L.R. 26 maggio 1975, n. 36 (1).

Agevolazioni ai comuni aggregati per consentire la prosecuzione delle attivitā intraprese ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 4 giugno 1975, n. 24.

(2) Vedi, anche, la L.R. 26 aprile 1977, n. 19.

 

 

Art. 1

 

L'efficacia della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8, č prorogata fino alla formale costituzione dei consorzi di cui al titolo II della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

 

 

Art. 2

 

 

 (3).

 

(3) Aggiunge l'art. 18 alla L.R. 14 novembre 1974, n. 57.

 

 

Art. 3

 

Alla costituzione dei consorzi, il personale, il materiale e gli eventuali residui di gestione, a disposizione dei Comuni per le finalitā di cui alla legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8 ed alla presente legge, dovranno essere trasferiti ai consorzi stessi per la prosecuzione delle attivitā sanitarie e socio

assistenziali.