 al 28 febbraio 1975 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 maggio 1975, n. 23.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. c), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[In
previsione degli aumenti retributivi derivanti dall'applicazione del
«protocollo di intesa» - ed in aggiunta alle anticipazioni gią fatte per il
periodo 1° gennaio 1973-30 giugno 1974 in esecuzione della «soluzione ponte»,
per complessive lire 324.184.855 - č autorizzata l'ulteriore anticipazione per
conto dello Stato, alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione
che applicano il contratto ANAC, della somma mensile di lire 50.000 per ciascun
agente, con riferimento al periodo 1° luglio 1974-28 febbraio 1975.
Detta
somma, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del
prestatore d'opera e del datore di lavoro, sarą erogata per il periodo
anzidetto a favore degli agenti inclusi nell'elenco allegato alla presente
legge] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[All'onere
complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L.
216.125.000, si farą fronte con le disponibilitą di cassa della Regione e con
imputazione al cap. 4930 di nuova istituzione del bilancio dell'esercizio 1975,
denominato «Anticipazioni per conto dello Stato, alle aziende esercenti
autoservizi di linea in concessione, che applicano il contratto ANAC».
Č
istituito nella parte Entrata dello stesso bilancio il cap. 1180 denominato
«Rimborso da parte dello Stato delle somme anticipate alle aziende esercenti
autoservizi di linea in concessione, che applicano il contratto ANAC»] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
(5) (6)
(5)
L'allegato, che si omette, contiene l'elenco previsto dall'art. 1 della
presente legge. Il provvedimento interessa 570 agenti.
(6)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.