L.R.
30 giugno 1976, n. 28 (1).
Modifiche
ed integrazioni della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, concernente:
Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di
strumenti urbanistici di interesse degli enti locali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1976, n. 28.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. h), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[All'art.
17 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 - come sostituito dalla legge
regionale 21 maggio 1974, n. 36, e modificato dalle leggi regionali 23 gennaio
1975, n. 8 e 14 gennaio 1976, n. 3 - sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche ed integrazioni:
a)
al primo comma sono soppresse le parole "e comunque ad un tasso non
superiore al 9 per cento";
b)
(3);
c)
al quarto comma le parole "dal 1974 al 2002" sono sostituite con le
parole "dal 1976 al 2005";
d)
(4)] (5).
(3)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 17, L.R. 28 gennaio 1974, n. 10
(4)
Aggiunge il sesto comma all'art. 17, L.R. 28 gennaio 1974, n. 10.
(5)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Alla
maggiore spesa di L. 293.700.000 derivante alla Regione dalla presente legge si
farā fronte, per l'anno 1976, con la disponibilitā esistente al cap. 4680
"Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso" del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d'ordine 15)] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[ ] (7) (8).
(7)
Sostituisce il secondo comma all'art. 5, L.R. 28 gennaio 1974, n. 10.
(8)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.