L.R. 30 giugno 1976, n. 28 (1).

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, concernente: Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1976, n. 28.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[All'art. 17 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 - come sostituito dalla legge regionale 21 maggio 1974, n. 36, e modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 8 e 14 gennaio 1976, n. 3 - sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole "e comunque ad un tasso non superiore al 9 per cento";

b) (3);

c) al quarto comma le parole "dal 1974 al 2002" sono sostituite con le parole "dal 1976 al 2005";

d) (4)] (5).

 

(3) Sostituisce il terzo comma dell'art. 17, L.R. 28 gennaio 1974, n. 10

(4) Aggiunge il sesto comma all'art. 17, L.R. 28 gennaio 1974, n. 10.

(5) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Alla maggiore spesa di L. 293.700.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farā fronte, per l'anno 1976, con la disponibilitā esistente al cap. 4680 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d'ordine 15)] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[  ] (7) (8).

 

 

 

(7) Sostituisce il secondo comma all'art. 5, L.R. 28 gennaio 1974, n. 10.

(8) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.