L.R.
25 febbraio 1976, n. 11 (1).
Determinazione
degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla
produzione, manipolazione, commercio all'ingrosso di alimenti e bevande.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 marzo 1976, n. 9.
Art.
1
Le
autorizzazioni sanitarie per l'esercizio degli stabilimenti di produzione,
preparazione e confezionamento, nonché dei depositi all'ingrosso di sostanze
alimentari di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono
rilasciate dal sindaco del Comune dove ha sede lo stabilimento, laboratorio o
deposito,
al quale va inoltrata la domanda.
Art.
2
L'accertamento
dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali ai fini della
autorizzazione prevista dall'articolo precedente, spetta, a seconda delle
competenze, al medico o al veterinario, responsabile del rispettivo servizio,
nel Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali, costituito a norma
del titolo secondo della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.
Art.
3
Fino
alla costituzione dei Consorzi di cui all'articolo precedente, con delibera
della Giunta regionale l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari sarà
demandato, per ogni singolo Comprensorio previsto dalla legge regionale 3
giugno 1975, n. 40, ad un funzionario medico o veterinario del Dipartimento dei
servizi sociali, ovvero, ai sensi dell'art. 12, terzo comma del D.P.R. 14
gennaio 1972, n. 4, ad un ufficiale sanitario o ad un veterinario capo, che
occupi un posto previsto come tale in pianta organica nei Comuni (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 10 aprile 1978, n. 16.