L.R.
26 maggio 1975, n. 36 (1).
Agevolazioni
ai comuni aggregati per consentire la prosecuzione delle attivitā intraprese ai
sensi della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 4 giugno 1975, n. 24.
(2)
Vedi, anche, la L.R. 26 aprile 1977, n. 19.
Art.
1
L'efficacia
della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8, č prorogata fino alla formale
costituzione dei consorzi di cui al titolo II della legge regionale 14 novembre
1974, n. 57.
Art.
2
(3).
(3)
Aggiunge l'art. 18 alla L.R. 14 novembre 1974, n. 57.
Art.
3
Alla
costituzione dei consorzi, il personale, il materiale e gli eventuali residui
di gestione, a disposizione dei Comuni per le finalitā di cui alla legge
regionale 26 gennaio 1974, n. 8 ed alla presente legge, dovranno essere
trasferiti ai consorzi stessi per la prosecuzione delle attivitā sanitarie e
socio
assistenziali.