L.R. 2 gennaio 1976, n. 1 (1).

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1976 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 gennaio 1976, n. 1.

(2) Il bilancio di previsione per il 1976 è stato poi approvato con L.R. 16 aprile 1976, n. 18.

 

 

Articolo unico

 

Sino all'entrata in vigore della legge regionale relativa alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 e, comunque, fino e non oltre il 31 marzo 1976, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso, secondo lo stato di previsione e con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel progetto di bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 1976, presentato dalla Giunta regionale all'esame del Consiglio regionale (3).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

(3) Il bilancio di previsione per il 1976 è stato poi approvato con L.R. 16 aprile 1976, n. 18.