L.R.
26 maggio 1975, n. 38 (1).
Costituzione
di un centro studi giuridici e politici.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 4 giugno 1975, n. 24.
Legge
abrogata con L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.
Art.
1
La
Regione dell'Umbria promuove la costituzione di un Centro studi giuridici e
politici con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale, per favorire
l'attuazione degli artt. 3 della Costituzione e 10 dello Statuto.
Art.
2
Il
Centro opera nel campo dello studio, della ricerca e della sperimentazione allo
scopo di incrementare elaborazioni scientifiche tese allo sviluppo della
democrazia e di favorire conseguenti prassi politiche.
A
tal fine agisce come organismo culturale nel campo delle scienze giuridiche e
politiche e come strumento di ricerca e sperimentazione nel campo della riforma
regionale, intesa come parte della riforma dello Stato.
Come
organismo culturale promuove lo studio delle scienze giuridiche e politiche e
la loro reciproca integrazione per contribuire all'analisi dei problemi
inerenti allo sviluppo della democrazia partecipativa.
Come
organismo di ricerca e sperimentazione elabora studi e dati relativi al
completamento ed alla piena attuazione della riforma regionale, oltre a
strumenti tecnici per l'attuazione della partecipazione popolare.
Art.
3
Il
Centro pone a fondamento delle analisi, delle sperimentazioni e delle
indicazioni tecniche i risultati di varie esperienze nel campo scientifico,
sociale e politico.
A
tal fine promuove un costante rapporto tra tutti gli operatori del diritto e
gli operatori politici e sindacali, creatori e applicatori del diritto.
Art.
4
Per
raggiungere tali fini il Centro:
a)
promuove ed organizza convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni di
carattere scientifico, culturale e di formazione professionale;
b)
favorisce la partecipazione di operatori del diritto e di operatori politici e
sindacali a convegni seminari e corsi, organizzati anche da altri centri o
istituti;
c)
cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario;
d)
pubblica volumi e periodici;
e)
finanzia ricerche su temi specifici;
f)
promuove ed organizza ogni altra utile iniziativa culturale.
Art.
5
Il
Centro non ha durata limitata ed ha personalità giuridica.
L'attività
ed il funzionamento del Centro sono regolati dallo statuto sociale da
approvarsi con legge regionale (2).
(2)
Lo statuto del Centro è stato approvato con L.R. 31 maggio 1977, n. 25.
Art.
6
Possono
diventare soci del Centro privati, associazioni, enti locali ed altri enti
pubblici che ne condividono le finalità programmatiche.
Art.
7
Sono
organi del Centro:
a)
l'Assemblea dei soci;
b)
il Comitato direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Collegio dei revisori dei conti.
Art.
8
Lo
statuto del Centro dovrà tra l'altro:
a)
determinare la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento
degli organi, nonché i procedimenti per le relative nomine;
b)
riservare all'Assemblea dei soci il potere di indirizzo sull'attività del
Centro assicurando anche la partecipazione di operatori del diritto, politici e
sindacali non associati e di rappresentanti di altre associazioni, Centri ed
Istituti impegnati in settori sia affini che afferenti a discipline
scientifiche diverse, per sollecitare contributi anche a carattere
interdisciplinare;
c)
stabilire le funzioni del Comitato direttivo relative alla determinazione e
attuazione dei programmi, ivi comprese quelle riguardanti l'instaurazione di
rapporti di collaborazione esterna;
d)
riservare la nomina dei due terzi dei membri del Comitato direttivo al
Consiglio regionale;
e)
conferire al presidente poteri di vigilanza e coordinamento per l'attuazione
degli indirizzi e dei programmi;
f)
riservare all'Assemblea dei soci ed al Consiglio regionale l'approvazione dei
programmi di attività
del
Centro formulati dal Comitato direttivo;
g)
stabilire le modalità di ammissione dei soci riservando la decisione
all'Assemblea.
Art.
9
Le
entrate del Centro sono costituite dai contributi dei soci, da altri contributi
e da eventuali donazioni.
Per
la realizzazione dei fini statutari il Centro potrà utilizzare, previa
deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, uffici, mezzi e personale
del Consiglio regionale.
Al
personale assunto dal Centro si applica il trattamento economico e normativo
previsto per i dipendenti regionali. Il personale stesso è iscritto, ai fini
del trattamento di quiescenza, alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti
locali (CPDEL) e, ai fini del trattamento di assistenza e previdenza,
all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali
(INADEL) (3).
(3)
Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 22 aprile 1985, n. 21.
Art.
10
I
bilanci annuali preventivi e consuntivi approvati dall'Assemblea dei soci
devono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all'art. 75 dello
Statuto regionale.
I
bilanci consuntivi inviati alla Regione sono corredati dalla relazione del
Collegio dei revisori dei conti.
Art.
11
A
decorrere dall'anno 1975 è disposto, a carico della Regione, il contributo
annuo di lire 20.000.000 per il funzionamento del Centro.
L'onere
suddetto sarà imputato al cap. 85, di nuova istituzione, denominato:
«Contributo regionale al Centro studi giuridici e politici» e ad esso si farà
fronte, per l'esercizio in corso, con corrispondente riduzione del cap. 3130
del relativo bilancio (4).
(4)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 25 febbraio 1976, n. 10.
Art.
12
Norma
transitoria.
In
sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale
nominerà, con voto limitato a quattro per assicurare la tutela delle minoranze,
un comitato promotore di sette membri che, entro 60 giorni dall'insediamento,
dovrà provvedere alla redazione di una proposta di statuto.