L.R. 25 febbraio 1976, n. 11 (1).

Determinazione degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla produzione, manipolazione, commercio all'ingrosso di alimenti e bevande.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 3 marzo 1976, n. 9.

 

 

Art. 1

 

Le autorizzazioni sanitarie per l'esercizio degli stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché dei depositi all'ingrosso di sostanze alimentari di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono rilasciate dal sindaco del Comune dove ha sede lo stabilimento, laboratorio o

deposito, al quale va inoltrata la domanda.

 

 

Art. 2

 

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali ai fini della autorizzazione prevista dall'articolo precedente, spetta, a seconda delle competenze, al medico o al veterinario, responsabile del rispettivo servizio, nel Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali, costituito a norma del titolo secondo della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

 

 

Art. 3

 

Fino alla costituzione dei Consorzi di cui all'articolo precedente, con delibera della Giunta regionale l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari sarà demandato, per ogni singolo Comprensorio previsto dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, ad un funzionario medico o veterinario del Dipartimento dei servizi sociali, ovvero, ai sensi dell'art. 12, terzo comma del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, ad un ufficiale sanitario o ad un veterinario capo, che occupi un posto previsto come tale in pianta organica nei Comuni (2).

 

 

 

(2) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 10 aprile 1978, n. 16.