L.R.
12 maggio 1976, n. 23 (1).
Contributi
agli Enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 maggio 1976, n. 21.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. g), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[È
autorizzata, per gli anni 1975-76, la spesa di complessive lire 4.490.000.000
per la concessione di contributi in conto capitale:
a)
sulla spesa di lire 2.000.000.000 per l'esecuzione delle opere pubbliche di
interesse degli Enti locali;
b)
sulla spesa di lire 2.490.000.000 per l'esecuzione di opere di edilizia
sanitaria ed ospedaliera, nei limiti, con le modalità e procedure previste
dalla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, e successive modificazioni] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[L'attività
inerente la progettazione, l'appalto ed il collaudo delle opere di cui alla
lett. b) del precedente art. 1, è delegata agli Enti ospedalieri, nel rispetto
della normativa di cui agli artt. 4 e 5 della predetta legge regionale n. 10
del 1974 e delle competenze del Comitato regionale di controllo nonché delle
procedure stabilite con la legge regionale 24 maggio 1974, n. 37] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[Sono
soppressi i contributi in annualità, di cui alla lett. d) dell'art. 16 della
legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 e successive modificazioni, dandosi atto
che nessun limite di impegno è stato utilizzato. Il cap. 4130 del bilancio
dell'esercizio 1976 assume la seguente denominazione: «Contributi in conto
capitale
sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera»] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[La
spesa prevista con la legge sarà così imputata sul bilancio dell'esercizio
finanziario 1976:
-
lire 2.000 milioni al cap. 3800;
-
lire 2.490 milioni al cap. 4130;
e
ad essa si farà fronte:
a)
quanto a lire 495 milioni, mediante l'utilizzo - a norma dell'art. 1 della
legge 27 febbraio 1955, n. 64 - della disponibilità esistente sul cap. 4130 del
bilancio dell'esercizio 1975;
b)
quanto a lire 495 milioni, con la disponibilità dell'anno 1976 e di cui al
precedente articolo 3;
c)
quanto a lire 3.500 milioni, con il netto ricavo di un mutuo, da ammortizzare
in un periodo massimo di 30 anni, che la Giunta regionale è autorizzata a
contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario.
Le
somme corrisposte dall'Istituto finanziatore saranno introitate al cap. 900
della parte Entrata del bilancio regionale, esercizio 1976.
L'onere
annuo per l'ammortamento del predetto mutuo comprensivo di quello eventualmente
necessario per fidejussione bancaria - è previsto in un massimo di lire 495
milioni, da imputare al cap. 4710 del bilancio regionale per gli esercizi dal
1977 al 2006, e ad esso si farà fronte con le disponibilità provenienti dalla
soppressione dei contributi di cui al precedente art. 3.
La
spesa medesima sarà specificamente vincolata in bilancio, per la rispettiva
competenza, a favore dell'Istituto mutuante e di quello che abbia prestato
fidejussione, ed è dichiarata obbligatoria a tutti gli effetti] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.