L.R. 12 maggio 1976, n. 23 (1).

Contributi agli Enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 19 maggio 1976, n. 21.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[È autorizzata, per gli anni 1975-76, la spesa di complessive lire 4.490.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale:

a) sulla spesa di lire 2.000.000.000 per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli Enti locali;

b) sulla spesa di lire 2.490.000.000 per l'esecuzione di opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, nei limiti, con le modalità e procedure previste dalla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, e successive modificazioni] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[L'attività inerente la progettazione, l'appalto ed il collaudo delle opere di cui alla lett. b) del precedente art. 1, è delegata agli Enti ospedalieri, nel rispetto della normativa di cui agli artt. 4 e 5 della predetta legge regionale n. 10 del 1974 e delle competenze del Comitato regionale di controllo nonché delle procedure stabilite con la legge regionale 24 maggio 1974, n. 37] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[Sono soppressi i contributi in annualità, di cui alla lett. d) dell'art. 16 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 e successive modificazioni, dandosi atto che nessun limite di impegno è stato utilizzato. Il cap. 4130 del bilancio dell'esercizio 1976 assume la seguente denominazione: «Contributi in conto

capitale sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera»] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[La spesa prevista con la legge sarà così imputata sul bilancio dell'esercizio finanziario 1976:

- lire 2.000 milioni al cap. 3800;

- lire 2.490 milioni al cap. 4130;

e ad essa si farà fronte:

a) quanto a lire 495 milioni, mediante l'utilizzo - a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - della disponibilità esistente sul cap. 4130 del bilancio dell'esercizio 1975;

b) quanto a lire 495 milioni, con la disponibilità dell'anno 1976 e di cui al precedente articolo 3;

c) quanto a lire 3.500 milioni, con il netto ricavo di un mutuo, da ammortizzare in un periodo massimo di 30 anni, che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario.

Le somme corrisposte dall'Istituto finanziatore saranno introitate al cap. 900 della parte Entrata del bilancio regionale, esercizio 1976.

L'onere annuo per l'ammortamento del predetto mutuo comprensivo di quello eventualmente necessario per fidejussione bancaria - è previsto in un massimo di lire 495 milioni, da imputare al cap. 4710 del bilancio regionale per gli esercizi dal 1977 al 2006, e ad esso si farà fronte con le disponibilità provenienti dalla soppressione dei contributi di cui al precedente art. 3.

La spesa medesima sarà specificamente vincolata in bilancio, per la rispettiva competenza, a favore dell'Istituto mutuante e di quello che abbia prestato fidejussione, ed è dichiarata obbligatoria a tutti gli effetti] (6).

 

 

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.