L.R. 25 giugno 1976, n. 25 (1).

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, concernente: Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1976, n. 28.

 

 

Art. 1

 

All'art. 13 della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33 - come modificata con l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 8 e con l'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1976, n. 3 - sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole ", e comunque, ad un tasso non superiore al 10,50 per cento annuo";

b)  (2).

 

(2) Sostituisce il quarto comma dell'art. 13, L.R. 21 maggio 1974, n.33.

 

 

Art. 2

 

Per l'assunzione dei mutui di cui all'art. 13 della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, la Giunta regionale č autorizzata, ove necessario, a chiedere al proprio tesoriere o ad altro istituto di credito, garanzie fidejussorie nei confronti dell'istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.

L'onere derivante alla Regione - calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - č previsto in lire 3.135.000 per l'anno 1976 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi e graverą sui bilanci dal 1976 al 2005 con imputazione al cap. 4720.

 

 

Art. 3

 

Alla maggiore spesa di lire 39.185.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farą fronte, per l'anno 1976, con la disponibilitą esistente al cap. 4680 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d'ordine 15).