L.R. 1 luglio 1976, n. 29 (1).

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 agosto 1974, n. 45, concernente: Stralcio al piano regionale di sviluppo 1973-1975. Contributi ai comuni ed agli altri enti locali minori non territoriali, per la realizzazione di interventi di restauro e di conservazione di complessi edilizi nei centri storici.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1976, n. 28.

 

 

Art. 1

 

Alla legge regionale 2 agosto 1974, n. 45 - come modificata con l'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29 e dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1976, n. 3 - sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:

a) al terzo comma dell'art. 8 sono soppresse le parole: "e ad un tasso non superiore al 12 per cento";

b) (2);

c) al settimo comma dell'art. 8, dopo la parola "garante" sono aggiunte le parole: ", e sono dichiarate spese obbligatorie a tutti gli effetti".

 

(2) Sostituisce il quarto comma dell'art. 8, L.R. 2 agosto 1974, n. 45.

 

 

Art. 2

 

Alla maggiore spesa annua di L. 25.312.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d'ordine 15).